Dal primo giorno di ottobre, i professionisti della revisione contabile che possiedono i requisiti definiti dal regime transitorio hanno finalmente la possibilità di presentare la domanda per ottenere l’abilitazione all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità. La determina n. 149, firmata dal Ragioniere Generale dello Stato il 25 settembre scorso e resa pubblica il giorno successivo, ha dato il via libera formale a questa seconda tornata.
Si tratta, nella pratica, dei revisori già iscritti al Registro che raggiungeranno tale status entro il primo gennaio 2026 e che – aspetto non secondario – abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi annuali in materie specifiche. I crediti devono essere stati maturati interamente nel corso del 2024 oppure nel 2025, concentrandosi su tematiche che ruotano attorno alla rendicontazione e all’attestazione della sostenibilità. La circolare MEF n. 37, datata 12 novembre 2024, aveva già posto l’accento su questo passaggio cruciale.
Un elemento che merita attenzione: chi soddisfa questi requisiti potrà inoltrare l’istanza anche dopo il 31 dicembre 2025. Non esiste, insomma, una scadenza tassativa per questa categoria, purché i requisiti normativi previsti dalla disciplina transitoria siano presenti al momento della richiesta.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- La riforma (art. 54-sexies TUIR) introduce l’ammortamento per i costi immateriali degli autonomi: diritti d’uso, altri diritti pluriennali e acquisizione di clientela.
- La deducibilità segue regole diverse: massimo 50% in 2 anni per diritti d’uso, durata secondo contratto per altri diritti, 1/5 per 5 anni per acquisizione clientela.
- Decorrenza: le prime due categorie sono deducibili da Redditi 2025; la clientela da Redditi 2026.
- Il principio di competenza supera la cassa: utilità pluriennale documentata e dedotta.
- Serve documentazione puntuale e corretta classificazione. Interpretazioni e chiarimenti dell’Agenzia potrebbero essere necessari.
Le tre fasi del percorso abilitativo
La strada verso l’abilitazione si articola secondo una logica sequenziale che il Ministero ha voluto scandire con precisione. La prima fase, avviata lo scorso 4 marzo, ha coinvolto una platea ben definita: revisori che lavorano presso società di revisione e che hanno già gestito incarichi di attestazione relativi alla dichiarazione non finanziaria (quella che nel gergo tecnico viene spesso chiamata DNF).
Ora parte la seconda fase. E poi? La terza arriverà in un momento successivo, quando saranno operativi i meccanismi riguardanti il tirocinio specifico per la sostenibilità. Secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 4 del DLgs. 125/2024, i revisori legali che rientreranno in questa categoria dovranno dimostrare di aver collaborato – durante il periodo di tirocinio almeno triennale, oppure in un arco temporale separato – per un minimo di otto mesi ad attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. In alternativa, potranno dimostrare il coinvolgimento in altri servizi relativi alla sostenibilità.
Non basta. Occorrerà anche il superamento di prove d’esame su materie ulteriori legate alla sostenibilità. L’aggiornamento del DM 19 gennaio 2016 n. 63 (quello che regola gli esami) sarà necessario prima che questa terza categoria possa muoversi concretamente.
Controllo preliminare dei crediti formativi
Prima ancora di pensare a compilare moduli o versare contributi, chi vuole presentare domanda deve fare una verifica essenziale. Nell’area riservata del portale https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/, nella sezione “formazione”, devono risultare almeno cinque crediti riferiti a moduli formativi con codice corso che inizia con la lettera “D”.
Come spesso accade nella prassi amministrativa, può capitare che i crediti siano stati effettivamente conseguiti ma non ancora caricati a sistema. Il tutorial ufficiale pubblicato sul sito istituzionale della revisione legale è piuttosto chiaro su questo punto: il revisore non può autocertificare la presenza di crediti mancanti. Deve invece rivolgersi all’ente formatore terzo, all’ordine professionale di appartenenza o alla società di revisione presso cui ha svolto l’attività formativa, affinché questi soggetti provvedano tempestivamente a comunicare i dati corretti al MEF attraverso i canali informativi previsti.
C’è un altro aspetto preliminare: la comunicazione o l’aggiornamento della PEC. Se il professionista non ha già provveduto, dovrà farlo prima di procedere con l’istanza.
Procedura di presentazione dell’istanza
Il modulo di richiesta (denominato tecnicamente Mod. RLS-01) viene reso disponibile nell’area riservata del singolo professionista, già precompilato con le informazioni presenti nel Registro. Dal primo ottobre questa funzionalità è attiva.
Gli step da seguire sono stati delineati nel dettaglio dal tutorial del MEF. Si deve innanzitutto compilare il modello online. Poi arriva il momento dell’imposta di bollo: 16 euro, da versare tramite marca da bollo oppure attraverso il sistema PagoPA. Nel caso si opti per la marca cartacea, è necessario apporla sul frontespizio e annullarla nelle forme previste.
La sottoscrizione della domanda può avvenire con firma digitale oppure autografa. Quando si sceglie la firma autografa bisogna allegare una copia del documento di identità. Successivamente si accede alla funzione di “protocollazione automatica” per trasmettere la documentazione completa degli allegati richiesti.
L’ultimo passaggio economico riguarda il contributo di 50 euro: anche questo potrà essere versato esclusivamente tramite PagoPA. Non sono ammesse altre modalità di pagamento.
Tempi e modalità dell’istruttoria
Quando l’istruttoria si conclude positivamente, l’abilitazione ha effetto dalla data in cui la domanda è stata ricevuta. L’istante riceverà una comunicazione di conferma insieme a un attestato, entrambi disponibili nella sezione “Comunicazioni” della propria area riservata.
Il Ministero dell’Economia ha fissato un termine di 150 giorni dalla ricezione della domanda per completare l’esame delle istanze. Qualora emerga l’assenza – anche solo parziale – dei requisiti necessari per l’abilitazione, viene data comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 30 giorni per sanare le carenze riscontrate.
Se questo termine scade senza che le irregolarità siano state corrette, il MEF adotta un provvedimento motivato di diniego dell’abilitazione. Si tratta di un meccanismo che, nella prassi applicativa, vuole garantire al professionista un’opportunità di rimedio prima della chiusura negativa del procedimento.
Uniformità procedurale tra le diverse fasi
Un aspetto interessante della determina n. 149 riguarda l’estensione delle modalità operative. I termini e le procedure di presentazione delle domande previsti per i destinatari della disciplina transitoria (quella della seconda fase, per intenderci) si applicheranno anche ai soggetti che rientreranno nella terza fase.
Questi ultimi, però, dovranno attendere. L’entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento del tirocinio per la sostenibilità è infatti un prerequisito indispensabile, così come l’aggiornamento del regolamento sugli esami.