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Superbollo: l'esenzione regionale non basta più, serve una legge statale

Superbollo esenzione regionale non basta più, serve una legge statale

21 Agosto, 2026

Le Regioni possono esentare i propri cittadini dal pagamento del bollo auto, ma da sole non possono più cancellare anche il superbollo, l’addizionale erariale che colpisce le auto di maggiore potenza. Lo stabilisce il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, che attua la delega fiscale sul federalismo regionale e locale prevista dagli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023 n. 111. Il decreto qualifica per la prima volta in modo esplicito la tassa automobilistica come “tributo proprio derivato” delle Regioni, riconoscendo loro maggiore autonomia impositiva, ma allo stesso tempo traccia un confine netto: le esenzioni regionali dal bollo auto, valide dal 1° gennaio 2027, non si estendono automaticamente al superbollo, per il quale continua a servire una legge dello Stato. Il decreto interviene inoltre in modo dettagliato sulle regole di territorialità che stabiliscono quale ente ha diritto al gettito della tassa, con un adempimento che riguarda direttamente le persone giuridiche: l’aggiornamento della sede alla Camera di commercio entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Bollo auto “tributo proprio derivato”: più autonomia, ma un confine chiaro

Il decreto modifica l’articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, la norma sul federalismo fiscale regionale, per riconoscere espressamente alla tassa automobilistica la natura di tributo proprio derivato. Si tratta di una qualificazione tecnica con conseguenze concrete: un tributo proprio derivato, pur essendo istituito e disciplinato dalla legge statale, viene attribuito alle Regioni, che ne ricevono il gettito e possono intervenire, entro certi limiti, sulla sua disciplina, ad esempio prevedendo esenzioni o riduzioni per particolari categorie di contribuenti o di veicoli.

Proprio su questo punto il decreto pone però un limite preciso. Le norme regionali che, a partire dal 1° gennaio 2027, dovessero prevedere un’esenzione dal pagamento del bollo auto non si estendono automaticamente all’addizionale erariale della tassa automobilistica prevista dall’articolo 23 comma 21 del decreto legge 98/2011, comunemente nota come superbollo e applicata alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza superiore a 185 kW. Per esentare i contribuenti anche da questa componente aggiuntiva del tributo serve una legge statale specifica: le Regioni, in altre parole, restano libere di agevolare il bollo auto ordinario nell’ambito della propria autonomia impositiva, ma non possono da sole cancellare anche il prelievo erariale aggiuntivo destinato al bilancio dello Stato.

Il principio di territorialità: dove si paga e a chi va il gettito

Il decreto esplicita anche il cosiddetto principio di territorialità, che stabilisce quale criterio determina l’ente territoriale competente a incassare il gettito della tassa automobilistica. Per le persone fisiche, rileva il luogo di residenza del soggetto tenuto al pagamento, individuato in base a chi risulta proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, oppure utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente, alla data di scadenza del pagamento, secondo quanto già previsto dall’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, la norma storica sulla tassa automobilistica.

Per le persone giuridiche, cioè le società e gli altri enti proprietari di veicoli aziendali, il criterio di riferimento diventa invece il luogo della sede legale. Il decreto introduce però una precisazione importante: quando la sede legale è diversa dal luogo in cui si svolge la gestione ordinaria in via principale, cioè il luogo dove vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente che riguardano l’ente nel suo complesso, è quest’ultima sede, e non quella legale, a determinare l’ente territoriale destinatario del gettito. Per le persone giuridiche con sede legale all’estero ma con più sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa si determinano allo stesso modo, individuando la sede secondaria dove si svolge in concreto la gestione ordinaria principale.

Le imprese devono aggiornare la sede in Camera di commercio entro novanta giorni

Questa nuova regola di territorialità comporta un adempimento pratico e con una scadenza precisa per le imprese. Le comunicazioni relative alla sede di una persona giuridica, effettuate presso la Camera di commercio territorialmente competente, costituiscono infatti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000): un valore giuridico che rende quella comunicazione la base ufficiale per individuare, ai fini del bollo auto, dove si trova realmente la gestione ordinaria dell’impresa.

Le società già iscritte alla Camera di commercio devono quindi aggiornare le proprie informazioni, indicando correttamente l’indirizzo della sede secondo i nuovi criteri, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 147/2026. Il mancato adempimento di questo obbligo non è privo di conseguenze: se l’impresa non provvede all’aggiornamento nei termini, ai fini della tassa automobilistica si considera comunque come sede quella della gestione ordinaria in via principale, indipendentemente da quanto risulti formalmente iscritto in Camera di commercio. Le imprese con una struttura organizzativa complessa, in particolare quelle con sede legale diversa dal luogo effettivo di direzione, o con sedi secondarie sparse sul territorio, dovrebbero quindi verificare tempestivamente la correttezza delle proprie iscrizioni camerali, per evitare contestazioni sulla destinazione del gettito e possibili difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’ente impositore.

Fermo amministrativo: la tassa resta comunque dovuta

Il decreto chiarisce infine un punto che negli anni ha generato non poche incertezze tra i proprietari di veicoli: in caso di fermo amministrativo del veicolo, cioè quando l’auto è sottoposta a un provvedimento che ne impedisce la circolazione per il mancato pagamento di debiti verso l’Amministrazione, la tassa automobilistica resta comunque dovuta. Il fermo del veicolo, insomma, non sospende né elimina l’obbligo di versare il bollo auto per gli anni in cui il provvedimento resta in vigore: un principio che conferma l’autonomia del presupposto impositivo, legato alla mera iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, rispetto alle vicende amministrative che possono limitarne l’utilizzo materiale.

Che cosa cambia in pratica per contribuenti e imprese

Nel complesso, la nuova disciplina rafforza l’autonomia impositiva delle Regioni sul bollo auto, ma mantiene un presidio statale sul superbollo, evitando che scelte regionali di segno agevolativo possano erodere il gettito erariale legato alle vetture di maggiore potenza. Per i privati, il cambiamento più immediato riguarda la possibilità, dal 2027, di vedere discipline regionali diversificate sul bollo ordinario da Regione a Regione, ferma restando l’uniformità nazionale del superbollo. Per le imprese proprietarie di flotte aziendali, l’aspetto più urgente da verificare è invece l’aggiornamento della sede presso la Camera di commercio, un adempimento apparentemente formale ma che, se trascurato entro i novanta giorni previsti, determina automaticamente l’applicazione del criterio della gestione ordinaria in via principale ai fini della destinazione del gettito.

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