Chi ha pendenze fiscali e cause in corso con l’amministrazione trova nella rottamazione quinquies un’opportunità per chiudere i conti col fisco, ma anche qualche interrogativo pratico su tempi e modalità. La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025 numero 199, articolo 1 commi da 82 a 101) ha introdotto questa quinta edizione della definizione agevolata, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato una serie di chiarimenti operativi che aiutano a capire come muoversi quando ci sono ricorsi tributari aperti o quando si valuta di spostare qualche scadenza.
La questione centrale riguarda il rapporto tra definizione agevolata e giudizi pendenti. Non è automatico che presentando la domanda il contenzioso si chiuda da solo. Servono passaggi precisi, e chi sbaglia rischia di trovarsi con un giudizio ancora aperto pur avendo versato le rate. Inoltre, c’è spazio per ragionare sui tempi di pagamento della prima rata senza perdere i benefici della misura.
Cosa prevede la normativa su definizione agevolata e liti fiscali
La struttura della rottamazione quinquies riprende in parte le edizioni precedenti ma con alcune differenze significative. Chi aderisce ottiene l’eliminazione di sanzioni, interessi di mora e aggio: rimangono da pagare solo il capitale e gli interessi già maturati sui tributi. La scelta è tra versamento unico entro il 31 luglio 2026 oppure dilazione fino a 54 rate bimestrali, quindi nove anni. Le prime tre rate scadono rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dal 1° agosto 2026 sulle rate successive si applicano interessi del 3% annuo.
Sul fronte del contenzioso tributario, però, non basta aderire alla definizione per far sparire i ricorsi. L’articolo 31 del Dpr 602/1973 stabilisce che occorre indicare nella domanda l’esistenza di giudizi pendenti e assumere l’impegno formale a rinunciarvi. Questo impegno ha valore sostitutivo della rinuncia espressa, ma va dichiarato esplicitamente nel modulo di adesione. Se nella domanda non si riporta l’esistenza del contenzioso, o se si omette di compilare correttamente la parte dedicata ai ricorsi, il processo va avanti normalmente anche dopo aver pagato le rate.
La rinuncia produce effetti diversi a seconda del momento. Quando si presenta la domanda con l’impegno alla rinuncia, si può ottenere la sospensione del giudizio depositando copia dell’istanza presso il giudice. L’estinzione vera e propria del processo, invece, scatta solo con il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione. A quel punto il giudizio si chiude e le sentenze di merito non ancora passate in giudicato perdono efficacia.
Versamento della prima rata e prosecuzione del giudizio
Chi paga la prima quota rispettando la scadenza del 31 luglio 2026 perfeziona la definizione agevolata. Quel versamento viene imputato automaticamente alla prima rata secondo le regole dell’articolo 31 del Dpr 602/1973. Ma fino a quel momento il giudizio resta tecnicamente pendente, anche se può essere sospeso su richiesta del contribuente.
La norma consente di chiedere al giudice la sospensione del processo presentando copia della domanda di adesione alla rottamazione. Il termine per farlo è quello che va dalla presentazione dell’istanza fino al versamento della prima quota. Una finestra temporale non amplissima ma sufficiente per bloccare temporaneamente il contenzioso in attesa di completare il piano di pagamento.
Esiste poi una questione interpretativa sulla possibilità di posticipare il momento del perfezionamento processuale. Chi non paga la prima rata di luglio può ancora versare entro settembre, e in base alle regole generali sull’imputazione dei pagamenti quel versamento coprirebbe la scadenza di luglio (dato che i versamenti successivi vanno automaticamente alla rata più vecchia non pagata). In questo scenario, la definizione si perfeziona solo a settembre, quindi l’estinzione del giudizio slitta di due mesi. Questo margine di manovra potrebbe interessare chi vuole attendere prima di chiudere definitivamente il contenzioso, magari per valutare meglio l’andamento del giudizio o verificare altre condizioni. Però va detto che si tratta di un’interpretazione operativa, non di una previsione esplicita della legge.
Adesione con cause pendenti e compilazione corretta della domanda
Le FAQ dell’Agenzia sottolineano che nella modulistica bisogna indicare se ci sono cause pendenti con l’amministrazione. Non è un dettaglio secondario: quella dichiarazione serve per configurare correttamente la richiesta e per assumere l’impegno a rinunciare ai ricorsi. Se si omette questa informazione o se non si compila bene il campo dedicato, si rischia una dichiarazione infedele che compromette l’accesso alla definizione agevolata.
Il secondo comma dell’articolo 31 del Dpr 602/1973 stabilisce che l’impegno assunto nella domanda ha effetto sostitutivo della dichiarazione espressa di rinuncia. Ma questo meccanismo funziona solo se la domanda è stata compilata correttamente. Altrimenti il giudizio resta aperto anche dopo il pagamento delle rate, con tutte le conseguenze del caso.
Chi ha contenziosi attivi deve quindi verificare con attenzione cosa inserire nella domanda. In alcuni casi può convenire aspettare settembre per avere più tempo di valutare come evolve il contenzioso prima di perfezionare la definizione. Altre volte è meglio chiudere subito versando a luglio e depositando la rinuncia, evitando ulteriori sviluppi processuali che potrebbero complicare il quadro. La scelta va fatta caso per caso, considerando l’importo dovuto, le probabilità di successo del ricorso e i tempi del processo.
Regole di imputazione dei versamenti secondo le FAQ
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione precisano che in caso di omesso versamento di una rata il pagamento immediatamente successivo viene imputato automaticamente alla rata scaduta. Si tratta dell’applicazione della regola generale prevista per le dilazioni, quindi non è una novità assoluta ma vale anche per la rottamazione quinquies.
La questione interessa chi valuta la possibilità di saltare la prima scadenza di luglio per pagare poi a settembre. Dal punto di vista formale, se non si versa a luglio e si paga a settembre, quel versamento copre la rata di luglio. L’effetto pratico è che solo a settembre si determina il perfezionamento della definizione agevolata, con conseguente venir meno dell’azione processuale. Nel frattempo il contenzioso resta tecnicamente aperto, anche se eventualmente sospeso.
Naturalmente chi ha già perfezionato la rottamazione pagando la prima rata e depositando la rinuncia non può più tornare indietro. Una volta chiuso il contenzioso con l’estinzione del giudizio, l’unica strada rimane quella di rispettare tutte le scadenze del piano dilazionato della sanatoria. Questo aspetto va considerato soprattutto quando si valuta la convenienza economica della definizione rispetto all’esito potenziale del giudizio.
Calendario delle scadenze e strategia processuale
La prima scadenza cade il 31 luglio 2026. Chi omette quel versamento può ancora sanare versando entro il 30 settembre 2026 (seconda rata). Il pagamento di settembre viene automaticamente imputato alla rata di luglio, quindi la rottamazione si perfeziona solo da quel momento. Questo margine temporale può essere utile per gestire con maggiore flessibilità i tempi della definizione, valutando nel frattempo gli sviluppi del contenzioso.
Le FAQ sottolineano che il pagamento integrale degli importi dovuti (capitale più interessi maturati sui tributi) porta all’estinzione sia delle pretese amministrative sia degli effetti processuali. Ma solo se tutti i passaggi formali sono stati rispettati. Se manca la rinuncia espressa al giudizio o se nella domanda non sono stati indicati i contenziosi in corso, il processo continua. E in quel caso si rischia di aver pagato le rate senza aver chiuso il contenzioso.
Capita spesso che qualche contribuente presenti domanda senza rendersi conto che esistono ricorsi pendenti, o magari ne dimentica uno. Quando questo succede, l’ente creditore può contestare la validità della definizione per mancanza di uno dei requisiti essenziali: l’impegno formale alla rinuncia. E qui si apre un altro fronte di possibili complicazioni.
Dal punto di vista di chi ha già un giudizio tributario o amministrativo in corso, conviene sempre verificare con precisione quali liti sono effettivamente rottamabili e se vale davvero la pena aderire al piano dilazionato. In certi casi, specie quando ci sono buone probabilità di vincere il ricorso, potrebbe essere più conveniente proseguire col contenzioso anziché versare le rate della definizione agevolata. Ogni situazione va valutata singolarmente, considerando l’importo dovuto, le probabilità di successo in giudizio e i tempi processuali.
La normativa prevede inoltre che chi decade dalla rottamazione per mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata perde tutti i benefici. In quel caso il debito torna integralmente esigibile con sanzioni e interessi, e quanto già versato viene considerato acconto. Non c’è possibilità di nuova rateizzazione ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/1973. Questo rende particolarmente importante valutare bene la sostenibilità del piano di pagamento prima di aderire.
| Scadenza | Descrizione | Note operative |
|---|---|---|
| 30 aprile 2026 | Termine per presentare domanda di adesione | Modalità esclusivamente telematiche tramite sito AdER |
| 30 giugno 2026 | Comunicazione dell’Agenzia con importi e piano rate | Include moduli di pagamento e scadenzario completo |
| 31 luglio 2026 | Prima rata o unica soluzione | Perfeziona la definizione e determina estinzione giudizi pendenti |
| 30 settembre 2026 | Seconda rata | Se non pagata la prima, versamento si imputa a luglio |
| 30 novembre 2026 | Terza rata | Ultima delle tre rate 2026 |
| Dal 2027 | Rate bimestrali successive | Scadenze fisse gennaio/marzo/maggio/luglio/settembre/novembre |
La gestione del contenzioso nell’ambito della rottamazione quinquies richiede quindi attenzione particolare ai tempi e alle modalità di adesione. Chi ha ricorsi aperti deve valutare attentamente la convenienza della rinuncia rispetto alle prospettive del giudizio, considerando che una volta perfezionata la definizione non si torna più indietro. Il margine temporale tra luglio e settembre può offrire qualche spazio di manovra per chi vuole attendere prima di chiudere definitivamente la partita col fisco, ma va gestito con cautela per non compromettere l’accesso alla misura agevolativa.


