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Avviso bonario e cartella di pagamento: quando la comunicazione preventiva non è obbligatoria

26 Maggio, 2025

La recente pronuncia della Commissione tributaria di primo grado di Milano (sentenza n. 52/2025 del 9 gennaio 2025) ha chiarito definitivamente un aspetto procedurale di notevole rilevanza pratica: l’avviso bonario non costituisce sempre un prerequisito necessario per la validità della cartella di pagamento. Il principio, emerso nell’ambito di un contenzioso relativo alla liquidazione automatica dell’Iva, ribalta consolidated interpretazioni che vedevano nella preventiva comunicazione un adempimento imprescindibile per la legittimità dell’azione di riscossione.

Il principio stabilito dalla Cgt milanese

La decisione interviene su una questione che nella prassi professionale genera frequenti incertezze interpretative. Secondo i giudici milanesi, la validità della cartella di pagamento prescinde dalla preventiva notificazione dell’avviso bonario quando ricorrano specifiche condizioni procedurali. Tale orientamento si fonda su un’analisi sistematica della normativa di riferimento, che distingue nettamente le fattispecie in cui l’Amministrazione finanziaria può procedere direttamente all’iscrizione a ruolo.

Nella casistica comune, l’equivoco nasce dalla sovrapposizione tra due istituti distinti: da un lato l’avviso bonario quale strumento di comunicazione preventiva, dall’altro la cartella di pagamento come atto impositivo autonomo. Come spesso accade nell’esperienza applicativa, la confusione deriva da una lettura non coordinata delle diverse disposizioni normative che disciplinano i due procedimenti.

Liquidazione automatica Iva e procedimento semplificato

Il caso sottoposto all’attenzione della Cgt milanese riguardava specificamente la liquidazione automatica dell’Iva trimestrale, ambito nel quale l’Agenzia delle Entrate può avvalersi di procedure semplificate. Secondo quanto emerge dalla motivazione, l’ufficio aveva correttamente individuato un’omissione nella dichiarazione presentata dal contribuente, procedendo direttamente all’iscrizione a ruolo senza la preventiva comunicazione dell’irregolarità.

La pronuncia chiarisce che nei casi di liquidazione automatica si sostanzia in un controllo cartolare standardizzato, che non richiede valutazioni discrezionali da parte dell’ufficio. Tale circostanza giustifica l’applicazione di un regime procedurale differenziato, nel quale l’avviso bonario assume carattere facoltativo piuttosto che obbligatorio.

È opportuno notare che la sentenza milanese si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, che distingue tra controlli automatizzati e verifiche che richiedono valutazioni complesse da parte dell’Amministrazione.

Distinzione tra omissioni ed errori nella dichiarazione

Un aspetto particolarmente rilevante della decisione riguarda la differenziazione tra omissioni ed errori commessi dal contribuente nella compilazione della dichiarazione. Nella prassi amministrativa, tale distinzione assume rilievo determinante per individuare il procedimento applicabile.

Nel caso di specie, l’ufficio aveva accertato un’omissione nel versamento dell’imposta dovuta, circostanza che secondo i giudici non richiedeva complesse valutazioni interpretative. Al contrario, quando emergono errori di calcolo o interpretazioni normative controverse, l’Amministrazione deve necessariamente avvalersi di procedure più articolate, che prevedono il contraddittorio preventivo con il contribuente.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo eccessivamente estensivo l’obbligo di comunicazione preventiva, senza distinguere adeguatamente tra le diverse tipologie di irregolarità riscontrabili nelle dichiarazioni fiscali.

Orientamenti della Cassazione e consolidamento della prassi

La decisione della Cgt milanese trova significativo supporto nella consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 9035/2025) ha chiarito che l’invio del contribuente della comunicazione di irregolarità non costituisce condizione di procedibilità dell’azione di riscossione, purché sussistano i presupposti per l’applicazione delle procedure automatizzate.

Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, l’avviso bonario mantiene funzione di garanzia procedimentale esclusivamente nei casi in cui l’accertamento richieda valutazioni discrezionali o interpretazioni normative complesse. Diversamente, quando l’irregolarità emerge da semplici controlli matematici o logici, l’Amministrazione può procedere direttamente all’iscrizione a ruolo.

Tale impostazione trova riscontro anche negli orientamenti della prassi amministrativa ministeriale, che ha progressivamente chiarito l’ambito applicativo delle diverse procedure di accertamento e riscossione.

Implicazioni operative per la pratica professionale

Le conclusioni raggiunte dalla Cgt milanese comportano significative implicazioni pratiche per i contribuenti e i professionisti del settore. In primo luogo, viene meno l’automatismo che collegava la mancanza dell’avviso bonario alla nullità della cartella di pagamento, circostanza che nella prassi generava contenziosi spesso infondati.

Nell’esperienza applicativa si osserva frequentemente la tendenza a impugnare le cartelle di pagamento sulla base del solo difetto di comunicazione preventiva, senza valutare la natura dell’irregolarità accertata dall’ufficio. La sentenza in commento fornisce criteri più chiari per valutare la legittimità dell’azione amministrativa, distinguendo tra vizi sostanziali e mere irregolarità procedurali.

Per i professionisti che assistono i contribuenti, diventa fondamentale analizzare preliminarmente il tipo di controllo effettuato dall’Amministrazione e la natura delle irregolarità contestate. Solo attraverso tale valutazione è possibile individuare le strategie difensive più appropriate e evitare contenziosi dalle prospettive di successo limitate.

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