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Come Avviare un’attività di Car Wrapping: Guida Completa all’Apertura

7 Luglio, 2025

L’attività di installazione professionale di pellicole decorative e protettive su autoveicoli, tecnicamente denominata “car wrapping”, ha assunto negli ultimi anni una crescente rilevanza nel panorama imprenditoriale italiano, configurandosi come settore economico autonomo caratterizzato da peculiari profili giuridici e operativi. La progressiva espansione del mercato ha reso necessaria una sistematizzazione della disciplina normativa applicabile, con particolare riferimento all’individuazione del corretto inquadramento classificatorio, all’identificazione degli adempimenti amministrativi richiesti e alla definizione del regime di responsabilità dell’operatore professionale.

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Sommario

Inquadramento sistematico dell’attività e definizione dell’oggetto sociale

L’attività di car wrapping si sostanzia nell’applicazione professionale di pellicole adesive polimeriche su superfici veicolari, mediante l’impiego di tecniche specialistiche che garantiscono l’adesione ottimale del materiale polimerico e la conservazione delle caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. Dal punto di vista tecnico-operativo, l’intervento può essere finalizzato alla personalizzazione estetica del veicolo attraverso modifiche cromatiche o decorative, alla protezione della vernice originale dalla corrosione atmosferica e dai danneggiamenti meccanici superficiali, ovvero alla realizzazione di supporti pubblicitari mobili destinati a finalità commerciali e promozionali.

L’evoluzione tecnologica del settore ha determinato una significativa diversificazione delle tipologie di intervento, che spaziano dall’applicazione di pellicole decorative tradizionali in cloruro di polivinile (PVC) alle più avanzate pellicole protettive trasparenti in poliuretano termoplastico (TPU), caratterizzate da proprietà autorigeneranti e da elevata resistenza agli agenti atmosferici. La recente introduzione delle tecnologie di liquid wrap, consistenti nell’applicazione di rivestimenti liquidi rimovibili mediante tecniche aerografiche, ha ulteriormente ampliato le possibilità applicative del settore, richiedendo competenze tecniche sempre più specializzate e attrezzature di precisione.

La disciplina normativa dell’attività presenta aspetti di particolare complessità, derivanti dalla necessità di contemperare la libertà di iniziativa economica privata con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, di tutela della fede pubblica e di protezione dell’ambiente. In tale contesto, assume rilievo fondamentale la distinzione tra interventi di natura meramente estetica o protettiva e modifiche che possano incidere sulle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo ai fini dell’omologazione e della sicurezza stradale.

In sintesi, l’attività di car wrapping comprende diverse specializzazioni:

  • Wrapping decorativo: Applicazione di pellicole colorate per personalizzare completamente l’aspetto del veicolo.
  • Pellicole protettive (PPF – Paint Protection Film): Protezione della vernice da graffi, sassi e agenti atmosferici.
  • Pellicole oscuranti: Applicazione sui vetri laterali posteriori e lunotto, nel rispetto della normativa vigente.
  • Wrapping pubblicitario: Realizzazione di grafiche promozionali per flotte aziendali.
  • Liquid wrap: Applicazione di vernici rimovibili con tecnica aerografica.

Evoluzione della classificazione ATECO e riflessi sulla qualificazione giuridica dell’attività

L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, operativa a partire dal primo aprile 2025, ha comportato significative modifiche nell’inquadramento statistico-fiscale dell’attività di car wrapping, con riflessi diretti sulla qualificazione giuridica dell’attività e sugli adempimenti amministrativi richiesti.

La riforma della classificazione ATECO comporta implicazioni operative significative per gli operatori del settore, i quali dovranno procedere alla comunicazione del nuovo codice di attività alle autorità competenti entro i termini previsti dalla normativa transitoria. Gli imprenditori che avviano l’attività successivamente al primo aprile 2025 dovranno utilizzare direttamente il nuovo codice:

95.31.20 – Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli

Il riposizionamento dell’attività dalla precedente Sezione G (Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli) alla nuova Sezione T (Altre attività di servizi) riflette una concezione più matura e tecnicamente corretta dell’attività, riconoscendola come servizio specialistico ad alto contenuto tecnico piuttosto che come mera appendice dell’attività commerciale tradizionale.

Analisi della disciplina dell’autoriparazione e delimitazione del perimetro applicativo

La determinazione dell’ambito di applicazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, come successivamente modificata dalla Legge 8 novembre 2012, n. 224, costituisce un passaggio fondamentale e imprescindibile per la corretta qualificazione giuridica dell’attività di car wrapping e per l’individuazione degli adempimenti amministrativi applicabili. La normativa in questione disciplina l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore con la finalità specifica di garantire un elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e di qualificare professionalmente i servizi resi dalle imprese del settore.

Il campo di applicazione della legge quadro si estende specificamente a tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose, nonché all’installazione di impianti e componenti fissi che possano incidere sulla sicurezza, l’integrità strutturale e le caratteristiche funzionali del mezzo. La ratio della normativa risiede nella necessità di garantire che tali interventi, per la loro natura tecnica e per i riflessi sulla sicurezza stradale, siano eseguiti esclusivamente da operatori in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali, acquisite attraverso percorsi formativi qualificati, comprovata esperienza lavorativa nel settore o titoli di studio idonei.

La disciplina dell’autoriparazione si articola in tre distinte sezioni tecniche, ciascuna caratterizzata da specifici requisiti abilitativi e da differenti ambiti operativi. La sezione meccatronica, risultante dall’unificazione delle precedenti sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto operata dalla riforma del 2012, comprende tutti gli interventi sui sistemi meccanici, elettrici ed elettronici del veicolo. La sezione carrozzeria disciplina gli interventi sulla struttura portante del veicolo, compresi i lavori di battitura, saldatura, verniciatura e sostituzione di elementi strutturali. La sezione gommista regola le attività di montaggio, smontaggio, riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchioni.

Esclusione esplicita del car wrapping dalla disciplina regolamentata

Le guide operative predisposte dalle Camere di Commercio per l’interpretazione e l’applicazione della disciplina dell’autoriparazione, elaborate in conformità ai principi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza amministrativa e agli orientamenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, stabiliscono in modo inequivocabile e definitivo che l’attività di applicazione pellicole su autovetture non rientra nel perimetro applicativo della Legge 122/1992. Tale esclusione si fonda sulla considerazione tecnico-giuridica che l’installazione di pellicole decorative o protettive costituisce un intervento di natura accessoria che non incide minimamente sulle caratteristiche costruttive, funzionali e di sicurezza del veicolo ai fini dell’omologazione e della circolazione stradale.

La distinzione fondamentale e dirimente risiede nella natura intrinseca dell’intervento tecnico: mentre la disciplina dell’autoriparazione si applica specificamente agli interventi che riguardano componenti strutturali, meccanici, elettrici o comunque funzionali del veicolo, con potenziale impatto sulla sicurezza della circolazione, l’applicazione di pellicole decorative o protettive si configura come intervento di natura esclusivamente estetica o protettiva, facilmente reversibile, privo di qualsiasi impatto sulla sicurezza della circolazione e sulle caratteristiche omologative del veicolo.

Tale interpretazione sistematica trova piena conferma nei pareri ufficiali espressi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i quali hanno chiarito in modo definitivo che gli interventi privi di incidenza sulla sicurezza stradale e sull’integrità strutturale del veicolo esulano completamente dal campo di applicazione della normativa speciale sull’autoriparazione. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente confermato tale orientamento, precisando che l’ambito applicativo della Legge 122/1992 deve essere interpretato in senso restrittivo, limitatamente agli interventi che presentino effettive implicazioni per la sicurezza stradale e per l’integrità del veicolo.

L’esclusione dell’attività di car wrapping dalla disciplina regolamentata dell’autoriparazione comporta conseguenze giuridiche di particolare rilevanza per gli operatori del settore. In primo luogo, non sussiste l’obbligo di possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’articolo 7 della Legge 122/1992, quali titoli di studio specifici, esperienze lavorative qualificate o attestati di frequenza a corsi regionali di formazione professionale. In secondo luogo, non è richiesta la nomina di un preposto alla gestione tecnica in possesso dei requisiti abilitativi previsti dalla normativa speciale. In terzo luogo, non sussiste l’obbligo di presentazione della specifica SCIA per attività di autoriparazione, essendo sufficiente la SCIA ordinaria per attività artigianale.

Adempimenti costitutivi e iter procedurale per l’avvio dell’attività

L’avvio di un’attività di car wrapping sotto forma di ditta individuale richiede l’espletamento di una serie coordinata di adempimenti amministrativi che si inseriscono nel quadro generale della disciplina dell’impresa artigiana, come delineata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e dalle successive modifiche e integrazioni. L’assenza di specifici requisiti professionali obbligatori semplifica notevolmente l’iter costitutivo rispetto alle attività regolamentate, consentendo all’imprenditore di concentrare l’attenzione sugli aspetti tecnico-operativi dell’attività piuttosto che sui complessi adempimenti burocratici tipici delle professioni regolamentate.

Apertura della posizione fiscale e adempimenti tributari

Il primo adempimento costitutivo, logicamente e cronologicamente propedeutico a tutti gli altri, consiste nell’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio, mediante presentazione del modello AA9/12 debitamente compilato e sottoscritto tramite l’applicativo Di.Re del Registro delle imprese. In tale sede, l’imprenditore deve provvedere alla corretta indicazione del codice di attività economica, utilizzando il codice ATECO 95.31.20 per le attività che inizieranno a partire dal primo aprile 2025.

L’apertura della partita IVA comporta l’automatica iscrizione nell’anagrafe tributaria, con conseguente applicazione di tutti gli obblighi fiscali e contributivi previsti per le imprese individuali. L’imprenditore deve effettuare la dichiarazione di inizio attività, specificando dettagliatamente l’oggetto sociale, la sede di esercizio dell’attività, le modalità operative previste e ogni altro elemento rilevante ai fini dell’inquadramento fiscale e statistico dell’impresa.

La scelta del regime fiscale di tassazione costituisce un elemento di particolare rilevanza strategica per l’imprenditore, in quanto determina significative differenze negli adempimenti contabili, negli obblighi dichiarativi e nel carico fiscale complessivo dell’attività. L’attività di car wrapping può essere esercitata tanto in regime ordinario quanto in regime forfettario, qualora sussistano i requisiti di fatturato e di tipologia di attività previsti dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

Il regime forfettario, caratterizzato dall’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata su base forfettaria e dall’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, di tenuta delle scritture contabili e di applicazione dell’IVA, può rappresentare una soluzione particolarmente vantaggiosa per le imprese di minori dimensioni, consentendo una significativa semplificazione degli adempimenti amministrativi e una riduzione del carico fiscale complessivo. Tuttavia, la scelta del regime forfettario comporta limitazioni operative significative, quali l’impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti, l’obbligo di mantenere il volume d’affari entro i limiti previsti dalla normativa e l’impossibilità di assumere dipendenti oltre i limiti previsti.

Iscrizione al Registro delle Imprese e qualificazione artigiana

L’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio costituisce adempimento obbligatorio per tutte le attività economiche organizzate in forma d’impresa, ai sensi dell’articolo 2195 del Codice Civile e del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso specifico dell’attività di car wrapping, l’iscrizione avviene nella Sezione Speciale dell’Albo delle Imprese Artigiane, in considerazione del fatto che l’attività presenta tutti i caratteri tipici dell’impresa artigiana come definiti dall’articolo 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

La qualificazione artigiana dell’attività deriva dalla prevalenza dell’elemento personale del lavoro dell’imprenditore e degli eventuali soci lavoratori rispetto agli altri fattori produttivi, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Nel caso specifico del car wrapping, tale prevalenza si manifesta chiaramente nella necessità di competenze tecniche altamente specialistiche per l’esecuzione dell’installazione, che richiede manualità, esperienza professionale e know-how specifici difficilmente sostituibili con processi automatizzati o standardizzati.

L’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo delle Imprese Artigiane comporta l’applicazione della specifica disciplina prevista per le imprese artigiane, con particolare riferimento ai limiti dimensionali dell’impresa, alle modalità di organizzazione del lavoro e ai rapporti con i collaboratori familiari e i dipendenti. L’imprenditore artigiano gode di specifici benefici fiscali e contributivi, ma è soggetto a vincoli operativi che devono essere attentamente valutati in fase di pianificazione dell’attività.

Strategia dichiarativa e formulazione tecnica dell’oggetto sociale

La procedura di iscrizione al Registro delle Imprese richiede particolare attenzione alla formulazione dell’oggetto sociale e alla descrizione dell’attività, elementi che assumono rilevanza strategica fondamentale per la prevenzione di contestazioni amministrative e per la definizione dei rapporti con le autorità competenti. La prassi consolidata presso gli uffici del Registro delle Imprese evidenzia infatti una tendenza degli operatori camerali a richiedere chiarimenti sulla natura dell’attività quando la denominazione sociale o la descrizione dell’oggetto sociale contengano riferimenti al settore automotive o alla lavorazione di componenti veicolari.

Tale orientamento procedurale trova la sua ratio nella necessità degli uffici camerali di distinguere chiaramente le attività libere da quelle soggette alla disciplina regolamentata dell’autoriparazione, al fine di applicare correttamente gli adempimenti amministrativi previsti e di evitare l’avvio di procedimenti sanzionatori per esercizio abusivo di attività regolamentata. L’inserimento di una clausola esplicita di esclusione dalla Legge 122/1992 nella descrizione dell’attività presenta quindi indubbi vantaggi preventivi di natura procedurale.

L’indicazione specifica dell’esclusione dalla disciplina dell’autoriparazione costituisce una best practice consolidata che consente agli uffici camerali di procedere speditamente all’iscrizione senza necessità di richieste di chiarimenti o di approfondimenti istruttori che potrebbero rallentare significativamente i tempi di definizione della pratica. La prassi operativa dimostra che l’omessa specificazione della natura libera dell’attività può comportare automatici rinvii istruttori da parte degli uffici competenti, con inevitabili allungamenti dei tempi procedimentali.

Una formulazione tecnicamente corretta dell’oggetto sociale dovrebbe essere la seguente: Installazione di pellicole decorative e protettive su autoveicoli (car wrapping), attività non rientrante nella disciplina dell’autoriparazione di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 122, in quanto priva di incidenza sulle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo ai fini della sicurezza stradale. Tale formulazione presenta il duplice vantaggio di chiarire inequivocabilmente la natura dell’attività e di fornire la motivazione tecnico-giuridica dell’esclusione, richiamando i criteri interpretativi consolidati nella giurisprudenza amministrativa.

Disciplina della SCIA e gestione dell’attività itinerante

La presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso il Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di ubicazione dell’attività costituisce adempimento imprescindibile per l’avvio dell’attività, ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La SCIA sostituisce integralmente tutti i precedenti atti autorizzativi, consentendo l’immediato avvio dell’attività dalla data di presentazione, fermo restando il potere di controllo dell’amministrazione competente e l’eventuale adozione di provvedimenti inibitori in caso di accertamento di irregolarità o violazioni normative.

La compilazione della SCIA richiede particolare attenzione alla corretta descrizione dell’attività, che deve essere dettagliata e precisa al fine di consentire all’amministrazione comunale di valutare la compatibilità dell’attività con la destinazione urbanistica del locale, con i regolamenti comunali e con le norme igienico-sanitarie applicabili. La descrizione deve specificare le tipologie di interventi che si intendono effettuare, i materiali che verranno utilizzati, le modalità operative previste e ogni altro elemento rilevante per la valutazione amministrativa.

Una peculiarità distintiva dell’attività di car wrapping risiede nella frequente modalità di svolgimento presso la sede del cliente, che configura un’attività di carattere itinerante disciplinata da specifiche disposizioni normative. Tale modalità operativa, sempre più diffusa nel settore per ragioni di convenienza operativa e di differenziazione competitiva, non esonera dall’obbligo di presentazione della SCIA, che deve comunque essere depositata presso il SUAP del Comune in cui ha sede legale l’impresa, indipendentemente dai luoghi di effettiva prestazione del servizio.

Nella descrizione dell’attività contenuta nella SCIA deve essere specificato con chiarezza l’eventuale carattere itinerante della prestazione, indicando espressamente che i servizi vengono erogati “prevalentemente presso la sede del cliente” o “in modalità itinerante su tutto il territorio nazionale”. Tale specificazione è fondamentale per evitare successivi contenziosi con l’amministrazione comunale e per garantire la piena legittimità dell’attività itinerante.

La competenza territoriale per la presentazione della SCIA è inequivocabilmente determinata dalla sede legale dell’impresa, come stabilito dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, indipendentemente dai luoghi di effettiva prestazione del servizio. Tale principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa e confermato da numerose pronunce del Consiglio di Stato, consente agli operatori itineranti di centralizzare tutti gli adempimenti amministrativi presso un unico ufficio, semplificando significativamente la gestione burocratica dell’attività e riducendo i costi amministrativi.

Requisiti urbanistici e classificazione catastale dei locali

La corretta classificazione catastale dei locali destinati all’esercizio dell’attività riveste particolare importanza per la conformità urbanistica e fiscale dell’iniziativa imprenditoriale, in quanto determina la destinazione d’uso consentita, il regime tributario applicabile e la compatibilità con le norme comunali di settore. L’attività di car wrapping, configurandosi inequivocabilmente come attività artigianale di trasformazione e lavorazione di materiali, richiede necessariamente locali classificati in categoria catastale C/3, corrispondente ai “laboratori per arti e mestieri” secondo la nomenclatura catastale ufficiale.

Caratteristiche tecnico-giuridiche dei locali C/3 e compatibilità urbanistica

La categoria catastale C/3 identifica specificamente i locali destinati all’esercizio di attività artigianali e manifatturiere, caratterizzati dalla presenza di spazi tecnicamente idonei alla lavorazione, trasformazione e manipolazione di materiali e dalla dotazione di impianti e attrezzature specifiche per l’attività produttiva. Tali locali si differenziano sostanzialmente dai semplici magazzini e depositi (categoria C/2) per la specifica destinazione produttiva, per la presenza di caratteristiche strutturali e impiantistiche idonee all’attività artigianale e per la compatibilità con le norme urbanistiche comunali relative alle attività produttive.

Le caratteristiche tecniche dei locali C/3 devono essere adeguate alle specifiche esigenze dell’attività di car wrapping, che richiede spazi sufficientemente ampi per contenere i veicoli oggetto di intervento, altezze minime adeguate, sistemi di riscaldamento e ventilazione idonei alla lavorazione delle pellicole, illuminazione artificiale di qualità professionale e dotazioni impiantistiche conformi alle norme di sicurezza. La progettazione degli spazi deve inoltre tenere conto delle esigenze di stoccaggio dei materiali, di posizionamento delle attrezzature e di movimentazione dei veicoli.

La compatibilità urbanistica del locale deve essere preventivamente verificata attraverso la consultazione accurata del Piano Regolatore Generale del Comune di riferimento, dei regolamenti edilizi comunali e di tutti gli altri strumenti urbanistici vigenti. È necessario accertare con certezza che la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici consenta effettivamente l’esercizio di attività artigianale della tipologia specifica interessata, evitando successive contestazioni da parte degli uffici comunali competenti che potrebbero comportare l’interruzione dell’attività e l’applicazione di sanzioni amministrative.

In caso di accertata incompatibilità urbanistica, può rendersi necessario richiedere un cambio di destinazione d’uso del locale, procedimento amministrativo complesso che richiede necessariamente l’intervento di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra) e l’ottenimento delle autorizzazioni comunali previste dalla normativa urbanistica locale. Tale procedimento può comportare costi significativi e tempi di espletamento considerevoli, per cui è fortemente consigliabile effettuare le verifiche di compatibilità prima della sottoscrizione del contratto di locazione o di acquisto dell’immobile.

Problematiche connesse all’utilizzo di locali con classificazione catastale difforme

Qualora l’imprenditore disponga di un locale classificato in categoria catastale diversa da C/3, si rende necessaria una valutazione approfondita della compatibilità con l’attività da svolgere e delle eventuali azioni correttive da intraprendere. I locali classificati in categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito) non sono compatibili con l’esercizio di attività artigianale di trasformazione, in quanto la loro destinazione catastale e urbanistica è limitata esclusivamente al deposito e allo stoccaggio di merci, senza possibilità di svolgimento di attività produttive o di lavorazione.

L’utilizzo di locali C/2 per l’esercizio dell’attività di car wrapping comporterebbe la violazione della destinazione d’uso catastale e urbanistica, con conseguenti sanzioni amministrative che possono raggiungere importi considerevoli e l’ordine di cessazione dell’attività. La soluzione di tale problematica richiede necessariamente la presentazione di una variazione catastale attraverso la procedura DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati), che deve essere obbligatoriamente affidata a un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale.

La procedura di variazione catastale comporta l’aggiornamento della rendita catastale dell’immobile e, conseguentemente, delle imposte dovute sull’immobile stesso. È importante valutare attentamente l’impatto economico di tale variazione, considerando che i locali classificati in categoria C/3 generalmente presentano rendite catastali superiori rispetto ai locali C/2, con conseguente incremento dell’imponibile per il calcolo dell’IMU e delle altre imposte immobiliari.

I locali classificati in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) possono essere utilizzati per l’esercizio di attività artigianale esclusivamente nel caso in cui quest’ultima sia qualificabile come “attività artigianale non molesta”, secondo la definizione consolidata nella giurisprudenza amministrativa e nelle circolari ministeriali di settore. L’attività di car wrapping può potenzialmente rientrare in tale categoria qualora non generi rumori significativi, esalazioni nocive o altri disturbi per l’ambiente circostante e per la quiete pubblica.

La valutazione del carattere molesto o non molesto dell’attività deve essere effettuata caso per caso, considerando le specifiche modalità operative, l’ubicazione del locale, le caratteristiche del contesto urbano e l’impatto potenziale sull’ambiente circostante. Tale valutazione richiede spesso la consultazione di esperti tecnici e la verifica della compatibilità con i regolamenti comunali relativi alle attività rumorose e alle emissioni.

Disciplina normativa del settore e obblighi di conformità

L’attività di car wrapping è soggetta a una disciplina normativa specifica e articolata che trova la sua fonte principale nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e nelle relative norme di attuazione, integrate dalle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza stradale e omologazione dei veicoli. Tale disciplina si articola in prescrizioni relative ai limiti di applicazione delle pellicole, ai requisiti di conformità dei materiali utilizzati, agli obblighi di documentazione dell’intervento e alle responsabilità dell’operatore professionale.

Limiti normativi per l’applicazione di pellicole oscuranti e principi di sicurezza stradale

Il Codice della Strada stabilisce prescrizioni particolarmente rigorose relative all’applicazione di pellicole oscuranti sui vetri dei veicoli, finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale e a preservare l’integrità del campo visivo del conducente. L’articolo 71 del Codice della Strada, in particolare, disciplina dettagliatamente i requisiti di visibilità che devono essere garantiti al conducente, stabilendo che il parabrezza e i vetri laterali anteriori non possono essere oggetto di alcun trattamento, rivestimento o applicazione che ne riduca la trasparenza o ne comprometta la visibilità.

La ratio di tale prescrizione normativa risiede nella necessità imperativa di garantire al conducente un campo visivo di almeno 180 gradi, conformemente a quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia di sicurezza stradale e dai regolamenti internazionali dell’Economic Commission for Europe delle Nazioni Unite. La visibilità del conducente costituisce elemento fondamentale per la sicurezza della circolazione stradale e per la prevenzione degli incidenti, per cui qualsiasi intervento che possa comprometterla è severamente vietato dalla normativa.

L’applicazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori del veicolo, anche se trasparenti, colorate o di sola protezione dai raggi ultravioletti, costituisce violazione delle norme del Codice della Strada e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 71, nonché l’obbligo di rimozione immediata del trattamento irregolare. La normativa non ammette eccezioni o deroghe a tale principio, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche della pellicola utilizzata o dalle finalità dell’applicazione.

Le pellicole oscuranti possono essere legittimamente applicate esclusivamente sui vetri laterali posteriori e sul lunotto posteriore del veicolo, sempre nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni del Codice della Strada. Nel caso specifico di oscuramento del lunotto posteriore, è obbligatorio che il veicolo sia dotato di specchietti retrovisori esterni funzionanti su entrambi i lati, in perfetta efficienza e conformi alle prescrizioni costruttive e di installazione previste dal Codice della Strada.

Requisiti di conformità delle pellicole e regime di responsabilità dell’installatore

L’utilizzazione di pellicole non conformi alle normative vigenti comporta responsabilità civile e penale diretta dell’installatore, configurando una violazione delle obbligazioni professionali assunte nei confronti del cliente e, nei casi più gravi, una fattispecie di reato. Le pellicole utilizzate per l’attività di car wrapping devono essere preventivamente omologate secondo le normative comunitarie vigenti e risultare conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal Regolamento ECE/ONU n. 43, che disciplina i materiali per vetri di sicurezza utilizzati sui veicoli a motore.

La conformità delle pellicole alle normative vigenti deve essere attestata dalla presenza, sulla pellicola stessa, di un marchio identificativo del costruttore, che deve essere chiaramente visibile, perfettamente leggibile e assolutamente indelebile. Tale marchio deve contenere tutte le informazioni previste dalla normativa comunitaria, compresi i dati identificativi del produttore, il codice di omologazione, la data di produzione e ogni altro elemento richiesto per la tracciabilità del prodotto.

L’installatore ha l’obbligo giuridico inderogabile di verificare la presenza e la leggibilità del marchio di omologazione prima di procedere all’installazione, nonché di posizionare tale marchio in modo che sia facilmente ispezionabile dalle autorità competenti durante gli eventuali controlli. La mancanza del marchio di omologazione o l’utilizzo di pellicole non conformi espone l’installatore a responsabilità civile per i danni causati al cliente, compresi i costi delle sanzioni amministrative, le spese per il ripristino della conformità del veicolo e l’eventuale svalutazione del mezzo.

La responsabilità dell’installatore si estende anche alla corretta valutazione della compatibilità della pellicola con le caratteristiche tecniche del veicolo e con le condizioni di utilizzo previste. L’installatore deve possedere le competenze tecniche necessarie per valutare l’idoneità del materiale rispetto alle caratteristiche della superficie di applicazione, alle condizioni climatiche di utilizzo e alle specifiche esigenze funzionali del cliente.

Documentazione dell’intervento e certificazione di conformità normativa

Al termine di ogni intervento di installazione, l’operatore ha l’obbligo giuridico inderogabile di rilasciare al cliente una documentazione specifica e dettagliata che attesti la piena regolarità dell’intervento eseguito e la conformità alle normative vigenti. Tale documentazione deve essere redatta con particolare accuratezza e deve contenere tutti gli elementi informativi necessari per consentire l’identificazione dell’intervento, la verifica della conformità normativa e l’eventuale esercizio di azioni di garanzia da parte del cliente.

Il certificato di conformità deve contenere necessariamente i dati identificativi completi dell’impresa installatrice, compresi la denominazione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo della sede legale e i recapiti telefonici e telematici. Devono inoltre essere riportate le caratteristiche complete del veicolo trattato, compresi marca, modello, numero di telaio, targa di immatricolazione e anno di prima immatricolazione, al fine di consentire l’identificazione univoca del mezzo oggetto dell’intervento.

Il documento deve specificare dettagliatamente le caratteristiche tecniche della pellicola utilizzata, compresi il marchio commerciale, il codice identificativo del prodotto, il numero di omologazione secondo la normativa comunitaria, la data di produzione e ogni altro elemento utile per la tracciabilità e l’identificazione del materiale. Deve inoltre essere fornita una descrizione precisa dell’intervento eseguito, con l’indicazione delle superfici trattate, delle tecniche di applicazione utilizzate e di ogni altro aspetto rilevante dell’installazione.

Il certificato deve contenere una dichiarazione esplicita e inequivocabile dell’installatore attestante che l’intervento è stato eseguito nel pieno rispetto delle normative vigenti, che i materiali utilizzati sono conformi alle prescrizioni comunitarie e nazionali e che l’installazione non comporta violazioni delle norme del Codice della Strada. Tale dichiarazione assume rilevanza giuridica particolare, in quanto configura una attestazione della conformità dell’intervento che può essere utilizzata dal cliente per dimostrare la legittimità del trattamento in caso di controlli delle forze dell’ordine.

Il certificato di conformità costituisce documento fondamentale per il proprietario del veicolo, che ha l’obbligo di conservarlo permanentemente a bordo del veicolo per eventuali controlli delle autorità competenti. La legislazione vigente prevede che tale documentazione debba essere esibita su richiesta degli organi di polizia stradale, al fine di dimostrare la legittimità e la conformità dell’intervento di oscuramento eseguito.

La mancata consegna del certificato di conformità o il rilascio di certificazioni contenenti informazioni mendaci o incomplete espone l’installatore a gravi responsabilità penali. Il reato di falso in atto pubblico o privato, previsto dagli articoli 476 e seguenti del Codice Penale, può essere integrato dalla dichiarazione di conformità di un intervento effettuato in violazione delle norme o dall’attestazione di caratteristiche tecniche non corrispondenti alla realtà, con conseguente applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Regime sanzionatorio e responsabilità dell’operatore professionale

Il sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di car wrapping si presenta particolarmente articolato e complesso, coinvolgendo diversi livelli di responsabilità e molteplici tipologie di sanzioni. La disciplina sanzionatoria si articola su più livelli normativi, comprendendo sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, responsabilità civile per inadempimento contrattuale, responsabilità penale per falsità documentali e responsabilità professionale per violazione dei doveri di diligenza tecnica.

Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada

La circolazione con pellicole oscuranti non omologate o applicate in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada è sanzionata dall’articolo 71 con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 87 e 344 euro, secondo gli importi aggiornati dal Decreto Ministeriale 10 gennaio 2025. L’entità della sanzione è determinata dall’autorità accertante in funzione della gravità della violazione, delle circostanze concrete del caso e dell’eventuale recidiva dell’autore.

Nei casi di particolare gravità, caratterizzati da significative alterazioni della visibilità o da manifesta pericolosità per la circolazione stradale, l’autorità competente può disporre il ritiro immediato della carta di circolazione e l’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione straordinaria presso un centro autorizzato, previa rimozione completa delle pellicole irregolari e ripristino delle condizioni di conformità normativa. Tale misura accessoria comporta costi aggiuntivi considerevoli per il proprietario del veicolo e può richiedere tempi di esecuzione prolungati.

La sanzione amministrativa colpisce direttamente e immediatamente il proprietario del veicolo o il conducente al momento dell’accertamento, indipendentemente dalla loro eventuale buona fede o dall’inconsapevolezza della violazione normativa. Tuttavia, il regime di responsabilità civile consente al soggetto sanzionato di rivalersi nei confronti dell’installatore che abbia eseguito l’intervento in violazione delle norme, configurandosi un rapporto di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali assunte.

Responsabilità civile e professionale dell’installatore

L’installatore che esegue interventi non conformi alle normative vigenti incorre in responsabilità civile di particolare gravità per tutti i danni causati al cliente, tanto patrimoniali quanto non patrimoniali. Tale responsabilità può assumere rilevanza economica significativa qualora il cliente subisca danni derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate, dai costi sostenuti per il ripristino della conformità del veicolo, dalle spese accessorie per la revisione straordinaria o dalla svalutazione commerciale del mezzo.

La responsabilità dell’installatore si fonda sul principio generale dell’inadempimento contrattuale, disciplinato dall’articolo 1218 del Codice Civile, e si configura come responsabilità professionale per violazione dei doveri di diligenza tecnica e di conformità normativa. L’obbligazione dell’installatore non si limita alla mera applicazione materiale della pellicola, ma comprende necessariamente la valutazione della conformità dell’intervento alle normative vigenti, la verifica dell’idoneità dei materiali utilizzati e la corretta esecuzione dell’installazione secondo le migliori pratiche professionali.

Il regime probatorio della responsabilità civile dell’installatore segue i principi generali della responsabilità contrattuale, per cui spetta al professionista dimostrare di aver eseguito l’intervento con la diligenza richiesta e nel rispetto delle normative applicabili. L’onere della prova grava quindi sull’installatore, che deve documentare la conformità dei materiali utilizzati, la correttezza delle tecniche di applicazione e l’osservanza di tutte le prescrizioni normative pertinenti.

La responsabilità civile dell’installatore può essere significativamente aggravata in presenza di dolo o colpa grave, configurandosi nelle ipotesi di consapevole violazione delle norme o di negligenza professionale particolarmente grave. In tali casi, oltre al risarcimento del danno patrimoniale diretto, può configurarsi anche il risarcimento del danno non patrimoniale per i disagi subiti dal cliente e l’eventuale applicazione di penali contrattuali specificamente previste nell’accordo di fornitura.

Responsabilità penale per falsità documentali

La responsabilità penale dell’installatore può configurarsi in diverse fattispecie delittuose, con particolare riferimento ai reati di falsità documentale previsti dal Titolo VII del Libro II del Codice Penale. Il rilascio di certificati di conformità contenenti informazioni false o fuorvianti integra il reato di falso in atto privato previsto dall’articolo 485 del Codice Penale, punito con la reclusione fino a due anni.

La fattispecie del falso documentale si configura tanto nell’ipotesi di dichiarazioni integralmente mendaci quanto nel caso di attestazioni parzialmente inesatte o incomplete, purché idonee a trarre in inganno il destinatario del documento. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il reato sussiste anche quando le false dichiarazioni riguardino aspetti tecnici specialistici, purché rivestano rilevanza per l’attendibilità complessiva del documento.

La responsabilità penale dell’installatore può inoltre configurarsi nell’ipotesi di commercializzazione di pellicole non conformi o prive di omologazione, integrando il reato di frode in commercio previsto dall’articolo 515 del Codice Penale. Tale fattispecie si realizza quando l’operatore pone in vendita o utilizza prodotti industriali con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o quando omette di specificare la mancanza di requisiti essenziali per la sicurezza o la conformità normativa.

Aspetti fiscali e contributivi dell’attività imprenditoriale

L’inquadramento fiscale dell’attività di car wrapping presenta profili di significativa complessità derivanti dalla natura composita dell’attività, che comprende simultaneamente la fornitura di beni materiali (pellicole e accessori) e la prestazione di servizi professionali (installazione e consulenza tecnica). Tale caratteristica strutturale richiede un’attenta valutazione delle modalità di determinazione del reddito d’impresa, delle tecniche di fatturazione e del regime IVA applicabile alle diverse componenti dell’attività.

Regime IVA e determinazione della base imponibile

Le prestazioni di car wrapping sono integralmente soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%, in quanto non rientranti nelle categorie di beni e servizi soggetti ad aliquote agevolate secondo la disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’applicazione dell’aliquota ordinaria si estende tanto alla componente di fornitura dei materiali quanto alla componente di prestazione di servizi, non configurandosi ipotesi di operazioni miste soggette a regimi differenziati.

La fatturazione delle prestazioni di car wrapping deve rispettare i principi generali della disciplina IVA, con particolare attenzione alla corretta indicazione della natura dell’operazione, alla specificazione dei corrispettivi e all’applicazione delle ritenute fiscali eventualmente dovute. La fattura deve distinguere chiaramente tra il valore dei materiali forniti e il corrispettivo per la prestazione di servizi, al fine di consentire la corretta determinazione della base imponibile e l’eventuale applicazione di regimi fiscali o contributivi differenziati.

Nel caso in cui l’attività venga svolta in regime forfettario, l’imprenditore beneficia di una significativa semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali, con esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, di tenuta delle scritture contabili obbligatorie e di applicazione dell’IVA sulle operazioni attive. Il regime forfettario, disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata forfettariamente sul reddito presunto, determinato applicando un coefficiente di redditività specifico per il settore di attività.

L’accesso al regime forfettario è subordinato al rispetto di specifici requisiti di fatturato, di tipologia di attività e di organizzazione aziendale, che devono essere verificati annualmente per il mantenimento del beneficio fiscale. Il superamento dei limiti di fatturato o la violazione delle condizioni previste comporta l’automatica fuoriuscita dal regime agevolato e il passaggio al regime ordinario di tassazione, con conseguente applicazione retroattiva degli obblighi fiscali ordinari.

Sistema contributivo e previdenziale

L’inquadramento contributivo dell’attività dipende dalla prevalenza dell’elemento personale del lavoro dell’imprenditore rispetto agli altri fattori produttivi, secondo i criteri consolidati nella giurisprudenza di legittimità e nelle circolari ministeriali di settore. Nel caso dell’attività di car wrapping, caratterizzata da significativo contenuto di manodopera specializzata e da limitato utilizzo di capitale fisso, l’iscrizione alla Gestione Artigiani dell’INPS costituisce la soluzione più appropriata e tecnicamente corretta.

La Gestione Artigiani prevede l’applicazione di contributi previdenziali e assistenziali calcolati sul reddito d’impresa annualmente dichiarato, con un sistema articolato che comprende una componente fissa annuale e una componente proporzionale variabile in funzione del reddito conseguito. Il contributo fisso annuale è dovuto indipendentemente dal reddito effettivamente realizzato e costituisce il minimale contributivo per il diritto alle prestazioni previdenziali.

I contributi proporzionali sono calcolati applicando specifiche aliquote percentuali alla parte di reddito eccedente il minimale contributivo, con massimali annuali che vengono periodicamente aggiornati in base all’evoluzione del sistema previdenziale. Il sistema contributivo degli artigiani prevede inoltre specifiche agevolazioni per i soggetti di età inferiore ai 35 anni e per le imprese operanti in particolari aree geografiche o settori economici.

L’iscrizione all’INAIL è obbligatoria per tutte le attività artigianali che comportino l’utilizzo di macchinari, attrezzature o sostanze potenzialmente pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori. L’attività di car wrapping, pur presentando rischi limitati rispetto ad altre attività artigianali, può richiedere l’iscrizione all’INAIL in considerazione dell’utilizzo di attrezzature termiche per l’applicazione delle pellicole, di solventi per la pulizia delle superfici e di strumenti da taglio per la sagomatura dei materiali.

La classificazione del rischio ai fini INAIL è determinata in base alla natura dell’attività svolta e alle caratteristiche delle lavorazioni effettuate, con conseguente applicazione di specifici tassi di premio calcolati sulla retribuzione convenzionale o sul fatturato dell’impresa. L’evoluzione tecnologica del settore e l’introduzione di nuove tecniche di lavorazione possono richiedere periodici aggiornamenti della classificazione del rischio e dei relativi tassi di premio.

 

Tabella di sintesi

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Fase / Aspetto Cosa fare Note operative
Definizione attività Attività artigianale di installazione pellicole decorative e protettive su veicoli (car wrapping) L’attività non rientra nella disciplina dell’autoriparazione (L. 122/1992), quindi non servono requisiti professionali di carrozziere
Codice ATECO 95.31.20 (dal 1° aprile 2025) Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli.

Per nuove aperture va subito usato questo codice

Forma giuridica Ditta individuale (più semplice) oppure società Valutare la forma più adatta in base alle dimensioni e alle esigenze
Apertura partita IVA Presentare modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate Indicare codice ATECO corretto e oggetto attività.

Scegliere il regime fiscale (ordinario o forfettario se ne ricorrono i requisiti)

Iscrizione Registro Imprese Iscrizione presso Camera di Commercio L’attività è tipicamente artigianale. Iscrizione all’Albo Imprese Artigiane se ricorrono i presupposti
Presentazione SCIA SCIA ordinaria al SUAP del Comune (Segnalazione Certificata Inizio Attività) Indicare dettagli sull’attività (specificare eventuale carattere itinerante, es. attività svolta anche presso il cliente)
Requisiti locali Locale classificato catastalmente C/3 (“laboratori per arti e mestieri”) Verificare compatibilità urbanistica prima di firmare il contratto.

I locali C/2 non sono idonei

Iscrizione INPS Gestione Artigiani INPS Contributi fissi e proporzionali sul reddito.
Iscrizione INAIL Obbligatoria se si usano macchinari, strumenti termici, solventi o taglierini Determinazione premio in base al rischio dell’attività
Norme tecniche Usare solo pellicole omologate secondo Reg. ECE/ONU n. 43 Il marchio di omologazione deve essere visibile sulle pellicole
Limiti pellicole oscuranti Vietato applicare pellicole su parabrezza e vetri anteriori Ammesso solo su vetri posteriori e lunotto, rispettando i requisiti di legge
Certificazione intervento Rilasciare al cliente certificato di conformità intervento Deve contenere dati impresa, caratteristiche veicolo, pellicola, dichiarazione di conformità
Fatturazione Aliquota IVA ordinaria 22% su beni e servizi In regime forfettario non si applica IVA sulle vendite
Responsabilità Responsabilità civile per danni al cliente; penale per falsità documentali Sanzioni amministrative per installazioni non a norma

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