Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto il meccanismo di sostegno alle piccole e medie imprese per l’installazione di impianti di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 30 settembre 2025. L’iniziativa, disciplinata dal decreto direttoriale del 30 giugno 2025, mette a disposizione circa 179 milioni di euro – risorse residue della precedente fase del bando chiusasi il 17 giugno 2025. La misura, che attua l’Investimento 16 della Missione 7 del PNRR, rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che intendono perseguire l’autosufficienza energetica.
Stanco di leggere? Ascolta l’articolo nell’innovativo formato podcast.
|
1
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
Le agevolazioni sono destinate alle PMI operanti sull’intero territorio nazionale, regolarmente costituite e attive presso il Registro delle Imprese. Per le imprese non residenti in Italia, occorre dimostrare il possesso della personalità giuridica nello Stato di residenza e, alla data della prima erogazione, la disponibilità della struttura produttiva oggetto dell’intervento sul territorio italiano.
Leggi anche: |
Una particolare disposizione – che nella prassi applicativa genera spesso perplessità – riguarda le imprese operanti nel settore automotive: potranno accedere ai contributi solo se i ricavi della specifica unità produttiva derivino per almeno il 50% da produzione, noleggio o vendita di veicoli a zero emissioni. Si tratta di un criterio che, nell’esperienza applicativa, richiede un’attenta verifica documentale.
Caratteristiche dell’agevolazione e spese ammissibili
L’intervento si configura come contributo in conto impianti con una soglia di accesso fissata tra 30.000 euro e un milione di euro di spese ammissibili. I programmi di investimento devono riguardare l’installazione di impianti fotovoltaici oppure mini-eolici, con la possibilità di integrazione con sistemi di accumulo dell’energia prodotta.
Le percentuali di contributo variano secondo le seguenti misure:
- 30% delle spese ammissibili per le medie imprese (impianti e tecnologie digitali);
- 40% delle spese ammissibili per le piccole imprese (impianti e tecnologie digitali);
- 30% delle spese ammissibili per i sistemi di stoccaggio;
- 50% delle spese ammissibili per la diagnosi energetica.
Obblighi procedurali e vincoli temporali
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda l’obbligo di diagnosi energetica ex ante, da eseguire secondo le disposizioni del D.Lgs. 102/2014. Tale diagnosi deve definire il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva e dimensionare correttamente l’impianto da installare. L’adempimento, quando non già obbligatorio per il soggetto proponente, risulta ammissibile tra le spese agevolabili.
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e completati entro diciotto mesi dalla concessione dell’agevolazione. Per “avvio” si intende l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, l’emissione di fatture o l’effettuazione di pagamenti relativi ai beni del programma.
Criteri di esclusione e principio DNSH
L’accesso alle agevolazioni è precluso alle imprese che operano nel settore carbonifero, nella produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura. Sono altresì escluse le imprese inserite nell’elenco CSEA delle imprese energivore, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 167/2017.
Particolare rilevanza assume il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm), previsto dall’articolo 17 del regolamento UE 852/2020. Le imprese la cui attività non garantisce il rispetto di tale principio risultano inammissibili alle agevolazioni – aspetto che nella valutazione istruttoria richiede un’analisi caso per caso.
Modalità di presentazione e valutazione delle domande
Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Invitalia, con una sola domanda per impresa. Qualora pervengano più domande dalla medesima impresa, sarà considerata valida solo l’ultima presentata in ordine cronologico.
I contributi saranno assegnati secondo una graduatoria di merito. Il sistema di valutazione tiene conto di parametri quali la capacità addizionale di produzione di energia rinnovabile, con premialità per le imprese in possesso di rating di legalità e/o certificazione della parità di genere.
Aspetti operativi e documentazione
Dopo la presentazione della domanda, viene comunicato il codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato su tutte le fatture relative alle prestazioni agevolate, accompagnato dalla dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 13 novembre 2024_FER – Progetto ID”.
L’esperienza del precedente sportello suggerisce l’importanza di una preparazione accurata della documentazione tecnica, in particolare per quanto concerne la relazione tecnica asseverata che deve dimostrare i requisiti dell’unità produttiva e la conformità dell’intervento ai parametri normativi.
Ripartizione territoriale e riserve
Il fondo di 178.668.093 euro prevede una ripartizione territoriale con il 40% riservato alle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e un ulteriore 40% destinato alle micro e piccole imprese. Tale meccanismo di riserva, introdotto per garantire equilibrio territoriale e dimensionale, rappresenta un elemento di novità rispetto alle precedenti misure agevolative.
La riapertura dello sportello si inserisce in un quadro strategico più ampio di decarbonizzazione del sistema produttivo italiano, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e accelerare la transizione verso l’energia verde, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.