La disciplina relativa al trasferimento dei debiti nelle operazioni di cessione d’azienda responsabilità debiti continua a rappresentare un nodo cruciale per la prassi professionale. Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno precisato i contorni della responsabilità solidale tra cedente e cessionario, con particolare riferimento all’onere probatorio concernente l’iscrizione delle passività nei registri contabili obbligatori. Una decisione della Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su aspetti spesso trascurati della materia. Il caso riguardava un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva stabilito la responsabilità solidale del cessionario per debiti dell’azienda ceduta, basandosi sulla consapevolezza dei debiti stessi da parte dell’acquirente.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- La responsabilità solidale per i debiti aziendali grava sul cessionario solo se tali debiti risultano iscritti nelle scritture contabili obbligatorie (art. 2560 c.c.).
- La Cassazione ha confermato che la semplice conoscenza dei debiti da parte dell’acquirente non basta: l’iscrizione contabile è imprescindibile.
- Per i debiti fiscali, il cessionario risponde in solido per imposte e sanzioni relative all’anno della cessione e ai due precedenti (art. 14 D.Lgs. 472/1997), salvo presenza di certificato negativo dei carichi pendenti.
- La mancata iscrizione dei debiti esclude la responsabilità del cessionario e impedisce usi elusivi della cessione.
- Nelle procedure concorsuali, la disciplina è stata aggiornata dal D.Lgs. 136/2024: resta il doppio binario tra responsabilità tributaria e civilistica dell’acquirente.
- La responsabilità solidale tutela i creditori dell’azienda ceduta e non può essere derogata da accordi tra cedente e cessionario.
Orientamento consolidato della giurisprudenza
La posizione dei giudici di legittimità appare ormai consolidata: l’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori rappresenta elemento costitutivo – e non meramente probatorio – della responsabilità dell’acquirente. Questo principio, come spesso accade nella pratica professionale, trova la sua ratio nella necessità di tutelare i creditori dell’azienda ceduta.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2560 del codice civile, il presupposto essenziale per configurare la responsabilità solidale del cessionario risiede nell’annotazione specifica delle passività nelle scritture contabili. La giurisprudenza ha chiarito che tale annotazione non può essere surrogata dalla semplice dimostrazione che l’esistenza dei debiti era comunque nota all’acquirente.
Onere probatorio e scritture contabili
La questione dell’onere della prova assume rilevanza particolare nella casistica comune. È opportuno notare come il creditore dell’azienda ceduta – non disponendo dei libri contabili del debitore – debba necessariamente ricorrere agli strumenti processuali per accedere alla documentazione necessaria.
Nell’esperienza applicativa si osserva che i creditori possono valersi unicamente dell’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c., richiesta che si sottrae al regime comune di discrezionalità proprio in quanto funzionale all’applicazione della responsabilità solidale.
La mancata iscrizione dei debiti comporta, di conseguenza, l’esclusione della responsabilità del cessionario. Tale orientamento mira a evitare che la cessione d’azienda possa essere utilizzata per finalità elusive.
Responsabilità tributaria e certificazione
Per i debiti fiscali, il quadro normativo presenta alcune specificità. L’articolo 14 del decreto legislativo numero 472 del 1997 prevede che il cessionario risponda solidalmente per le imposte e sanzioni relative all’anno della cessione e ai due precedenti, nonché per quelle già irrogate nel medesimo periodo.
Il rilascio del certificato dei carichi pendenti si configura come comportamento diligente cui è tenuto il cessionario che intenda liberarsi dall’eventuale responsabilità solidale. L’avvenuto rilascio del certificato negativo comporta la liberazione dalla responsabilità anche per i debiti sorti nell’anno della cessione.
Nella prassi professionale si rileva come la certificazione dell’inesistenza di debiti tributari rappresenti uno strumento di tutela fondamentale per l’acquirente dell’azienda.
Criticità ricorrenti nelle procedure concorsuali
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le cessioni effettuate nell’ambito delle procedure concorsuali. Il decreto legislativo numero 136 del 2024 ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 14 del decreto 472/1997, razionalizzando la disciplina della responsabilità tributaria.
Le conseguenze di tali modifiche sono significative: permane una disciplina differenziata per la responsabilità tributaria e civilistica dell’acquirente, sebbene entrambe siano finalizzate ad agevolare il superamento della crisi d’impresa.
Elementi costitutivi della responsabilità
Il principio di solidarietà tra cedente e cessionario, stabilito dall’articolo 2560 secondo comma del codice civile, deve essere applicato considerando la “finalità di protezione” della disposizione. La norma consente di far prevalere il principio generale quando risulti un utilizzo improprio della disciplina.
Si consideri che la responsabilità solidale del cessionario è posta a tutela dei creditori dell’azienda ceduta e non dell’alienante. Per questo motivo, essa non determina trasferimento della posizione debitoria sostanziale ed è inderogabile mediante accordo tra cedente e acquirente.