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Gli interessi attivi bancari si tassano per cassa nel 2025 per i soggetti in contabilità semplificata

21 Gennaio, 2026

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Sono un commerciante al dettaglio che opera in regime di contabilità semplificata. La mia banca mi ha inviato nel mese di gennaio 2025 la comunicazione di accredito degli interessi attivi maturati sul conto corrente relativamente al quarto trimestre 2024. Vorrei sapere in quale anno dovrò sottoporre a tassazione questi interessi: devo considerarli nel 2024 quando sono maturati oppure nel 2025 quando sono stati effettivamente accreditati sul mio conto corrente?

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Gli interessi attivi bancari maturati nel quarto trimestre 2024 ma accreditati nel mese di gennaio 2025 concorrono alla formazione del reddito d’impresa nell’anno 2025, ossia nell’anno in cui sono stati effettivamente percepiti.  Il regime della contabilità semplificata, disciplinato dall’articolo 18 del DPR 600/1973 in combinato con l’articolo 66 del TUIR, prevede infatti che il reddito d’impresa venga determinato in base al criterio di cassa per quanto riguarda i ricavi tipici dell’articolo 85 del TUIR e gli altri proventi dell’articolo 89 del TUIR, tra cui rientrano proprio gli interessi attivi bancari. La formulazione dell’articolo 66 comma 1 del TUIR stabilisce espressamente che il reddito delle imprese in contabilità semplificata è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. Pertanto, ai fini della tassazione assume rilevanza il momento dell’effettiva percezione degli interessi attivi, che nel caso di specie si è verificato nel mese di gennaio 2025 con l’accredito sul conto corrente, e non il momento di maturazione degli stessi riferito al quarto trimestre 2024. La norma transitoria contenuta nell’articolo 1 comma 19 della Legge 232/2016 conferma inoltre che i componenti già tassati o dedotti in periodi precedenti secondo il criterio di competenza non sono più tassati o dedotti nei periodi successivi all’atto dell’incasso o del pagamento, mentre per i componenti non ancora tassati si applica il criterio di cassa dal 2017 in poi. Conseguentemente, il soggetto dovrà includere tali interessi attivi nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025, in quanto la rilevanza fiscale è determinata dall’accredito effettivo sul conto corrente avvenuto in tale periodo d’imposta. Si precisa che questa regola vale esclusivamente per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata e non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria, poiché in quest’ultimo caso troverebbe applicazione il criterio di competenza economica previsto dall’articolo 109 del TUIR.

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