| Nel caso di cessione a titolo oneroso di un bene strumentale 4.0 durante il periodo di sorveglianza, il meccanismo del recapture comporta l’esclusione dell’intero valore del bene dalla base di calcolo originaria o solo dell’importo ricavato dalla vendita? Ad esempio, se acquisto a 100 ottenendo un credito di 40 e rivendo a 80, il credito residuo si ridetermina su 20 (100-80) oppure si azzera totalmente? |
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La cessione del bene agevolato nel periodo di sorveglianza comporta l’esclusione dell’intero costo di acquisizione dalla base di calcolo originaria, azzerando di fatto il relativo beneficio fiscale nel caso dell’esempio proposto. La normativa di riferimento, specificamente l’articolo 1, comma 1060 della Legge 178/2020 (e analogamente il comma 193 della Legge 160/2019 per gli investimenti precedenti), stabilisce che qualora i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Questo significa che il calcolo non tiene conto del prezzo di rivendita o della plusvalenza realizzata, ma impone di ricalcolare il credito come se quel bene non fosse mai stato acquistato, obbligando il beneficiario a restituire la quota di credito eventualmente già utilizzata in compensazione, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, e a stornare l’eventuale credito residuo non ancora fruito. Nel caso pratico esposto, avendo acquistato il bene a 100 e rivendendolo durante il periodo di osservazione senza attuare il meccanismo di sostituzione (che permetterebbe di mantenere il beneficio a determinate condizioni), la base imponibile di 100 viene interamente stornata e il credito di 40 deve essere interamente restituito, non residuando alcun bonus pari a 8 come ipotizzato.

