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Verifiche incrociate sul credito Transizione 4.0: Mimit, Fisco e Gse

20 Gennaio, 2026

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Nel quadro delle urgenze legate al completamento del Pnrr si profilano verifiche incrociate tra amministrazioni diverse – il Mimit, l’Agenzia delle entrate e il Gestore dei servizi energetici – per accertare la corretta fruizione degli incentivi destinati agli investimenti tecnologici. Una rete di controlli che nasce dall’esigenza, ormai non rinviabile, di certificare che i fondi erogati per la cosiddetta Transizione 4.0 siano stati effettivamente impiegati secondo le regole. E che, dove necessario, vengano recuperate somme utilizzate in modo non conforme.

La bozza di decreto-legge che disciplina ulteriori misure per dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede meccanismi di verifica piuttosto articolati. Il ministero delle imprese e del made in Italy, guidato da Adolfo Urso, avrà il compito di coordinare queste attività in tempi stretti. Non si tratta di una scelta casuale: il governo vuole chiudere le fasi finali del Piano con certezza sui numeri e sulla destinazione effettiva delle risorse.

La logica dei controlli sul tax credit 4.0

Il credito d’imposta Transizione 4.0 rappresenta uno degli strumenti di sostegno finanziati dal Pnrr. Le imprese che hanno investito in beni strumentali tecnologicamente avanzati – macchinari, software, sistemi interconnessi – hanno potuto beneficiare di questa agevolazione. Ma ora occorre verificare che tutto sia stato fatto secondo le prescrizioni normative.

Il Mimit potrà avvalersi della collaborazione dell’Agenzia delle entrate, rispettando però i suoi obiettivi istituzionali e la sua capacità operativa (non si può sovraccaricare un’amministrazione già impegnata su più fronti). Analogamente, anche il Gse entrerà in campo per la rendicontazione della misura. Le modalità operative verranno definite attraverso specifiche convenzioni, che stabiliranno come scambiare dati, informazioni e documentazione.

Queste convenzioni dovranno indicare pure il numero di controlli affidati ai due enti, limitandoli a quanto strettamente necessario per garantire la verifica e la rendicontazione degli investimenti. Non verifiche a tappeto, insomma, ma interventi mirati.

Recupero delle somme e rifinanziamento delle operazioni in corso

Qualora emergessero utilizzi indebiti del credito d’imposta, si procederà al recupero dell’incentivo. Le somme recuperate non andranno disperse: verranno destinate a rifinanziare le operazioni 4.0 ancora in corso, quelle avviate nel 2025 e che dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026. Esiste infatti una categoria di beneficiari che lo scorso anno ha versato il 20% dell’acconto sull’acquisto dei beni agevolabili, e che ora deve portare a termine l’investimento.

Secondo la normativa vigente, questi progetti devono essere completati entro la scadenza prevista. Il governo vuole assicurarsi che i fondi ci siano, e che vengano dalle fonti giuste – comprese le somme eventualmente recuperate da chi ha fruito del beneficio senza averne diritto.

Le procedure operative e il segreto d’ufficio

Un aspetto particolare riguarda le modalità di scambio delle informazioni. Le convenzioni potranno prevedere procedure anche in deroga all’articolo 68 del d.p.r. 600/1973, che disciplina la violazione del segreto d’ufficio. Si tratta di una deroga significativa, che consente una circolazione più ampia dei dati tra amministrazioni, sempre nell’ambito delle attività di controllo.

Questo snellimento procedurale nasce dall’esigenza di rispettare le scadenze previste per i singoli target individuati dal Pnrr. Il Piano ha obiettivi temporali precisi, e i controlli non possono trasformarsi in un ulteriore rallentamento burocratico. Devono essere rapidi, efficaci, mirati.

Le convenzioni definiranno pure le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati e l’individuazione dei tempi necessari per assicurare il rispetto delle scadenze.

Centri di trasferimento tecnologico: nuove risorse

Sempre con l’obiettivo di accelerare il completamento delle ultime fasi del Pnrr, il Mimit potrà avvalersi di enti in house, o di società ed enti selezionati secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici, per potenziare e ampliare tematicamente i centri di trasferimento tecnologico.

Queste strutture hanno una funzione particolare: collegano università, enti di ricerca e imprese per trasformare i risultati della ricerca scientifica in prodotti, processi o servizi innovativi. Agiscono come ponti tra il mondo della conoscenza e quello della produzione, facilitando la diffusione di brevetti e tecnologie sul mercato. In pratica, sono degli hub per la valorizzazione dei risultati della ricerca, con l’obiettivo di stimolare innovazione e sviluppo economico.

Il potenziamento di queste strutture rientra nella strategia complessiva di accelerazione del Piano. Non basta erogare risorse: occorre che il sistema funzioni, che i risultati della ricerca arrivino davvero al mercato.

Cumulo delle agevolazioni nella Zes unica Mezzogiorno

Lo schema di decreto affronta anche un tema che interessa particolarmente le imprese del Sud: la possibilità di cumulare le agevolazioni previste per la Zes unica Mezzogiorno. Secondo quanto previsto, il credito d’imposta risulta cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, purché finanziate con risorse nazionali ed europee.

Questa precisazione ha un valore pratico rilevante. Le imprese che operano nell’area della Zes unica del Mezzogiorno possono quindi sommare diversi benefici, ma sempre nel limite di quanto realmente speso. Non si possono ottenere agevolazioni superiori all’investimento effettuato. E non si possono combinare misure che, singolarmente o complessivamente, configurerebbero aiuti di Stato vietati dalla normativa europea.

Il vincolo della spesa effettivamente sostenuta serve proprio a evitare che il cumulo di agevolazioni si trasformi in un vantaggio eccessivo, superiore al costo reale dell’investimento. Resta inteso che le risorse possono provenire sia da fondi nazionali che da quelli europei, purché non si cada nella categoria degli aiuti di Stato incompatibili.

Scadenze e obiettivi del Pnrr

L’urgenza con cui il governo sta procedendo dipende dai target del Pnrr. Il Piano ha scadenze precise, milestone da raggiungere, obiettivi da certificare. I controlli sul credito d’imposta Transizione 4.0 rientrano in questo quadro: serve dimostrare che le risorse sono state utilizzate correttamente, che gli investimenti previsti sono stati realizzati, che il sistema ha funzionato.

La scadenza del 30 giugno 2026 per il completamento delle operazioni avviate nel 2025 non è casuale: coincide con le tempistiche generali del Piano. Chi ha versato l’acconto del 20% deve concludere l’investimento entro quella data, altrimenti rischia di perdere il beneficio.

Le convenzioni tra Mimit, Agenzia delle entrate e Gse dovranno quindi garantire verifiche rapide, capaci di rispettare questi tempi. Controlli che non siano un ostacolo burocratico, ma uno strumento di garanzia sulla corretta esecuzione del Piano.

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