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Certificazione unica 2026 sportivi: somma esente e detrazioni sportivi dilettantistici

4 Febbraio, 2026

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Il modello di certificazione unica per l’anno 2026 introduce modifiche specifiche riguardanti chi percepisce compensi sportivi. Si tratta di aggiustamenti tecnici che però possono avere un impatto concreto sulla situazione fiscale di migliaia di lavoratori che operano nel mondo dilettantistico. Le disposizioni normative di riferimento si trovano nei commi 4 e 6 dell’articolo 1 della legge 207/2024, quella che è nota come legge di Bilancio 2025.

Quando scatta la somma esente per il lavoro dipendente sportivo

La normativa stabilisce che chi svolge attività di lavoro dipendente secondo l’articolo 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi può ottenere una somma esente, ma solo in presenza di determinate condizioni reddituali. Bisogna fare attenzione perché non tutti i percettori di compensi sportivi rientrano automaticamente in questa previsione. L’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR individua i redditi di pensione, che sono esclusi dall’applicazione di queste agevolazioni.

Il primo comma 4 della legge di Bilancio 2025 introduce una graduazione abbastanza articolata. I titolari di reddito da lavoro dipendente che non rientrano nelle categorie escluse (chi percepisce pensione, per fare un esempio) e che hanno un reddito complessivo annuo sotto i 20.000 euro possono beneficiare di una somma che non concorre alla formazione del reddito. Questa somma viene calcolata applicando delle percentuali specifiche che variano in funzione degli scaglioni di reddito: si va dal 7,1% per chi ha un reddito da lavoro dipendente fino a 8.500 euro, al 5,3% per chi guadagna tra 8.500 e 15.000 euro, fino ad arrivare al 4,8% se il reddito supera 15.000 euro. Per determinare quale percentuale applicare, la norma prevede che il reddito di lavoro dipendente venga rapportato all’intero anno.

C’è poi un secondo livello, quello regolato dal comma 6 dell’articolo 1 della legge 207/2024. Qui si parla di chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma che non supera i 40.000 euro. Anche in questo caso è prevista un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, ma con un’esclusione esplicita per chi percepisce redditi da pensione secondo quanto previsto dall’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR. L’importo della detrazione è pari a 1.000 euro se il reddito complessivo è tra 20.000 e 32.000 euro, mentre per redditi tra 32.000 e 40.000 euro la detrazione diminuisce progressivamente secondo una formula di decalage fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

Istruzioni specifiche nella certificazione unica 2026 per i redditi sportivi

Il modello di certificazione unica 2026 ha inserito specifici punti, dal 718 al 723, dove vanno riportate le informazioni relative ai requisiti per ottenere la somma esente oppure l’ulteriore detrazione previste rispettivamente dai commi 4 e 6. In questa sezione dovranno essere considerati anche eventuali redditi da lavoro dipendente sportivo.

Come viene precisato nell’allegato tecnico della CU 2026, la sezione denominata “Somme che non concorrono alla formazione del reddito” deve essere compilata quando sono stati certificati redditi di lavoro dipendente nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784, 785. Al contrario, non va compilata se nessuno di questi punti risulta valorizzato.

Il discorso si fa più specifico quando si parla di redditi sportivi dilettantistici. Se nella certificazione sono stati compilati i punti 781, 782, 784 e 785, il punto 718 deve essere valorizzato con un codice preciso. Il codice “1” va utilizzato se nei punti 781, 782, 784 e 785 della CU 2026 sono certificati compensi di lavoro dipendente sportivo dilettantistico che beneficiano delle agevolazioni previste dai commi 4 e 6 della legge 207/2024. Il codice “2” invece si usa quando nei punti 781 e 784 della certificazione unica (che riguardano i redditi sportivi dilettantistici) non sono stati certificati compensi di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, ad esempio perché sono stati certificati solo compensi da collaborazione sportiva dilettantistica che beneficiano delle agevolazioni fiscali previste.

Il punto 720 della CU 2026: dettaglio del reddito sportivo dilettantistico

Un’attenzione particolare merita il punto 720, che riguarda il reddito di lavoro sportivo dilettantistico secondo l’articolo 49, comma 1 del TUIR. In questo campo deve essere riportato l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia, che è già stato indicato nei punti 781 o 784. Attenzione però: il punto 720 deve essere compilato anche se nei punti 781 e 784 sono riportati importi inferiori alla franchigia.

Secondo quanto riportato nelle bozze e nelle relative istruzioni, i nuovi campi saranno implementati anche nel modello Redditi 2026 per l’anno 2025. Nello specifico il reddito indicato al punto 720 della certificazione unica andrà riportato nel rigo C14, colonna 7 del modello 730/2026 e nel rigo RC 14, colonna 7 del modello Redditi PF/2026.

Le istruzioni precisano che per la compilazione del punto 720 si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente sportivo dilettantistico non imponibili certificati nei punti 781 e 784. Questo potrebbe indirettamente costituire un nuovo punto di appiglio per sostenere che anche i redditi subordinati sportivi dilettantistici possono godere della franchigia di esenzione fiscale ex articolo 36, comma 6.

Resta naturalmente un’interpretazione che si spera possa presto trovare conferma in una specifica indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che, su questo aspetto, nonostante le sollecitazioni, rimane a tutt’oggi silente.

Calcolo pratico della somma esente o dell’ulteriore detrazione

Secondo quanto previsto dalla legge 207/2024, per determinare la somma esente o l’ulteriore detrazione si terrà conto della sola parte (imponibile) di reddito sportivo dilettantistico eccedente i 15.000 euro, che quindi sarà computabile anche ai fini del reddito complessivo.

Un esempio aiuta a capire meglio. Prendiamo il caso di un lavoratore sportivo dilettantistico che nel 2025 ha percepito complessivamente 22.500 euro. Di questi, solo 7.500 euro (la parte che eccede la franchigia di 15.000 euro) entreranno nel calcolo del reddito complessivo ai fini delle imposte.

Se questo stesso soggetto non ha altri redditi, il suo reddito complessivo ai fini IRPEF sarà appunto di 7.500 euro. A questo punto, rientrerebbe nella fascia di reddito da lavoro dipendente fino a 8.500 euro e potrebbe beneficiare della somma esente pari al 7,1% del reddito di lavoro dipendente.

Diverso è il caso di un lavoratore sportivo con un reddito più alto. Se percepisce 32.000 euro lordi annui, la parte imponibile sarà di 17.000 euro (32.000 meno 15.000 di franchigia). In questo caso, supera la soglia di 15.000 euro di reddito da lavoro dipendente e gli si applica la percentuale del 4,8%, quindi la somma esente sarebbe pari a circa 816 euro (17.000 x 4,8%).

Diverso è il caso di chi supera la soglia dei 20.000 euro di reddito complessivo. Se un lavoratore sportivo dilettantistico percepisce ad esempio 38.000 euro lordi annui, la parte imponibile sarà di 23.000 euro (38.000 meno 15.000 di franchigia). Supponendo che abbia anche altri redditi che portano il totale complessivo a 35.000 euro, si troverebbe nella fascia tra 20.000 e 40.000 euro. In questo caso non avrebbe diritto alla somma esente (che spetta solo fino a 20.000 euro di reddito complessivo) ma potrebbe accedere all’ulteriore detrazione dall’imposta lorda prevista dal comma 6, pari a 1.000 euro se il reddito complessivo è tra 20.000 e 32.000 euro, o con decalage progressivo se tra 32.000 e 40.000 euro.

Reddito sportivo lordo Franchigia esente Parte imponibile Reddito complessivo ipotizzato Agevolazione applicabile
12.000 euro 12.000 euro 0 euro 0 euro Somma esente non applicabile (reddito zero)
18.000 euro 15.000 euro 3.000 euro 3.000 euro Somma esente 7,1% su 3.000 euro
22.500 euro 15.000 euro 7.500 euro 7.500 euro Somma esente 7,1% su 7.500 euro
32.000 euro 15.000 euro 17.000 euro 17.000 euro Somma esente 4,8% su 17.000 euro
38.000 euro 15.000 euro 23.000 euro 35.000 euro (con altri redditi) Detrazione comma 6
58.000 euro 15.000 euro 43.000 euro 43.000 euro Nessuna agevolazione (oltre 40.000 euro)

Incertezze interpretative e questioni ancora aperte

Va detto che permane una certa incertezza interpretativa sulla possibilità che anche i redditi subordinati sportivi dilettantistici possano godere effettivamente della franchigia di esenzione fiscale. L’articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 36/2021 prevede espressamente questa agevolazione, ma finora l’Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti ufficiali nonostante le richieste arrivate dagli operatori del settore.

Il fatto che nelle istruzioni della certificazione unica venga richiesto di compilare il punto 720 anche per redditi inferiori alla franchigia potrebbe essere letto come un segnale positivo. Ma si tratta, appunto, di interpretazioni che necessiterebbero di un riscontro normativo o quantomeno di prassi amministrativa chiara.

C’è poi da considerare che la materia del lavoro sportivo è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi anni, con la riforma introdotta dal decreto legislativo 36/2021 che ha ridisegnato completamente l’inquadramento dei rapporti di lavoro nel settore dilettantistico. Prima di luglio 2023 molti compensi rientravano nell’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR come redditi diversi, mentre ora vengono inquadrati come redditi di lavoro dipendente o autonomo a seconda dei casi.

Questa trasformazione ha portato anche all’introduzione della franchigia di 15.000 euro ai fini fiscali (mentre ai fini previdenziali la soglia è fissata a 5.000 euro secondo l’articolo 35, comma 8-bis del decreto 36/2021). Ma il passaggio dal vecchio al nuovo regime ha lasciato sul campo una serie di dubbi applicativi che in molti casi ancora attendono risposta.

Prospettive per i dichiaranti del 2026

Chi dovrà presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025 (quindi nel 2026) dovrà prestare particolare attenzione alla corretta compilazione dei campi relativi ai redditi sportivi. Il rischio è quello di perdere agevolazioni a cui si avrebbe diritto oppure, al contrario, di compilare in modo errato esponendosi a contestazioni successive.

I sostituti d’imposta che certificano i compensi sportivi dilettantistici dovranno assicurarsi di valorizzare correttamente tutti i campi previsti nella certificazione unica 2026, in particolare i punti dal 718 al 723 e il punto 720 dedicato specificatamente al reddito di lavoro sportivo dilettantistico.

Dal canto loro, i percettori di questi redditi dovrebbero verificare attentamente che nella certificazione ricevuta siano stati riportati tutti gli importi corretti e che siano stati utilizzati i codici appropriati. Un errore in fase di certificazione può ripercuotersi sulla dichiarazione dei redditi e quindi sull’ammontare delle imposte dovute o sulle detrazioni spettanti.

Resta da vedere se nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate fornirà ulteriori chiarimenti, magari attraverso una circolare o una risoluzione che faccia definitivamente chiarezza sui punti ancora controversi. Nel frattempo gli operatori del settore sportivo dilettantistico devono muoversi con prudenza, applicando la normativa vigente ma tenendo conto delle zone grigie interpretative che ancora permangono.

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