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Riforma tributi locali e giustizia tributaria: le nuove regole dal 12 agosto 2026

Riforma tributi locali e giustizia tributaria: le nuove regole dal 12 agosto 2026

17 Agosto, 2026

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Il 12 agosto 2026 sono entrati in vigore due decreti che completano ulteriori tasselli della riforma fiscale avviata con la legge delega 111/2023, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026. Il decreto legislativo n. 147/2026 riorganizza la disciplina dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale regionale, con effetto immediato salve alcune decorrenze differite per singole disposizioni. Il decreto legislativo n. 149/2026, che entrerà invece in vigore il 26 agosto 2026, interviene sull’ordinamento della giurisdizione tributaria, istituendo un ruolo unico nazionale per i magistrati tributari. Tra le novità più rilevanti per imprese e professionisti ci sono il rafforzamento della collaborazione preventiva con gli enti territoriali, l’estensione ai tributi locali degli strumenti di gestione della crisi d’impresa, e l’introduzione, dal 2027, dell’accertamento esecutivo anche per i tributi regionali.

Più collaborazione preventiva prima dell’accertamento

Il decreto legislativo 147/2026 punta innanzitutto a rafforzare il rapporto collaborativo tra i contribuenti e gli enti territoriali. Regioni, province e comuni sono chiamati a potenziare l’assistenza ai contribuenti, semplificare gli adempimenti, prevenire gli errori più comuni, assicurare rimborsi tempestivi e favorire forme di compensazione tra tributi dovuti al medesimo ente, in modo che un credito maturato per un tributo locale possa essere utilizzato per compensare un debito relativo a un altro tributo dello stesso ente.

Una novità pratica riguarda gli sconti per chi sceglie il pagamento automatico: gli enti territoriali potranno riconoscere riduzioni di aliquote o tariffe ai contribuenti che optano per l’addebito diretto sul proprio conto corrente, determinate in percentuale, eventualmente entro un importo massimo, oppure in misura fissa. La misura non si applica alle entrate riscosse esclusivamente attraverso il sistema dei versamenti unitari (il modello F24). Prima di avviare un vero e proprio accertamento, inoltre, gli enti potranno inviare comunicazioni di compliance e avvisi bonari, mettendo a disposizione del contribuente gli elementi raccolti direttamente o ricevuti da soggetti terzi: chi riceve questo tipo di comunicazione potrà fornire chiarimenti, esibire ricevute di pagamento o altra documentazione utile, oppure regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che scatti l’accertamento vero e proprio, entro il termine che il regolamento di ciascun ente stabilirà per l’attuazione della misura.

La crisi d’impresa include ora anche i tributi territoriali

Una delle novità di maggiore impatto pratico per le imprese in difficoltà riguarda l’estensione ai tributi regionali e locali degli istituti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le proposte di pagamento parziale o dilazionato previste da questi strumenti potranno d’ora in avanti comprendere anche i crediti tributari vantati da comuni, province, città metropolitane e regioni, e non più solo i tributi erariali come già avveniva. L’estensione riguarda, tra gli altri istituti, la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e il concordato nella liquidazione giudiziale.

Per un’impresa in difficoltà, questo significa poter includere nel proprio piano di risanamento anche i debiti verso gli enti territoriali, ad esempio IMU o TARI arretrate, con la stessa logica di falcidia parziale o di dilazione già applicabile ai debiti erariali. Gli accordi e le manifestazioni di voto relative a questi crediti territoriali, all’interno delle procedure concorsuali, saranno espressi dal soggetto specificamente individuato dall’ordinamento del singolo ente, secondo le regole organizzative interne di ciascuna amministrazione locale.

Accertamento esecutivo regionale dal 1° gennaio 2027

Sul fronte della riscossione, il decreto introduce, per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2027, salvo un’eventuale decorrenza anticipata stabilita dalla legge regionale, l’accertamento esecutivo anche per i tributi regionali. Si tratta dello stesso meccanismo già in uso da anni per i tributi erariali: l’avviso di accertamento conterrà direttamente l’intimazione al pagamento e, una volta decorso il termine per proporre ricorso senza che il contribuente lo abbia fatto, acquisterà automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza bisogno della successiva notifica di una cartella di pagamento o di un’ingiunzione fiscale separata.

Il legislatore ha comunque previsto alcune garanzie a tutela del contribuente. Per i debiti di importo fino a 10.000 euro, prima di avviare procedure cautelari o esecutive l’ente dovrà inviare un sollecito di pagamento, dando così un’ultima possibilità di regolarizzazione spontanea. È inoltre prevista la possibilità di ottenere una rateazione fino a settantadue rate mensili, quando il contribuente si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, un arco temporale che consente di diluire su sei anni il pagamento anche di debiti regionali significativi.

Sanzioni uniformate dal 2027 per IMU, TARI e gli altri tributi locali

Sempre a partire dal 2027 viene uniformato il sistema sanzionatorio applicabile ai tributi territoriali. Per IMU, TARI e gli altri prelievi locali, l’omessa dichiarazione sarà punita, in linea generale, con una sanzione pari al 100% del tributo non versato, mentre per la dichiarazione infedele la sanzione sarà pari al 40%. Si tratta di percentuali coerenti con quelle già applicate in ambito erariale per violazioni analoghe, e la loro estensione ai tributi locali risponde all’esigenza di rendere omogeneo il sistema sanzionatorio complessivo, superando le disparità che negli anni si erano create tra regolamenti comunali diversi. Va infine segnalato, sempre nell’ambito di questo decreto, che per il canone unico patrimoniale le delibere comunali relative agli anni dal 2021 al 2025 potranno conservare efficacia solo se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026: un adempimento amministrativo che i Comuni interessati devono tenere presente per non perdere gli effetti delle proprie delibere pregresse.

Un ruolo unico nazionale per i magistrati tributari

Il secondo decreto, il numero 149 del 2026, in vigore dal 26 agosto, completa la definizione dello status della magistratura tributaria, un percorso avviato negli anni scorsi con la trasformazione delle vecchie commissioni tributarie in vere e proprie corti di giustizia tributaria. Viene istituito un ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e pubblicato annualmente entro il mese di gennaio, sul modello di quanto già avviene per la magistratura ordinaria.

La disciplina applicabile ai magistrati tributari viene avvicinata a quella della magistratura ordinaria sotto diversi profili: requisiti generali di accesso, cause di incompatibilità, obblighi di formazione continua, regole sui trasferimenti, ipotesi di dispensa dal servizio e garanzie procedurali di difesa nei procedimenti disciplinari. Viene inoltre introdotto un sistema disciplinare più articolato, con specifiche fattispecie di illecito professionale e un ventaglio di sanzioni che va dal semplice ammonimento fino alla rimozione dall’incarico nei casi più gravi. Le modifiche intervengono sia sul decreto legislativo 545/1992, la norma attualmente vigente sull’ordinamento della giustizia tributaria, sia sul più recente testo unico della giustizia tributaria approvato con il decreto legislativo 175/2024, destinato a sostituirlo integralmente nei prossimi anni: un doppio intervento che garantisce continuità normativa nel passaggio tra la disciplina attuale e quella futura.

Che cosa cambia in concreto per contribuenti e imprese

Nel complesso, questi due decreti spostano il baricentro della fiscalità locale verso un modello più simile a quello già consolidato per i tributi erariali: maggiore trasparenza e collaborazione preventiva da un lato, ma anche strumenti di riscossione più incisivi e rapidi dall’altro, come l’accertamento esecutivo regionale. Le imprese in difficoltà finanziaria guadagnano uno strumento in più, potendo includere anche i debiti verso Regioni e Comuni nei propri piani di risanamento concorsuale. I contribuenti in generale, dal canto loro, dovranno abituarsi a un sistema sanzionatorio più uniforme su tutto il territorio nazionale, e a un contenzioso tributario affidato a magistrati la cui carriera, dal 2026, segue regole sempre più vicine a quelle della magistratura ordinaria.

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