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Lavoro & Professioni
Regime forfetario
Lavoro & Professioni Regime forfetario
4 MIN LETTURA 27/08/2026

Regime forfettario attività iniziata in corso d’anno: il ragguaglio dei ricavi

Sintesi Operativa
Chi avvia l'attività durante l'anno non dispone automaticamente dell'intera soglia di 85.000 euro. Per verificare la permanenza nel regime forfettario, il limite ordinario deve essere proporzionato ai giorni di effettivo esercizio: un'apertura a settembre produce quindi una soglia molto più bassa di un'apertura a marzo.
Questa voce è parte 5 di 5 nella serie Guida al regime forfettario

Chi avvia l’attività durante l’anno non dispone automaticamente dell’intera soglia di 85.000 euro. Per verificare la permanenza nel regime forfettario, il limite ordinario deve essere proporzionato ai giorni di effettivo esercizio: un’apertura a settembre produce quindi una soglia molto più bassa di un’apertura a marzo. Il calcolo riguarda ricavi o compensi fiscalmente percepiti, non le sole fatture emesse, e usa i giorni di calendario compresi tra inizio e 31 dicembre. La regola non va però estesa alla soglia di 100.000 euro, che resta intera e determina la fuoriuscita immediata. Vediamo formula, esempi, conseguenze e controlli necessari per il primo anno.

Perché la soglia viene ragguagliata

Il limite di 85.000 euro è pensato per dodici mesi di attività. La legge 190/2014 prevede quindi che, quando l’attività inizia in corso d’anno, ricavi e compensi siano ragguagliati ad anno. In pratica si può ridurre proporzionalmente la soglia in base ai giorni di effettiva attività.

La regola impedisce che chi lavora solo poche settimane possa incassare quasi l’intero limite annuo e risultare comunque equiparato, per l’anno successivo, a chi ha operato dodici mesi.

La formula corretta

La soglia proporzionata si determina così:

85.000 euro × giorni di attività ÷ giorni dell’anno

Nel 2026 il denominatore è 365. In un anno bisestile è 366. Nel conteggio si includono il giorno di inizio effettivo e il 31 dicembre.

La data rilevante è quella di effettivo avvio dichiarata, non necessariamente il giorno in cui il contribuente riceve materialmente il certificato di attribuzione della partita IVA. Una dichiarazione inviata entro i 30 giorni successivi non sposta la data sostanziale comunicata.

Esempio: attività iniziata il 1° marzo 2026

Dal 1° marzo al 31 dicembre 2026 intercorrono 306 giorni. La soglia è:

85.000 × 306 ÷ 365 = 71.260,27 euro

Se il contribuente incassa 70.000 euro, resta entro il limite ragguagliato. Se incassa 75.000 euro, supera il limite proporzionato pur restando sotto 85.000 euro: può applicare il forfettario nel 2026, se ne ricorrono tutti gli altri presupposti, ma non nel 2027.

Esempio: attività iniziata il 15 settembre 2026

Dal 15 settembre al 31 dicembre intercorrono 108 giorni. La soglia è:

85.000 × 108 ÷ 365 = 25.150,68 euro

Incassi per 28.000 euro superano quindi il limite utile per la permanenza nel 2027. Non determinano però, da soli, l’uscita immediata durante il 2026.

Conta quanto è stato incassato

Per chi opera già nel forfettario il confronto riguarda, in linea generale, ricavi o compensi percepiti. Una fattura emessa il 20 dicembre 2026 e pagata il 10 gennaio 2027 non entra normalmente nel calcolo del primo anno; un acconto ricevuto prima dell’emissione della fattura concorre invece quando viene percepito.

Il contribuente deve riconciliare fatture, corrispettivi e pagamenti. La data del file elettronico non dimostra necessariamente la data di incasso.

Che cosa accade se si supera il limite ragguagliato

Il superamento della soglia proporzionata, se gli incassi restano entro 100.000 euro, non trasforma retroattivamente il primo anno in un anno ordinario. Il contribuente conserva il forfettario fino al 31 dicembre e ne esce dall’anno successivo.

Questo effetto va previsto per tempo. Dal 1° gennaio successivo occorrerà addebitare l’IVA, gestire registri e liquidazioni, applicare le ritenute quando dovute e determinare analiticamente il reddito.

La soglia di 100.000 euro non si ragguaglia

Il limite che provoca la fuoriuscita immediata resta pari a 100.000 euro anche nel primo anno. Chi inizia il 15 settembre e supera 100.000 euro non confronta l’importo con una soglia ridotta.

Dall’operazione che determina il superamento diventa dovuta l’IVA, senza applicazione retroattiva alle operazioni precedenti. Per le imposte dirette, invece, il reddito dell’intero anno viene determinato con le regole ordinarie. Le due decorrenze non devono essere confuse.

Attività stagionale: nessuna deroga automatica

La natura stagionale dell’attività non elimina il ragguaglio. Un’attività che per caratteristiche economiche opera solo in alcuni mesi ma viene avviata in corso d’anno applica la formula ordinaria, salvo una specifica diversa disposizione riferibile al caso.

Non esiste una generale “eccezione stagionale” che autorizzi a utilizzare sempre 85.000 euro. La scelta della data di inizio deve corrispondere ai fatti, non essere anticipata artificialmente per aumentare il limite.

Più attività nello stesso anno

Se la persona fisica esercita più attività con la stessa partita IVA, gli incassi vanno sommati. L’aggiunta di un codice ATECO secondario non crea una nuova soglia né un nuovo periodo autonomo di ragguaglio.

Quando cambia sostanzialmente l’attività o si susseguono cessazioni e riaperture, la data fiscalmente rilevante richiede un’analisi dei fatti. Una modifica anagrafica non consente di azzerare gli incassi già percepiti.

Tabella orientativa per il 2026

Data di inizio Giorni fino al 31 dicembre Soglia ragguagliata
1° gennaio 365 85.000,00 euro
1° marzo 306 71.260,27 euro
1° luglio 184 42.849,32 euro
15 settembre 108 25.150,68 euro
1° dicembre 31 7.219,18 euro

Gli importi sono arrotondati ai centesimi e hanno funzione operativa. La verifica dichiarativa deve essere effettuata sui dati effettivi.

Checklist del primo anno

  1. documentare la data reale di inizio attività;
  2. contare i giorni includendo giorno iniziale e 31 dicembre;
  3. calcolare la soglia con 365 o 366 giorni;
  4. sommare gli incassi di tutte le attività;
  5. monitorare separatamente il limite pieno di 100.000 euro;
  6. preparare il cambio di regime dal 1° gennaio se viene superata la soglia ragguagliata.

Il ragguaglio non riduce il reddito imponibile e non è un’esenzione. È un test di accesso e permanenza: ignorarlo può far applicare il forfettario un anno più del consentito.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (27/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.