Chi ha presentato domanda per la rottamazione quinquies e ora ci ripensa, magari perché i conti non tornano o perché la situazione economica è cambiata, può ancora fare marcia indietro. La possibilità di revocare l’istanza esiste ed è praticabile fino alla scadenza prevista per le adesioni, ma richiede una procedura formale specifica che va seguita con attenzione – diversamente da quanto accade per le modifiche parziali della domanda.
La procedura per annullare completamente l’istanza presentata
Quando un contribuente decide di annullare del tutto la richiesta di adesione alla definizione agevolata, non basta una semplice comunicazione informale. Serve formalizzare la revoca attraverso un’istanza diretta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che può essere trasmessa in due modi alternativi. Il primo canale è la posta elettronica certificata, quello più rapido e tracciabile, mentre il secondo prevede la presentazione diretta presso gli uffici territoriali dell’Ader competenti per zona.
La legge 199/2025 all’articolo 1 commi da 82 a 101 disciplina nel dettaglio la rottamazione quinquies, ma sulla revoca dell’istanza non fornisce indicazioni esplicite. Questo ha generato qualche perplessità tra operatori e contribuenti, almeno fino a quando – durante l’evento Telefisco dello scorso 5 febbraio – non è arrivata conferma ufficiale che la facoltà di annullare la domanda esiste ed è esercitabile entro il termine ultimo del 30 aprile 2026, lo stesso previsto per le adesioni.
La distinzione tra modifica e annullamento è sostanziale. Se un contribuente vuole semplicemente integrare la domanda già presentata, magari aggiungendo altri carichi o modificando il numero di rate scelto, può farlo attraverso il sistema telematico dell’Agenzia che consente di sostituire parzialmente l’istanza originaria. Ma se l’obiettivo è cancellare completamente l’adesione, serve l’istanza formale di annullamento che abbiamo descritto.
Cosa succede dopo aver revocato l’adesione alla sanatoria
Una volta che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riceve e protocolla l’istanza di annullamento, la domanda di rottamazione viene considerata come mai presentata. Praticamente si azzera tutto, con il ritorno alla situazione precedente all’adesione. I carichi oggetto della definizione agevolata tornano esigibili secondo le regole ordinarie, senza i benefici previsti dalla sanatoria.
Le somme eventualmente già versate dal contribuente – e qui parliamo di chi ha fatto in tempo a pagare qualche rata prima di decidere di revocare – non vengono restituite ma restano acquisite dall’erario. Questi importi vengono imputati a riduzione del debito complessivo secondo i criteri ordinari di attribuzione dei pagamenti previsti dall’articolo 31 del DPR 602/1973.
Sul fronte delle procedure esecutive, la revoca dell’istanza comporta la riattivazione delle azioni di recupero che erano state sospese al momento della presentazione della domanda. L’Agenzia può quindi riprendere le attività cautelari ed esecutive interrotte, salvo che nel frattempo non siano intervenuti altri elementi (come prescrizioni o decadenze) che ne impediscano la prosecuzione.
Le dilazioni ordinarie sospese tornano attive dopo la revoca
Un aspetto che merita attenzione particolare riguarda i piani di rateizzazione ordinari eventualmente in corso prima dell’adesione alla rottamazione. La legge 199/2025 prevede al comma 91 che le dilazioni concesse ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973 vengano sospese automaticamente quando il contribuente presenta domanda di definizione agevolata.
Se poi il contribuente decide di annullare l’istanza di rottamazione, quelle dilazioni tornano efficaci e il debito può essere nuovamente rateizzato secondo le regole ordinarie. Questo rappresenta una sorta di salvaguardia per chi aveva già un piano di pagamento in corso e preferisce tornare a quella modalità piuttosto che proseguire con la sanatoria.
Bisogna però fare attenzione a un passaggio delicato. La FAQ numero 15 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha generato qualche confusione su questo punto, facendo intendere che in caso di decadenza dalla rottamazione quinquies non sarebbe più possibile chiedere nuove dilazioni ordinarie. Ma qui si parla di decadenza (quando cioè il contribuente non paga le rate dovute), non di revoca volontaria dell’istanza.
Quando conviene davvero revocare l’adesione alla rottamazione
La decisione di annullare la domanda va ponderata attentamente perché comporta rinunce significative. Chi revoca perde tutti i benefici della definizione agevolata: lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio, oltre alla possibilità di dilazionare il debito fino a 54 rate bimestrali senza applicazione dei 5 giorni di tolleranza previsti nelle precedenti sanatorie.
Ci sono però situazioni in cui fare marcia indietro può risultare la scelta più sensata. Pensiamo al contribuente che, dopo aver presentato istanza, si accorge di aver inserito erroneamente carichi che in realtà non rientrano nell’ambito della rottamazione quinquies. Oppure a chi scopre di avere diritto ad altre forme di definizione più vantaggiose per la propria posizione specifica.
Un altro caso tipico riguarda chi valuta di non essere in grado di sostenere economicamente il piano di pagamento prescelto. Meglio annullare subito piuttosto che rischiare la decadenza futura, che comporterebbe conseguenze ancora più pesanti con la perdita definitiva dei benefici e l’impossibilità (almeno secondo l’interpretazione restrittiva della FAQ 15) di accedere a nuove rateizzazioni ordinarie.
Va considerato anche l’aspetto strategico legato al contenzioso. Chi ha presentato ricorso contro un atto impositivo e aveva ottenuto la sospensione giudiziale, con l’adesione alla rottamazione rinuncia implicitamente alla lite pendente. Se successivamente emergono elementi che rafforzano la posizione difensiva, potrebbe convenire revocare l’istanza di sanatoria per proseguire con il giudizio.
I tempi per decidere e le conseguenze della scadenza
Il termine del 30 aprile 2026 rappresenta un confine invalicabile sia per aderire alla rottamazione quinquies sia per annullare eventuali istanze già presentate. Dopo quella data non sarà più possibile né presentare nuove domande né revocare quelle esistenti, quindi chi ha dubbi deve risolverli entro la scadenza.
Questo significa che un contribuente potrebbe teoricamente presentare domanda, rifletterci sopra per qualche settimana o mese, e poi decidere di annullarla se nel frattempo la situazione cambia o emergono elementi nuovi. L’importante è che la revoca formale arrivi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile, altrimenti l’istanza originaria resta valida con tutte le conseguenze che ne derivano.
Dal momento della presentazione della domanda scattano infatti una serie di effetti automatici: sospensione delle procedure esecutive, blocco di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, considerazione del contribuente come “non inadempiente” ai fini del rilascio del DURC per i debiti definibili. Se poi si revoca tutto, questi effetti cessano e si torna alla situazione precedente.
Cosa accade se si vuole ripresentare l’istanza dopo averla annullata
Una domanda frequente riguarda la possibilità di cambiare nuovamente idea dopo aver revocato. In teoria, finché non è scaduto il termine del 30 aprile, nulla vieta a un contribuente di annullare la propria istanza e poi presentarne una nuova. La legge non pone limiti al numero di domande che possono essere trasmesse entro la scadenza.
Nella pratica però questa strategia va maneggiata con cautela. Ogni presentazione genera una nuova posizione amministrativa che l’Agenzia deve gestire, e ripetuti cambi di rotta potrebbero complicare l’iter burocratico. Meglio quindi riflettere bene prima di presentare la domanda iniziale, piuttosto che procedere per tentativi successivi.
C’è poi da considerare il timing dei pagamenti. La comunicazione con le somme dovute e il piano di pagamento viene inviata dall’Agenzia entro il 30 giugno 2026, sulla base delle istanze presentate e non revocate al 30 aprile. Chi annulla e ripresenta potrebbe trovarsi con tempistiche più strette per organizzare la liquidità necessaria al pagamento della prima rata in scadenza al 31 luglio.
Gli aspetti tecnici della revoca che vanno verificati
Sul piano operativo, quando si trasmette l’istanza di annullamento tramite PEC è fondamentale conservare la ricevuta di avvenuta consegna che certifica l’arrivo del messaggio nella casella dell’Agenzia. Questo documento rappresenta la prova dell’avvenuta comunicazione nei termini previsti e potrebbe risultare decisivo in caso di contestazioni future.
Per chi invece preferisce recarsi fisicamente agli uffici territoriali dell’Ader, è consigliabile richiedere il rilascio di una ricevuta protocollata che attesti la presentazione dell’istanza di annullamento. Anche in questo caso si tratta di tutelare la propria posizione con una documentazione certa e incontestabile.
L’istanza deve contenere tutti gli elementi identificativi della domanda che si intende annullare: i riferimenti della posizione debitoria, il numero di protocollo eventualmente assegnato alla richiesta originaria, i dati anagrafici completi del contribuente. Una formulazione chiara e precisa evita equivoci e facilita il lavoro degli uffici nella gestione della pratica.
Va segnalato che al momento non esiste un modello ufficiale predisposto dall’Agenzia per l’istanza di annullamento, quindi il contribuente (o il suo intermediario) deve redigere autonomamente il documento facendo attenzione a includere tutte le informazioni necessarie. Meglio abbondare nei dettagli piuttosto che rischiare incompletezze che potrebbero generare richieste di integrazione e allungare i tempi.


