| Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile? È necessario che la residenza fosse già stata trasferita al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione oppure è sufficiente che l’immobile venga adibito ad abitazione principale al termine degli stessi? |
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La Circolare 8/E/2025 ha definitivamente chiarito che, per quanto riguarda l’unità abitativa che può beneficiare della detrazione nella misura maggiorata al 50% per le spese agevolabili ex articolo 16-bis del TUIR, l’immobile oggetto degli interventi deve essere adibito ad abitazione principale alla fine dei lavori e non è richiesta la residenza già all’avvio degli interventi stessi, essendo sufficiente stabilire la residenza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si inizia a usare la detrazione.
Nel caso di specie, il contribuente ha acquistato la prima casa nel mese di dicembre 2024 e ha trasmesso la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata nel mese di febbraio 2025, trasferendo la residenza nell’immobile in data successiva all’inizio dei lavori ma, come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, questo non comporta la perdita del diritto alla detrazione maggiorata, in quanto l’importante è che il requisito della residenza sussista al momento della fine dei lavori o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di prima fruizione del beneficio. La normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2025, che ha modificato il regime delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, prevede che per le spese sostenute nell’anno 2025 la detrazione spetta nella misura del 50% se l’immobile è adibito ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali sulla stessa, mentre per gli altri immobili la detrazione è riconosciuta nella misura del 36%, con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare e con ripartizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, l’unità immobiliare nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, e la Circolare 8/E/2025 ha precisato che la detrazione maggiorata al 50% spetta solo se il contribuente è proprietario, compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria, o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso o abitazione, mentre sono esclusi dalla detrazione maggiorata i familiari conviventi e i detentori quali inquilini o comodatari non titolari di diritti reali.
La circolare ha inoltre chiarito che la proprietà o il diritto reale deve sussistere all’avvio dei lavori o al momento della spesa se antecedente, mentre la destinazione ad abitazione principale può avvenire anche al termine dei lavori, e che rientrano nella maggiorazione anche gli interventi su pertinenze purché vincolate all’abitazione principale, nonché gli interventi su parti comuni condominiali a condizione che l’unità immobiliare del singolo condomino sia destinata ad abitazione principale. Nel caso prospettato, essendo l’acquisto avvenuto nel mese di dicembre 2024 e la CILA trasmessa nel mese di febbraio 2025, il contribuente risulta proprietario dell’immobile al momento dell’inizio dei lavori e può quindi beneficiare della detrazione maggiorata al 50% per le spese sostenute nel 2025, a condizione che stabilisca la residenza nell’immobile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025, ossia entro il 30 settembre 2026 se presenta la dichiarazione in forma ordinaria o entro il 30 novembre 2026 se utilizza il modello precompilato. La circolare ha anche precisato che la perdita del requisito di abitazione principale successivamente alla conclusione dei lavori, ad esempio per cambio di residenza o vendita dell’immobile, non fa decadere la detrazione già in corso, in quanto il beneficio resta valido anche se il contribuente trasferisce la residenza altrove o vende l’immobile dopo aver fruito della prima quota di detrazione, e l’eventuale nuovo proprietario potrà continuare a usufruire del beneficio a condizione che l’immobile fosse abitazione principale del precedente beneficiario alla fine dei lavori. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente può legittimamente beneficiare della detrazione nella misura maggiorata al 50% per le spese sostenute nel 2025, in quanto il requisito della residenza può essere acquisito anche dopo l’inizio dei lavori purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e tale interpretazione è stata definitivamente confermata dalla Circolare 8/E del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dei bonus edilizi dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, Legge 30 dicembre 2024 numero 207. Il fondamento normativo di tale disciplina è costituito dall’articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, il quale prevede che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 50% delle spese documentate per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull’abitazione principale del contribuente, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, con detrazione ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La circolare ha inoltre precisato che il beneficio maggiorato si applica anche in caso di acquisto di immobili ristrutturati da impresa ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, di immobili con sismabonus acquisti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del Decreto Legge 63/2013, e di box auto pertinenziali ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d, del TUIR, a condizione che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro il termine della dichiarazione dei redditi riferita all’anno di prima fruizione della detrazione. In conclusione, il contribuente che ha acquistato la prima casa nel dicembre 2024 e ha trasmesso la CILA nel febbraio 2025 può beneficiare della detrazione al 50%per le spese sostenute nel 2025, anche se ha trasferito la residenza in data successiva all’inizio dei lavori, purché il trasferimento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025, in quanto la normativa e la prassi amministrativa richiedono che l’immobile sia adibito ad abitazione principale alla fine dei lavori o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione, e non già all’avvio degli interventi.

