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Bonus mamme lavoratrici 2025: al via le domanda INPS

29 Ottobre, 2025

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L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha pubblicato, mediante circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, il complesso di disposizioni operative necessario all’accesso della nuova misura di sostegno economico destinata alle lavoratrici madri per l’anno d’imposta 2025. L’emanazione dei chiarimenti amministrativi consente il perfezionamento della procedura di presentazione delle istanze presso l’INPS secondo un termine ordinario di 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, coincidente con il 7 dicembre 2025. Una finestra aggiuntiva sino al 31 gennaio 2026 è prevista per i beneficiari i quali maturino i requisiti di accesso successivamente, al fine di garantire una disciplina paritaria nei riguardi dei richiedenti.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Bonus mamme lavoratrici 2025: sostegno diretto erogato dall’INPS, fino a 480 € annui (40 €/mese per max 12 mensilità).
  • Beneficiarie: madri dipendenti o autonome, con almeno 2 figli (il più piccolo <10 anni) o 3 figli (<18 anni).
  • Reddito da lavoro 2025 non superiore a 40.000 €; il beneficio è esente da tassazione e non incide sull’ISEE.
  • Domanda esclusivamente online, entro 7 dicembre 2025 (termine ordinario); ulteriore finestra fino al 31 gennaio 2026 per chi perfeziona i requisiti.
  • Compatibilità e limiti: escluse madri con tre figli e contratto indeterminato (già esonero totale contributivo).

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Il contesto normativo e la riarticolazione della misura

La nuova disciplina interviene su un assetto normativo precedentemente definito dalla legge di Bilancio 2024, operando una significativa riconfiguration della struttura dell’agevolazione. L’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118) introduce, con vigenza circoscritta all’esercizio 2025, una contribuzione economica forfetaria quale misura sostitutiva dell’originario esonero contributivo parziale. Quest’ultimo viene posticipato all’anno 2026.

Sotto il profilo strutturale, la misura si configura quale trasferimento diretto di risorse al beneficiario e non quale riduzione di prelievi obbligatori. L’importo per singola mensilità è pari a 40 euro; il numero massimo di mensilità è 12, per una cifra massima annuale di 480 euro. La dotazione finanziaria complessiva della misura ammonta a 480 milioni di euro. Tale assetto risponde all’obiettivo legislativo di fornire sostegno economico immediato al reddito disponibile e incentivare la continuità dell’attività lavorativa delle madri.

Presupposti soggettivi e requisiti di accesso

La disciplina dei requisiti di accesso alla misura si articola su tre piani di analisi: il primo concerne i presupposti familiari; il secondo riguarda la natura della prestazione lavorativa; il terzo attiene ai limiti reddituali.

Requisiti familiari. L’accesso è condizionato dal possesso della qualità di madre. Sono contemplati due scenari. Nel primo, la richiedente risulta madre di due figli, laddove il figlio di minore età non abbia superato i dieci anni di vita. Nel secondo scenario, la lavoratrice è madre di tre o più figli, con il figlio di minore età al di sotto dei diciotto anni di vita. Sono inclusi i figli adottati nonché quelli in affidamento preadottivo. Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 oppure deve perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025. Nel caso di nascita del secondo figlio nel corso dell’anno, il diritto decorre dal mese di nascita medesimo. L’eventuale decesso di un figlio non comporta perdita del beneficio.

Presupposti lavorativi. La misura è rivolta a due categorie di lavoratrici. La prima comprende coloro le quali siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, sia pubblico sia privato, esclusi i rapporti di lavoro domestico. Rientrano altresì i rapporti intermittenti e quelli di somministrazione. La seconda categoria include le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse professionali e la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per le lavoratrici dipendenti, il diritto sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione. Per le autonome iscritte a cassa, il contributo spetta per i mesi di iscrizione nell’anno 2025. Per colei la quale risulti iscritta alla Gestione Separata, il diritto concerne i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno in corso.

Restano escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Una limitazione rilevante attiene alle lavoratrici madri con tre o più figli: per i mesi in cui sussista, anche parzialmente, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non spetta il bonus mamme. Tale scelta legislativa riflette la volontà di evitare cumuli di benefici, poiché tali lavoratrici godono dell’esonero totale dei contributi previdenziali fino al 31 dicembre 2026 secondo quanto previsto dalla manovra finanziaria 2024.

Limite reddituale. Un requisito ulteriore riguarda il reddito da lavoro. La somma dei redditi da lavoro – autonomo o dipendente – rilevanti ai fini del calcolo delle imposte sul reddito per l’anno 2025 non deve superare la soglia di 40.000 euro su base annua. Trattasi di un criterio oggettivo e verificabile al momento della presentazione della domanda.

Natura del beneficio e regimi di tassazione

L’importo di 40 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità, è riconosciuto al beneficiario in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 (o, in caso di presentazione tardiva della domanda, entro febbraio 2026). La somma non è imponibile ai fini fiscali e contributivi. Non concorre, inoltre, al calcolo del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Un profilo meritevole di attenzione concerne l’impatto sulla documentazione reddituale della famiglia. Il beneficio non rileva ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Questa esclusione garantisce che l’accesso ad altre prestazioni sociali o agevolazioni dipendenti dall’ISEE non risulti pregiudicato dalla ricezione del bonus.

Implicazioni operative e profili procedurali di criticità

Modalità di presentazione della domanda

La domanda è presentata direttamente al richiedente presso l’INPS mediante canali telematici esclusivamente. Non è più necessario il coinvolgimento del datore di lavoro. Le modalità ammesse sono le seguenti:

  • i) attraverso il sito istituzionale www.inps.it, utilizzando credenziali di identificazione digitale (SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica 3.0, Carta Nazionale dei Servizi, o eIDAS);
  • ii) attraverso il Contact Center Multicanale dell’INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con oneri a carico del chiamante);
  • iii) attraverso gli Istituti di patronato autorizzati.

Dichiarazioni e autocertificazioni

La richiedente deve dichiarare, sotto propria responsabilità, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto di tutti i requisiti previsti. In particolare:

  • i) Requisiti familiari: essere madre di due figli, di cui il più giovane di età inferiore a 10 anni; ovvero essere madre di tre o più figli, di cui il più giovane di età inferiore a 18 anni.
  • ii) Titolarità di rapporto di lavoro: essere titolare di rapporto di lavoro dipendente (escluso il domestico) oppure essere iscritta a gestioni previdenziali obbligatorie autonome.
  • iii) Limite reddituale: la somma dei redditi da lavoro per l’anno 2025 non deve superare 40.000 euro.

Per ciascun figlio, è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita, ovvero (per i figli adottati o in affidamento preadottivo) la data di ingresso nel nucleo familiare e, se disponibile, il codice fiscale. In caso di mancanza del codice fiscale, occorre allegare documentazione idonea a provare la filiazione e l’esistenza in vita dei figli dichiarati. Per lavoratrici cittadine di Stati UE, è richiesta certificazione anagrafica secondo il Regolamento UE 2016/1191; per cittadine di Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja, certificazione apostillata; per altre nazionalità, certificazione legalizzata.

Termine ordinario e straordinario

Il termine ordinario per la presentazione della domanda è fissato a 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, coincidente con il 7 dicembre 2025. L’INPS qualifica tale termine come “ordinatorio” anziché “decadenziale,” il che significa che il mancato rispetto della scadenza ordinaria non comporta perdita del diritto al beneficio, bensì uno slittamento delle modalità e dei tempi di erogazione.

Per coloro i quali presentino istanza oltre il 7 dicembre 2025, il termine straordinario è individuato nel 31 gennaio 2026; la scadenza straordinaria concerne esclusivamente i beneficiari i quali perfezionino i requisiti successivamente alla data ordinaria.

Esempi di applicazione concreta

Caso primo. Una lavoratrice dipendente a tempo determinato, titolare della qualità di madre di due figli. Il secondo figlio compie dieci anni il 15 agosto 2025. Il beneficio le spetta dalle mensilità di gennaio a agosto (otto mensilità), per un importo complessivo di 320 euro.

Caso secondo. Una professionista iscritta a una cassa professionale, titolare della qualità di madre di tre figli. Al 1° gennaio 2025 risulta in possesso della qualità di madre con rapporto di lavoro determinato. A luglio 2025, il rapporto si trasforma in indeterminato (ad esempio, in seguito a costituzione di società di persone). Dal luglio in poi, il diritto al bonus mamme cessa; la medesima beneficia tuttavia dell’esonero del 100% sui contributi previdenziali sino al 31 dicembre 2026. Dal gennaio al giugno, aveva maturato il diritto per sei mensilità, per un importo complessivo di 240 euro.

Caso terzo. Una lavoratrice titolare della qualità di madre di un figlio al 1° gennaio 2025. La gravidanza del secondo figlio è in corso. La nascita del secondo figlio avviene il 15 maggio 2025. Il requisito di madre con due figli si cristallizza a partire dal mese di maggio 2025. Il beneficio spetta dalle mensilità di maggio a dicembre (otto mensilità), per un importo complessivo di 320 euro, fermo restando il possesso dei requisiti di tipologia contrattuale e limite reddituale.

Strumenti di monitoraggio e gestione della domanda

Una volta inoltrata la domanda, la piattaforma telematica dell’INPS consente all’interessata di accedere a ricevute, documenti prodotti dal sistema, tracciamento dello stato di lavorazione e, eventualmente, modificare i dati relativi alle modalità di pagamento (accredito su conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato). Tale funzionalità garantisce un monitoraggio continuativo della pratica.

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Riepilogo schematico

Elemento Descrizione
Beneficiari Lavoratrici madri con reddito ≤ 40.000 euro annui
Requisiti familiari 2 figli (< 10 anni il più giovane) O 3+ figli (< 18 anni il più giovane)
Requisiti lavorativi Dipendenti, autonome, casse professionali, Gestione Separata
Importo mensile 40 euro
Durata massima 12 mensilità = 480 euro annui
Tassazione Esente fiscale e contributiva; non rileva ISEE
Periodo di vigenza Gennaio-dicembre 2025 (o fino al compimento dell’età del figlio)
Scadenza domanda (ordinaria) 7 dicembre 2025
Scadenza domanda (straordinaria) 31 gennaio 2026 (requisiti perfezionati dopo)
Canali di presentazione INPS online, Contact Center (803.164), Patronati
Erogazione Unica soluzione dicembre 2025 o febbraio 2026
Normativa di riferimento D.L. 95/2025 art. 6; Circolare INPS 139/2025

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