Le regole sugli accessi della Guardia di finanza presso le sedi dei contribuenti sono cambiate. Il principio di proporzionalità entra espressamente nell’art. 12 dello Statuto del contribuente, la motivazione degli atti di autorizzazione diventa obbligo sostanziale e le visite in loco devono essere davvero necessarie. L’art. 13-bis del D.L. 84/2025, inserito in sede di conversione dalla L. 108/2025, ha ridisegnato il quadro procedurale degli accessi fiscali in risposta alla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La sentenza Italgomme e la condanna dell’Italia
La Corte EDU, con la sentenza del 6 febbraio 2025 nel caso Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia (ricorsi n. 36617/18 e altri), ha stabilito che il quadro normativo italiano attribuiva alle autorità fiscali un margine di discrezionalità eccessivo, sia nelle condizioni di attuazione degli accessi sia nel loro ambito applicativo. Non erano previste procedure sufficienti a garantire un equilibrio tra l’interesse pubblico all’accertamento tributario e la tutela dei diritti dei contribuenti, in particolare il diritto alla riservatezza della corrispondenza e del domicilio professionale protetto dall’art. 8 della Convenzione EDU.
La Corte ha posto l’accento sul fatto che l’ingresso nei locali professionali con acquisizione di documentazione contabile – inclusi i dati presenti nelle apparecchiature informatiche – incide sia sulla persona sia sulla corrispondenza, anche elettronica. Il legislatore è quindi intervenuto sullo Statuto, prevedendo che debbano essere espressamente motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso, senza tuttavia toccare le norme attributive dei poteri di controllo agli organi dell’autorità giudiziaria.
Cosa cambia con l’art. 13-bis del DL 84/2025
L’art. 13-bis, inserito in sede di conversione nella L. 108/2025 (in vigore dal 2 agosto 2025), ha modificato il comma 1 dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – lo Statuto dei diritti del contribuente. La modifica introduce un obbligo di motivazione espressa, adeguata e circostanziata: tanto negli atti di autorizzazione quanto nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4, al seguito dell’accesso.
Le nuove disposizioni si applicano agli atti e ai verbali redatti a decorrere dal 3 agosto 2025; quelli precedenti restano validi. Non si tratta di un adempimento meramente formale: la motivazione deve indicare in modo specifico le ragioni per cui l’organo di controllo ritiene necessario l’accesso fisico e, soprattutto, perché le medesime finalità non possono essere raggiunte con strumenti istruttori meno invasivi. La giurisprudenza di legittimità ha del resto già qualificato il difetto di motivazione nell’autorizzazione come vizio sostanziale dell’atto, non meramente formale.
I due criteri che guidano l’intervento in loco
Gli indirizzi operativi interni diramati dal Comando della GdF ai reparti – richiamati dalla stampa specializzata – chiariscono i due binari entro cui deve muoversi l’organo di controllo nel dare corso agli accessi. Primo: la misura deve essere adeguata all’oggetto del controllo, cioè idonea a conseguire le finalità ispettive. Secondo: non devono esistere mezzi istruttori alternativi che consentano di raggiungere lo stesso risultato con minor sacrificio dei diritti del contribuente.
L’intensità dell’intervento va graduata tenendo conto del contesto di riferimento e delle informazioni già disponibili o reperibili. Il ricorso a mezzi istruttori alternativi meno invasivi non è un suggerimento: è un criterio vincolante che discende direttamente dalla novella normativa e dall’impostazione della sentenza CEDU.
Dove può intervenire la Guardia di finanza
I locali individuati dalle disposizioni come possibili sedi degli accessi sono quelli dell’azienda, del lavoro, degli studi professionali e delle abitazioni private. Per le abitazioni private il regime di autorizzazione è diverso e più stringente, richiedendo l’autorizzazione della procura della Repubblica, con un livello di garanzie più elevato.
Per le attività ispettive nei locali commerciali o professionali, le esigenze operative sottese all’esecuzione dell’accesso devono avere un collegamento concreto con l’indagine e con la raccolta delle informazioni utili al controllo. Una generica finalità di controllo fiscale non è sufficiente a giustificare l’intervento in loco.
Rischio fiscale: due strade prima dell’accesso in sede
Prendendo come riferimento la verifica di elementi di rischio fiscale – uno dei casi più frequenti nella prassi operativa – si aprono due strade distinte. La prima: valutare la documentazione contabile e preferire l’invio di una richiesta istruttoria via PEC, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973. La seconda: procedere con un accertamento mediante accesso diretto ai locali aziendali, solo quando la prima strada non è percorribile o si è rivelata insufficiente.
L’accesso in azienda non deve quindi essere la prima scelta operativa. Diventa giustificato quando la documentazione richiesta non è stata trasmessa, quando la risposta ottenuta è insoddisfacente o quando la natura stessa dell’attività di controllo richiede la presenza fisica dei verificatori. Un esempio: anomalie nelle rimanenze di magazzino richiedono in genere un accesso fisico per una verifica affidabile; la coerenza tra fatture e corrispettivi dichiarati può invece essere controllata con una richiesta documentale scritta.
Per i titolari di partita IVA con attività di breve durata, per i controlli sui POS e sull’osservanza delle prescrizioni di legge, il riscontro in sede resta in ogni caso sempre possibile, rappresentando l’unico strumento disponibile per verificare l’adempimento degli obblighi.
Attività riservate al controllo fisico in azienda
Gli indirizzi operativi interni della GdF forniscono un elenco esemplificativo delle tipologie di attività per le quali la presenza fisica in azienda è difficilmente sostituibile.
Per le operazioni che richiedono una riconciliazione continuativa e coordinata tra dati contabili, extracontabili, materiali e fattuali, la presenza fisica è difficilmente sostituibile: si tratta di attività «difficilmente praticabili senza una cognizione diretta da parte dei verificatori». Fuori da queste ipotesi, le finalità ispettive possono essere perseguite attraverso gli altri poteri istruttori a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
I poteri ispettivi restano invariati
Il legislatore non ha inciso sulle norme attributive dei poteri di controllo. La GdF mantiene inalterati i propri poteri ispettivi: l’art. 52 del DPR 633/1972 e l’art. 33 del DPR 600/1973 non sono stati modificati dalla L. 108/2025. Quello che cambia è il modo in cui tali poteri devono essere esercitati e documentati: non una riduzione delle prerogative del fisco, dunque, ma un rafforzamento delle garanzie procedurali a tutela del contribuente.



