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Enti Sportivi & Terzo Settore
Lavoro sportivo
Enti Sportivi & Terzo Settore Lavoro sportivo
5 MIN LETTURA 18/09/2024

Nuove regole per il cumulo tra indennità di disoccupazione e redditi da lavoro sportivo

Sintesi Operativa
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) lo scorso 9 settembre ha pubblicato il messaggio n. 2985/2024, che chiarisce le modalità di cumulo tra le indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) e i redditi derivanti da attività lavorative nel settore sportivo. Questa comunicazione si inserisce nel contesto della riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, che ha ampliato le tutele per i lavoratori del settore, sia professionisti che dilettanti. Analizziamo nel dettaglio le nuove disposizioni e le loro implicazioni pratiche.
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L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) lo scorso 9 settembre ha pubblicato il messaggio n. 2985/2024, che chiarisce le modalità di cumulo tra le indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) e i redditi derivanti da attività lavorative nel settore sportivo. Questa comunicazione si inserisce nel contesto della riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, che ha ampliato le tutele per i lavoratori del settore, sia professionisti che dilettanti. Analizziamo nel dettaglio le nuove disposizioni e le loro implicazioni pratiche.

La riforma dello sport: un passo avanti nelle tutele

La riforma dello sport del 2023 ha rappresentato un significativo progresso nell’ambito della protezione dei lavoratori del settore. Prima di questa riforma, infatti, il settore dilettantistico era completamente privo di tutele. Ora, invece, sia i professionisti che i dilettanti godono di maggiori garanzie, tra cui la possibilità di accedere alle indennità di disoccupazione involontaria.In particolare:

Queste misure rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori sportivi, garantendo loro una rete di sicurezza in caso di perdita involontaria del lavoro.

Le nuove regole di cumulo

Il messaggio INPS n. 2985/2024 affronta in modo dettagliato la questione del cumulo tra le indennità di disoccupazione e i redditi derivanti da attività lavorative nel settore sportivo. Le nuove disposizioni mirano a trovare un equilibrio tra il sostegno ai lavoratori disoccupati e l’incentivo alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

Lavoro autonomo occasionale sportivo

Per quanto riguarda il lavoro autonomo occasionale sportivo, caratterizzato dall’applicazione della ritenuta d’acconto, l’INPS ha stabilito che non si applica alcuna franchigia. In pratica:

Questo approccio potrebbe sembrare penalizzante per i lavoratori, ma va interpretato come un incentivo a cercare occupazioni più stabili e continuative.

Co.Co.Co. in ambito dilettantistico

Per i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico, invece, l’INPS applica un trattamento differente:

Questa differenziazione riflette la volontà di incentivare le collaborazioni più strutturate nel settore dilettantistico, riconoscendo al contempo la necessità di un sostegno di base per i lavoratori.

Esempi pratici

Alcuni esempi pratici per illustrare meglio le nuove regole sul cumulo tra indennità di disoccupazione e redditi da lavoro sportivo:

Esempio #1: Lavoro autonomo occasionale sportivo

Marco attualmente percepisce la NASpI. Riceve un’offerta per tenere alcune lezioni private di calcio come lavoro autonomo occasionale.

In questo caso, Marco deve valutare attentamente se l’attività occasionale sia vantaggiosa, considerando la riduzione dell’indennità.

Esempio #2: Co.Co.Co. in ambito dilettantistico

Laura  percepisce la DIS-COLL. Le viene offerto un incarico come allenatrice in una società sportiva dilettantistica con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

In questo scenario, Laura beneficia della franchigia e mantiene una parte significativa della sua indennità.

Esempio #3: Cumulo di attività diverse

Giovanni percepisce la NASpI. Durante l’anno svolge sia attività di lavoro autonomo occasionale che una collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo:

In questo caso:

Giovanni dovrà comunicare all’INPS entrambi gli importi separatamente.

Esempio #4: Mantenimento dello stato di disoccupazione

Sofia percepisce la DIS-COLL e svolge alcune attività sportive saltuarie:

In questo caso:

Tabella riepilogativa

Tipo di reddito Trattamento con NASpI Trattamento con DIS-COLL Franchigia Obbligo di comunicazione
Lavoro autonomo occasionale sportivo (con ritenuta d’acconto) Riduzione dell’indennità in base al reddito lordo Riduzione dell’indennità in base al reddito lordo Nessuna franchigia Sì, importo lordo
Collaborazione coordinata e continuativa in ambito dilettantistico Riduzione dell’indennità per la parte eccedente 5.000€ Riduzione dell’indennità per la parte eccedente 5.000€ 5.000€ Sì, se si superano i 5.000€ annui
Lavoro dipendente (oltre 5 giorni) Cumulabile se non supera 8.500€ e dura max 6 mesi Incompatibile Incompatibile Si
Lavoro autonomo e parasubordinato Cumulabile fino a 5.500€ Cumulabile fino a 5.500€ 5.000€ Sì, entro un mese dall’inizio attività

Note aggiuntive:

Conclusioni

Le nuove disposizioni dell’INPS sul cumulo tra indennità di disoccupazione e redditi da lavoro sportivo rappresentano un tentativo di bilanciare la tutela dei lavoratori disoccupati con l’incentivo alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore sportivo. Mentre da un lato si riconosce l’importanza di un sostegno economico in caso di disoccupazione, dall’altro si cerca di incoraggiare forme di lavoro più stabili e continuative.

Per i lavoratori sportivi, è fondamentale comprendere queste nuove regole per poter prendere decisioni informate sulla propria carriera e gestione finanziaria. Allo stesso tempo, le società sportive dovranno adeguare le proprie pratiche di assunzione e retribuzione per allinearsi a questo nuovo quadro normativo.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (18/09/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.