La chiusura del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno passa attraverso un adempimento tecnico che molte imprese stanno affrontando in queste settimane. Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 si apre infatti la finestra per trasmettere la comunicazione integrativa, documento che cristallizza l’ammontare effettivo del beneficio fiscale spettante e certifica la corrispondenza tra quanto dichiarato inizialmente e quanto realmente investito. Chi ha presentato la comunicazione originaria tra marzo e maggio scorsi deve ora rendere conto degli investimenti portati a termine entro il 15 novembre. Non si tratta di una facoltà ma di un obbligo tassativo: senza questo passaggio decade ogni diritto al credito, anche se la prenotazione iniziale era stata regolarmente accolta. La norma non prevede margini di tolleranza né proroghe di sorta.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Finestra per comunicazione integrativa ZES: dal 18 novembre al 2 dicembre 2025. Nessuna proroga prevista.
- Obbligatorio aggiornare gli investimenti effettivi entro il 15 novembre; l’omissione comporta la perdita definitiva del credito d’imposta.
- Non si possono aggiungere nuove categorie di spesa o aumentare importi; solo riduzioni (che sono definitive).
- Vincoli su progetti e localizzazione: non si possono cambiare numero dei progetti né la sede degli investimenti.
- Necessaria certificazione del revisore legale, che attesti la corrispondenza con la contabilità.
- Dati incompleti o errori formali (es. SDI fatture) causano scarti; possibile rettifica solo tra 28/11 e 2/12, altrimenti decadenza.
- Il credito potrà essere utilizzato solo in compensazione; sarà rideterminato proporzionalmente se la domanda supera i fondi.
Gli investimenti dichiarati possono essere modificati
Questo punto genera parecchia confusione. Nella fase integrativa esiste un principio rigido: non è mai consentito aumentare le categorie di spesa rispetto a quanto indicato nella comunicazione originaria. Significa che se l’impresa aveva previsto l’acquisto di macchinari e arredi, non può ora aggiungere una categoria non contemplata in precedenza, come quella relativa agli immobili o ai terreni.
Il meccanismo è stato concepito per evitare che la fase integrativa diventi un’occasione per ridisegnare il piano agevolato. Secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del 17 maggio 2024, l’ammontare complessivo riportato nell’integrativa non può superare quello comunicato nella prima fase. Si tratta di una barriera netta, che impedisce qualsiasi ampliamento del perimetro progettuale.
Le categorie ammissibili restano quelle individuate dalla normativa: beni strumentali nuovi per strutture produttive, terreni e immobili per uso industriale, progetti di sviluppo logistico o produttivo. Ma una volta scelto cosa includere nella comunicazione originaria, quella scelta diventa vincolante.
Riduzioni ammesse ma con effetti irreversibili
Se aumentare non è possibile, ridurre lo è. Tuttavia ogni riduzione va intesa come una rinuncia definitiva e non come una semplice rimodulazione. Supponiamo che un’impresa avesse comunicato 500.000 euro per macchinari e 300.000 euro per attrezzature. Se nell’integrativa indica solo 400.000 euro per i macchinari, quei 100.000 euro escono per sempre dal quadro agevolabile. Non possono essere spostati sulle attrezzature né recuperati in alcun modo.
La prassi amministrativa ha chiarito che questa flessibilità in diminuzione risponde all’esigenza di adeguare le previsioni alla realtà effettiva degli investimenti. Talvolta i piani iniziali non si realizzano completamente: fornitori che non consegnano nei tempi, progetti che si ridimensionano, priorità che cambiano. Ma il prezzo di questa flessibilità è l’irrecuperabilità delle somme non utilizzate.
Cosa non può essere variato nella comunicazione integrativa
Oltre al divieto di aumentare le categorie o gli importi complessivi, la normativa pone altri vincoli stringenti. Non è possibile aumentare il numero dei progetti di investimento né modificare la collocazione territoriale delle strutture produttive per cui si sono già realizzati gli interventi. Se l’investimento era stato localizzato in Puglia, non può essere ora dichiarato come effettuato in Sicilia.
Parimenti non si può incrementare il numero delle strutture produttive coinvolte. Se la comunicazione originaria indicava un solo stabilimento, nell’integrativa non possono comparirne due. Questo assetto riflette la volontà del legislatore di mantenere inalterato il disegno complessivo del piano agevolato, consentendo solo aggiustamenti in diminuzione.
Un caso pratico può aiutare: l’impresa Gamma Srl aveva previsto l’acquisto di tre linee di produzione automatizzate per 1.200.000 euro e l’ampliamento del capannone per 400.000 euro. Al momento dell’integrativa risulta che ha acquistato solo due linee per complessivi 850.000 euro e ha rinunciato all’ampliamento. Può comunicare 850.000 euro per le linee, ma i 350.000 euro non spesi e i 400.000 euro dell’ampliamento non realizzato escono definitivamente dal perimetro agevolabile.
Il ruolo della certificazione del revisore legale
Secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 14, del decreto 17 maggio 2024, occorre allegare alla comunicazione integrativa una certificazione rilasciata da un soggetto abilitato alla revisione legale dei conti. Questo documento attesta che le spese indicate sono state effettivamente sostenute e corrispondono alla documentazione contabile dell’impresa.
Per le società già obbligate alla revisione legale, la certificazione viene rilasciata dal revisore incaricato o dal presidente del collegio sindacale se quest’ultimo svolge anche funzioni di revisione. Le altre imprese devono invece rivolgersi a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro tenuto dal Ministero dell’Economia.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha predisposto un modello operativo che guida i professionisti nella redazione di questa certificazione. Il revisore deve verificare la corrispondenza tra fatture elettroniche, scritture contabili e prospetto delle spese ammissibili, ma non è tenuto a esprimersi sull’ammissibilità sostanziale degli investimenti dal punto di vista normativo.
Contenuto obbligatorio della comunicazione integrativa
Il modello “ZES UNICA INTEGRATIVA 2025” richiede l’indicazione puntuale di diversi elementi. Va riportato l’importo degli investimenti effettivamente completati entro il 15 novembre 2025, comprensivo delle spese documentate da fatture elettroniche. Occorre poi specificare l’ammontare del credito d’imposta maturato, calcolato applicando le percentuali previste in funzione della dimensione aziendale e della zona territoriale.
Deve essere allegata la certificazione del revisore con i relativi estremi identificativi. Le fatture elettroniche vanno indicate con i riferimenti che permettono all’Agenzia delle Entrate di rintracciarle nel Sistema di Interscambio. Dati incompleti o errati determinano lo scarto della comunicazione, con possibilità di ritrasmissione entro cinque giorni se lo scarto avviene tra il 28 novembre e il 2 dicembre.
Un esempio numerico: Delta SpA, media impresa pugliese, aveva comunicato investimenti per 2.000.000 di euro con un credito teorico del 40%. Ha effettivamente investito 1.700.000 euro. Nell’integrativa indicherà questo importo effettivo e il corrispondente credito di 680.000 euro, allegando la certificazione del proprio revisore e gli estremi di tutte le fatture relative ai beni acquistati.
Scadenze e modalità operative di trasmissione
La finestra temporale va dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 senza possibilità di estensione. L’invio avviene esclusivamente in via telematica attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il software dedicato “ZES UNICA INTEGRATIVA 2025” disponibile sul portale istituzionale. Può trasmettere direttamente l’impresa beneficiaria oppure un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3 del DPR 322/1998.
Entro la stessa scadenza è possibile sostituire una comunicazione già inviata con una nuova versione. Vale l’ultima trasmessa correttamente. È anche consentito annullare la comunicazione, ma questa scelta comporta la perdita totale del credito senza possibilità di ripensamenti. Si consideri che tra il 28 novembre e il 2 dicembre, qualora la comunicazione venga scartata dal sistema, il termine per ritrasmettere si estende fino al 7 dicembre.
Il sistema rilascia immediatamente una ricevuta di presa in carico se il file rispetta i controlli formali, oppure una ricevuta di scarto con l’indicazione degli errori riscontrati. Gli errori più frequenti riguardano incongruenze tra codice fiscale del fornitore e dati presenti in fattura, file corrotti o formati non conformi, importi superiori a quelli della comunicazione originaria.
Profili critici nella compilazione del quadro E: i controlli automatici sugli estremi fattura
La sezione I del quadro E, dedicata agli estremi delle fatture, presenta aspetti tecnici che meritano particolare attenzione in quanto fonte di frequenti scarti automatici da parte del sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate. Occorre indicare, per ciascuna fattura, l’identificativo SDI e l’importo agevolabile corrispondente al costo dei beni strumentali ricompresi nel progetto di investimento.
Il meccanismo di controllo opera mediante confronto automatico tra l’importo agevolabile dichiarato nel quadro E e il totale della fattura presente nell’Anagrafe Tributaria, utilizzando l’identificativo SDI come chiave di ricerca. Questa modalità di verifica genera una criticità operativa nelle ipotesi in cui l’acquisizione del medesimo bene risulti documentata da più fatture in rapporto di collegamento funzionale tra loro.
Si consideri il caso ricorrente della fattura di acconto seguita dalla fattura a saldo con detrazione dell’importo anticipato. Nella compilazione del quadro E occorre riportare entrambe le fatture con i rispettivi identificativi SDI. Tuttavia, se si indica come importo agevolabile l’intero valore del bene in corrispondenza della sola fattura a saldo, il sistema rileva una incongruenza: l’importo agevolabile risulta superiore al totale della fattura a saldo (che al netto dell’acconto detratto presenta un importo residuale inferiore), determinando lo scarto automatico della comunicazione.
La corretta compilazione richiede pertanto di indicare separatamente nel quadro E sia la fattura di acconto che quella a saldo, ripartendo l’importo agevolabile in misura corrispondente ai rispettivi totali fattura. Se un macchinario costa 100.000 euro con acconto di 30.000 euro e saldo di 70.000 euro, vanno inserite due righe distinte: la prima con l’SDI dell’acconto e importo agevolabile di 30.000 euro, la seconda con l’SDI del saldo e importo agevolabile di 70.000 euro. Solo questa modalità consente di superare il controllo automatico, evitando che il sistema interpreti come errore materiale una situazione fisiologica di frazionamento dei pagamenti.
Tale aspetto assume rilevanza operativa anche nelle ipotesi di fatture di acconto relative a forniture parziali o stati di avanzamento lavori, dove la concatenazione tra documenti fiscali deve essere ricostruita analiticamente nel quadro E per garantire la congruenza tra importi dichiarati e dati presenti nel Sistema di Interscambio.
Calcolo finale del credito e utilizzo in compensazione
Una volta chiusa la raccolta delle comunicazioni integrative, l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo della percentuale di fruizione effettiva. Entro il 12 dicembre 2025 verrà pubblicato un provvedimento che stabilirà tale percentuale in base al rapporto tra risorse disponibili (2,2 miliardi di euro più 50 milioni per i settori agricoltura, pesca e acquacoltura) e ammontare complessivo dei crediti richiesti.
Se le richieste superano lo stanziamento, ogni impresa riceverà una quota proporzionalmente ridotta rispetto al credito teorico indicato nell’integrativa. Il credito spettante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante i servizi telematici dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Non sono ammesse cessioni né altre forme di monetizzazione diretta.
Conseguenze del mancato invio
Chi non trasmette la comunicazione integrativa nei termini perde definitivamente il diritto al credito d’imposta, anche se aveva ottenuto la prenotazione nella fase iniziale. Non esistono sanatorie né possibilità di regolarizzazione postuma. Si tratta di una decadenza automatica che opera indipendentemente dalle ragioni del ritardo.
L’unica tolleranza riguarda lo scarto tecnico nelle ultime giornate utili: se la trasmissione avviene tra il 28 novembre e il 2 dicembre ma viene scartata per motivi tecnici, si hanno cinque giorni per correggere e rinviare. Questa norma di favore non si applica però agli scarti dovuti a errori sostanziali come codici fiscali errati o file illeggibili, per i quali il termine perentorio resta il 2 dicembre.


