L’Agenzia delle Entrate ha avviato una campagna sistematica di verifica sui redditi relativi all’anno d’imposta 2022, attraverso l’invio massivo di comunicazioni di compliance ai contribuenti interessati. Le segnalazioni emergono dall’attività di incrocio tra le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 e i dati trasmessi dai sostituti d’imposta mediante Certificazione Unica. Si tratta di uno strumento di controllo automatizzato che mira all’emersione spontanea di eventuali omissioni dichiarative.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- L’Agenzia delle Entrate ha inviato oltre 3,1 milioni di lettere di compliance sui redditi 2022 per segnalare omissioni o incongruenze tra dichiarazione e dati certificati dai sostituti d’imposta.
- I controlli riguardano principalmente: redditi da lavoro, compensi professionali/occasionali e redditi fondiari (anche con cedolare secca).
- Le comunicazioni ricevute richiedono verifica nel cassetto fiscale “L’Agenzia scrive”; il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, presentando dichiarazione integrativa e versando imposte/interessi/sanzioni ridotte.
- In caso di errore, è possibile contestare i dati tramite il servizio CIVIS. L’onere della prova ricade sul contribuente.
- La compliance preventiva consente di ridurre il contenzioso e beneficiare di sanzioni più leggere rispetto all’accertamento formale.
Ambito applicativo delle verifiche automatizzate
L’attività di controllo si concentra principalmente su discrepanze rilevate nelle dichiarazioni presentate per l’annualità 2022. L’amministrazione finanziaria ha trasmesso le comunicazioni mediante posta elettronica certificata ai contribuenti che presentano incongruenze tra quanto dichiarato e i dati in possesso dell’Erario. La distribuzione capillare di queste lettere coincide con un periodo di particolare intensità operativa per i professionisti del settore, impegnati nella gestione delle scadenze dichiarative ordinarie (modelli Redditi, IRAP, 770).
Tipologie reddituali oggetto di segnalazione
Le comunicazioni dell’Agenzia evidenziano discrepanze relative a molteplici categorie reddituali. Nell’esperienza applicativa si riscontrano con maggior frequenza omissioni concernenti:
- Redditi da lavoro dipendente certificati dai datori di lavoro
- Compensi derivanti da attività professionale o prestazioni occasionali
- Redditi fondiari generati da contratti di locazione (inclusi quelli assoggettati al regime opzionale della cedolare secca ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011)
Il procedimento di verifica si basa sull’incrocio automatizzato tra le Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta secondo quanto previsto dal D.P.R. 322/1998 e i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali dei percettori. L’emersione di scostamenti significativi tra le due banche dati determina l’attivazione della procedura di compliance.
Fondamento normativo della procedura di compliance
La legittimazione dell’attività di compliance fiscale trova il proprio fondamento nell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Tale disposizione ha introdotto nell’ordinamento tributario uno strumento deflativo del contenzioso finalizzato all’emersione spontanea di irregolarità dichiarative.
La ratio della norma si individua nella volontà del legislatore di incentivare l’adempimento collaborativo mediante un sistema di comunicazioni preventive. L’amministrazione finanziaria, rilevata una potenziale anomalia, ne dà notizia al contribuente il quale può procedere alla regolarizzazione spontanea beneficiando di un regime sanzionatorio attenuato.
Il meccanismo si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’evasione fiscale che privilegia strumenti di prevenzione rispetto all’attività accertativa tradizionale. Nella prassi amministrativa, l’utilizzo di queste comunicazioni ha registrato un incremento costante, con oltre 3,1 milioni di lettere trasmesse nel corso del 2024 (dato riportato nella Relazione sull’economia non osservata 2025 del MEF).
Modalità di accesso ai dati e verifica delle anomalie segnalate
La comunicazione ricevuta dal contribuente presenta un contenuto necessariamente sintetico, limitandosi a indicare la tipologia reddituale oggetto di presunta omissione e l’anno d’imposta di riferimento. Per l’acquisizione del dettaglio analitico della segnalazione, occorre accedere al cassetto fiscale telematico personale, sezione “L’Agenzia scrive”.
In tale area riservata risulta disponibile il prospetto riepilogativo contenente:
- Gli importi nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria
- Il soggetto dichiarante (sostituto d’imposta)
- La tipologia di reddito secondo la classificazione fiscale
Si consideri che l’analisi approfondita del prospetto rappresenta un passaggio imprescindibile ai fini della corretta comprensione della contestazione. Nella prassi professionale si osserva frequentemente che apparenti discrepanze possano derivare da:
i) Errata classificazione del reddito nella dichiarazione originaria ii) Duplicazioni nelle certificazioni trasmesse dai sostituti iii) Redditi già assoggettati a tassazione mediante forme alternative (es. imposta sostitutiva, tassazione per trasparenza nelle società di persone)
Strumenti di regolarizzazione: il ravvedimento operoso
Accertata l’effettiva sussistenza dell’omissione dichiarativa, il contribuente dispone della facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Tale meccanismo consente la regolarizzazione spontanea mediante:
a) Presentazione di dichiarazione integrativa b) Versamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi c) Applicazione di sanzioni in misura ridotta rispetto a quelle ordinariamente previste per l’infedele dichiarazione
Schema del regime sanzionatorio nel ravvedimento operoso
Il regime sanzionatorio applicabile varia in funzione del momento in cui si perfeziona la regolarizzazione. L’articolo 13 prevede una gradualità nelle riduzioni, secondo lo schema seguente:
Tipologia ravvedimento | Termine | Riduzione sanzione | Sanzione applicabile |
---|---|---|---|
Sprint | Entro 90 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | 9% dell’imposta |
Breve | Entro il termine della dichiarazione successiva | 1/9 del minimo | 10% dell’imposta |
Lungo | Oltre il termine dichiarativo ma entro quello di accertamento | 1/8 del minimo | 11,25% dell’imposta |
Lunghissimo | Dopo la constatazione della violazione | 1/7 del minimo | 12,86% dell’imposta |
Occorre computare altresì gli interessi legali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento dall’omesso versamento fino alla data di regolarizzazione.
L’amministrazione finanziaria propone altresì una modalità semplificata mediante la dichiarazione integrativa precompilata. Tuttavia, l’accessibilità a tale strumento risulta circoscritta a specifiche categorie soggettive, essenzialmente lavoratori dipendenti e pensionati titolari di redditi certificati. I contribuenti titolari di partita IVA o di redditi complessi sono tenuti a seguire il procedimento ordinario.
Contestazione dei dati e strumenti di contraddittorio
Nell’ipotesi in cui il contribuente ritenga inesatta o incompleta la rappresentazione operata dall’amministrazione finanziaria, l’ordinamento tributario appresta specifici strumenti per l’instaurazione del contraddittorio. La risposta documentata può essere trasmessa mediante il sistema telematico CIVIS (Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e Invio), accessibile dall’area riservata del portale istituzionale.
Si consideri l’eventualità in cui il soggetto percipiente abbia certificato compensi derivanti da cariche sociali (es. amministratore di società). Talvolta si verificano situazioni in cui tali emolumenti risultano già assoggettati a tassazione mediante forme alternative:
- Tassazione per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR (società di persone)
- Applicazione di ritenute a titolo d’imposta anziché a titolo d’acconto
- Dichiarazione già effettuata in diversa sezione del modello dichiarativo
In tali circostanze occorre fornire adeguata documentazione probatoria attestante la correttezza della propria posizione. La giurisprudenza tributaria ha più volte affermato che l’onere della prova grava sul contribuente nel momento in cui contesti i dati in possesso dell’amministrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 15783/2023).
Analisi quantitativa del fenomeno: i dati della compliance fiscale
La dimensione quantitativa dell’attività di compliance fiscale risulta documentata nella Relazione sull’economia non osservata 2025, predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il documento evidenzia che nel corso del 2024 l’amministrazione finanziaria ha trasmesso complessivamente 3,1 milioni di comunicazioni, destinate a svariate categorie di contribuenti.
Tale dato si inserisce in un trend di progressivo incremento dell’utilizzo di strumenti di controllo automatizzato, finalizzati all’emersione spontanea di basi imponibili. L’evoluzione tecnologica ha consentito l’implementazione di sistemi di incrocio massivo tra diverse banche dati fiscali, determinando un rafforzamento della capacità accertativa dell’amministrazione.
Nella prassi amministrativa si è consolidato un modello di compliance fiscale che privilegia:
- La prevenzione rispetto alla repressione
- L’adesione spontanea rispetto all’accertamento d’ufficio
- La semplificazione rispetto alla complessità procedimentale
Gli effetti di questa strategia sul gettito tributario saranno oggetto di valutazione nei prossimi esercizi finanziari, con particolare attenzione al rapporto costi-benefici dell’attività di compliance preventiva.
Implicazioni operative per professionisti e contribuenti
La ricezione di una comunicazione di compliance impone l’adozione di un approccio metodologico rigoroso nell’analisi della situazione fiscale. Il procedimento di verifica dovrebbe articolarsi secondo i seguenti passaggi:
- Acquisizione del prospetto analitico mediante accesso al cassetto fiscale telematico
- Confronto tra i dati contestati e la documentazione in possesso del contribuente
- Valutazione della fondatezza della segnalazione
- Individuazione della strategia di risposta (regolarizzazione o contestazione)
Gli intermediari professionali abilitati si trovano a gestire un flusso rilevante di richieste di assistenza da parte della clientela. Nella prassi operativa emerge come molte situazioni possano essere risolte mediante una verifica approfondita della documentazione contabile e fiscale, seguita eventualmente dall’integrazione della dichiarazione originaria.
Merita particolare attenzione il rapporto costi-benefici tra le diverse opzioni disponibili. Il ravvedimento operoso, sebbene comporti l’applicazione di sanzioni ridotte e il versamento di interessi, risulta comunque più oneroso rispetto all’adempimento corretto e tempestivo. Tuttavia, tale strumento si configura come significativamente più conveniente rispetto a un accertamento in senso stretto, con le relative conseguenze in termini di sanzioni ordinarie e contenzioso tributario.