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ZES Unica

ZES unica, come compilare il modello per il credito d’imposta aggiuntivo

17 Febbraio, 2026

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Con il provvedimento prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello per richiedere il credito d’imposta aggiuntivo ZES unica, previsto dall’art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026). La comunicazione si invia dal 15 aprile al 15 maggio 2026, esclusivamente per via telematica. Il beneficio – pari al 14,6189% del credito già richiesto con la comunicazione integrativa autunnale – spetta alle imprese che non abbiano ottenuto il credito ex art. 38 del d.l. n. 19/2024 (transizione 5.0) per quegli stessi investimenti. Un punto che richiede attenzione: la condizione è assoluta, non parziale. E il credito non sconta il limite annuale di 250.000 euro che normalmente si applica ai crediti agevolativi in compensazione. Si esamina qui il modello sezione per sezione, con le precisazioni operative che servono davvero.

Il contesto: da dove viene il 14,6189%

Vale la pena capire la logica prima di entrare nel modello. Nell’autunno 2025, le imprese che avevano completato investimenti nella ZES unica entro il 15 novembre 2025 hanno inviato una “comunicazione integrativa” tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207/2024. Quella comunicazione attestava l’avvenuta realizzazione degli investimenti e quantificava il credito richiesto.

Le risorse disponibili non erano sufficienti a coprire l’intero importo richiesto. Con provvedimento del 12 dicembre 2025 (prot. n. 570046), l’Agenzia ha stabilito che il credito ZES unica 2025 fruibile era pari al 60,3811% dell’importo richiesto. La Legge di bilancio 2026 ha quindi introdotto un contributo aggiuntivo per recuperare la quota residua: 60,3811% + 14,6189% = 75% complessivo sul credito richiesto. Non il 100%, ma un recupero concreto per chi ne ha diritto.

Chi può presentare la comunicazione: la condizione Transizione 5.0

Le imprese ammesse devono aver validamente presentato la comunicazione integrativa nel periodo 18 novembre – 2 dicembre 2025. E fin qui non ci sono dubbi.

La condizione decisiva è la seconda: per gli investimenti oggetto di quella comunicazione integrativa, l’impresa non deve aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 38 del d.l. n. 19/2024 (il credito Transizione 5.0). La norma usa la formula “con riferimento a uno o più degli investimenti”. Questo non significa che il credito aggiuntivo spetti parzialmente per gli investimenti “non contaminati” dal Transizione 5.0. Significa il contrario: se l’impresa ha ottenuto il credito Transizione 5.0 per anche un solo investimento oggetto della comunicazione integrativa, non può presentare la comunicazione per il credito aggiuntivo. La condizione è di accesso all’intera agevolazione. La dichiarazione sostitutiva del modello lo conferma nella sua formulazione: si dichiara che l’impresa non ha ottenuto quel credito “con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa”. Non c’è spazio per un’applicazione selettiva.

Terza condizione: la partita IVA deve essere attiva alla data di invio. In assenza, il sistema scarta automaticamente la comunicazione.

La struttura del modello

Il modello approvato con il provvedimento del 16 febbraio 2026 si compone delle seguenti sezioni:

  • i. Frontespizio (impresa beneficiaria e rappresentante firmatario)
  • ii. Annullamento comunicazione precedente
  • iii. Operazioni straordinarie
  • iv. Referente da contattare
  • v. Impegno alla presentazione telematica (per gli intermediari)
  • vi. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
  • vii. Quadro A – credito rideterminato per cumulo con altre agevolazioni
  • viii. Quadro C – soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Preleva il modello : zes_unica_pronto_il_modello_per_il_credito_d_imposta_aggiuntivo

Frontespizio: impresa e firmatario

Il frontespizio raccoglie il codice fiscale dell’impresa beneficiaria – non la partita IVA, il codice fiscale, che per le società coincide con la partita IVA ma per le ditte individuali può differire.

Va indicato anche il codice fiscale del rappresentante firmatario, cioè la persona fisica che sottoscrive in nome e per conto dell’impresa. Accanto al codice fiscale occorre il codice carica, secondo la tabella ufficiale AdE: il codice 1 identifica il rappresentante legale, il codice 2 il rappresentante negoziale. Per la maggior parte delle imprese, il rappresentante legale (amministratore unico, presidente del CdA, socio amministratore) firma con codice carica 1.

Annullamento: quando usarlo e cosa comporta

Questa sezione va usata con estrema cautela. Se l’impresa vuole annullare integralmente una comunicazione già trasmessa – non correggerla, proprio annullarla – barra l’apposita casella. L’annullamento determina la decadenza dall’agevolazione per tutti i crediti aggiuntivi ZES unica precedentemente trasmessi. L’operazione è irreversibile.

Se invece si vuole correggere i dati, non serve annullare: è sufficiente inviare una nuova comunicazione entro il 15 maggio 2026, che sostituisce integralmente la precedente. L’ultima comunicazione valida trasmessa nel periodo è quella che conta.

Operazioni straordinarie: il successore subentrante

Se dopo la presentazione della comunicazione integrativa originaria l’impresa ha partecipato a operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di azienda), il soggetto avente causa – chi ha acquisito il ramo d’azienda o subentra all’impresa cedente – può presentare la comunicazione in luogo del dante causa. In questa sezione va indicato il codice fiscale del soggetto avente causa. Se non ci sono state operazioni straordinarie, la sezione resta vuota.

Referente da contattare

Va indicato il nominativo, il numero di telefono, l’eventuale cellulare e l’indirizzo e-mail di un referente che l’Agenzia delle Entrate possa contattare in caso di richieste di chiarimento o problemi nei controlli antimafia. Fornire un contatto aggiornato e raggiungibile evita ritardi nella procedura di riconoscimento del credito.

Sezione intermediari: impegno alla presentazione telematica

Questa parte viene compilata dall’intermediario abilitato che trasmette la comunicazione per conto dell’impresa – un commercialista, un consulente del lavoro o altro soggetto abilitato ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998. L’intermediario indica il proprio codice fiscale e la data in cui ha assunto l’impegno alla trasmissione, poi appone la firma. Se l’impresa invia direttamente, la sezione resta vuota.

La dichiarazione sostitutiva: le otto dichiarazioni da rendere

Questa è la sezione più delicata. Il rappresentante legale sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, con piena consapevolezza delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni false (artt. 75 e 76 del medesimo DPR). Le dichiarazioni da esaminare sono otto.

Dichiarazione a) – L’impresa non ha ottenuto, per uno o più investimenti della comunicazione integrativa, il credito ex art. 38 del d.l. n. 19/2024. È la condizione fondamentale e assoluta, descritta sopra. Chi ha ottenuto quel credito non può sottoscrivere questa dichiarazione.

Dichiarazione b) – L’impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese. Verifica semplice ma obbligatoria: le imprese cancellate o in corso di cancellazione non possono accedere al beneficio.

Dichiarazione c) – L’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento. Sia la liquidazione volontaria sia quella coatta amministrativa escludono dall’agevolazione.

Dichiarazione d) – L’impresa non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, senza averli restituiti o depositati in un conto bloccato. È il noto vincolo “Deggendorf”, che blocca qualsiasi agevolazione pubblica finché sussistono debiti non regolarizzati verso l’UE per aiuti irregolari.

Dichiarazione e) – L’impresa non è in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014. La norma europea considera “in difficoltà” un’impresa che abbia perso oltre la metà del capitale sociale (per i tipi societari previsti), oppure sia soggetta a procedura concorsuale, oppure presenti i requisiti per esserlo. È un punto su cui occorre effettuare una verifica concreta, soprattutto se l’impresa ha registrato perdite rilevanti negli ultimi esercizi.

Dichiarazione f) – L’impresa è in possesso di un DURC in corso di validità, attestante la regolarità contributiva. Il documento deve essere valido alla data di presentazione della comunicazione. Un DURC irregolare in quel momento preclude l’accesso al beneficio.

Dichiarazione g) – L’impresa non ha ricevuto agevolazioni ulteriori, per gli stessi investimenti, rispetto a quelle già indicate nella comunicazione integrativa presentata ai sensi dell’art. 1, comma 486, della legge n. 207/2024. Questa dichiarazione è alternativa alla compilazione del Quadro A: se l’impresa ha ricevuto nuove agevolazioni dopo la comunicazione integrativa, non può barrare questa casella ma deve indicare il credito rideterminato nel Quadro A (si veda oltre).

Dichiarazione h) – Questa lettera contiene due opzioni alternative, entrambe riferite ai controlli antimafia, e serve per evitare la compilazione del Quadro C quando ricorrono le condizioni che lo richiederebbero (crediti complessivi oltre 150.000 euro). Le due opzioni sono:

  • Prima opzione: i soggetti da sottoporre a verifica antimafia, indicati nel Quadro C della comunicazione integrativa originaria del novembre-dicembre 2025, sono rimasti invariati. Se la compagine aziendale non è cambiata, questa dichiarazione evita di dover ricompilare da zero il Quadro C.
  • Seconda opzione: l’impresa è iscritta nell’elenco fornitori “white list” di cui all’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012. Chi è iscritto in questo elenco è già stato sottoposto a verifiche antimafia e non deve compilare il Quadro C.

Se nessuna delle due opzioni della lettera h) può essere dichiarata, occorre compilare il Quadro C.

Quadro A: il credito rideterminato per cumulo

Questo quadro va compilato solo quando, dopo la presentazione della comunicazione integrativa originaria, l’impresa ha ricevuto agevolazioni aggiuntive per gli stessi investimenti che riducono il credito ZES spettante. In quel caso, non si può barrare la casella g) della dichiarazione sostitutiva. Occorre invece indicare nel Quadro A l’importo del credito rideterminato al ribasso: il credito risultante dalla comunicazione integrativa diminuito della nuova agevolazione ottenuta.

Si prenda un esempio. Un’impresa ha richiesto nella comunicazione integrativa un credito ZES da 100.000 euro. A gennaio 2026 ha ottenuto un contributo regionale a fondo perduto di 10.000 euro per lo stesso investimento. Il credito ZES si ridetermina a 90.000 euro. Il credito aggiuntivo del 14,6189% sarà calcolato su 90.000 euro, non sui 100.000 originari.

Chi non ha ricevuto agevolazioni ulteriori lascia il Quadro A vuoto e barra invece la casella g).

Situazione Azione richiesta
Nessuna agevolazione ulteriore dopo novembre 2025 Barrare casella g), Quadro A vuoto
Ricevuta agevolazione sugli stessi investimenti Non barrare g), compilare Quadro A con credito rideterminato
Ottenuto credito Transizione 5.0 su quegli investimenti Non è possibile presentare la comunicazione

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Quadro C: la verifica antimafia oltre i 150.000 euro

Il Quadro C è il più articolato. Si compila solo quando ricorrono due condizioni cumulative: il totale tra il credito aggiuntivo e i crediti ZES unica 2024 e 2025 effettivamente spettanti al medesimo beneficiario supera 150.000 euro (ai sensi del d.lgs. n. 159/2011), e nessuna delle dichiarazioni della lettera h) può essere resa.

La soglia va calcolata sommando esclusivamente il credito aggiuntivo del comma 448 con i crediti ZES 2024 e 2025 dello stesso soggetto (art. 16, d.l. n. 124/2023), non con eventuali altri crediti di natura diversa.

Quando il Quadro C va compilato, richiede i dati anagrafici di tutti i soggetti sottoposti a verifica ai sensi degli artt. 85 e 91, comma 5, del Codice antimafia: titolare o legali rappresentanti, soci con quote rilevanti, direttori tecnici. Per ogni soggetto occorre indicare codice fiscale e codice qualifica. Per i soggetti esteri privi di codice fiscale italiano: cognome, nome, codice stato estero e indirizzo estero. Il modello prevede quattro righe (C01-C04) e per ciascun soggetto è possibile indicare anche i dati dei familiari conviventi.

Se in fase istruttoria la Prefettura segnala variazioni nei soggetti da verificare, l’Agenzia trasmette avviso via PEC all’indirizzo INIPEC dell’impresa. Da quel momento decorrono 60 giorni per inviare la comunicazione aggiornata all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Nel frattempo l’utilizzo del credito non ancora usato resta sospeso. Decorso il termine senza regolarizzazione, l’Agenzia revoca il credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e recupera quanto già utilizzato.

Come funziona la compensazione: niente limite dei 250.000 euro

Una volta inviata la comunicazione, l’Agenzia rilascia entro 5 giorni una prima ricevuta di presa in carico (o di scarto con motivazioni). Il credito, però, non è subito disponibile. Occorre attendere una seconda ricevuta con cui l’Agenzia comunica formalmente il riconoscimento. Solo da quel momento – e comunque non prima del 26 maggio 2026 – il credito può essere usato in compensazione tramite F24 telematico (art. 17, d.lgs. n. 241/1997). Il termine ultimo è il 31 dicembre 2026.

Un punto che merita attenzione pratica: per espressa previsione normativa (art. 1, comma 451, secondo periodo, legge n. 199/2025), al credito aggiuntivo non si applica il limite annuale di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta agevolativi dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Chi ha un credito aggiuntivo significativo può quindi compensarlo per intero nel 2026 senza vincoli di plafond annuale, fermo restando il termine del 31 dicembre.

Decadenza: proporzionale, non totale

Un’altra precisazione importante rispetto a quanto spesso si legge. La decadenza dal credito aggiuntivo non è necessariamente totale. Secondo quanto previsto dal comma 450 della legge n. 199/2025, il credito aggiuntivo deve essere proporzionalmente rideterminato nelle stesse ipotesi in cui si ridetermina il credito ZES unica base ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 124/2023. Questo accade, tipicamente, quando entro il quinto periodo d’imposta successivo alla loro entrata in funzione i beni agevolati vengono dismessi, ceduti a terzi o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno generato il beneficio.

L’importo indebitamente utilizzato va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi del periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi.

La decadenza totale (non proporzionale) scatta invece se viene accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti per il credito ZES unica 2025, oppure se la comunicazione contiene dichiarazioni false o elementi non veritieri.

Causa Tipo di decadenza
Bene dismesso o ceduto prima dei 5 anni Proporzionale – restituzione pro quota
Requisiti del credito ZES 2025 non sussistenti Totale
Dichiarazioni false nella comunicazione Totale + possibili sanzioni penali
Partita IVA non attiva all’invio Scarto – comunicazione non accolta
Mancata regolarizzazione antimafia entro 60 gg Revoca e recupero del già utilizzato
Utilizzo del credito dopo il 31 dicembre 2026 Scarto del modello F24

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