Imposte anticipate in bilancio: quando iscriverle e come calcolarle
Tra le voci più tecniche dello stato patrimoniale c’è la C.II.5-ter, dedicata alle imposte anticipate. Nasce da una semplice constatazione: bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi non sempre viaggiano allo stesso passo, e questo genera differenze che vanno gestite con attenzione.
Perché nascono le differenze temporanee deducibili
Le imposte sul reddito hanno natura di oneri sostenuti nella produzione del risultato d’esercizio. Per il principio di competenza, nel bilancio devono comparire anche le imposte che, pur riferendosi a esercizi futuri, sono esigibili sull’anno in corso. Si tratta delle cosiddette differenze temporanee deducibili: nascono quando l’imponibile fiscale supera il reddito civilistico prima delle imposte, ad esempio a causa di componenti negativi rinviati a esercizi successivi per limiti fiscali specifici. Un caso tipico è la svalutazione dei crediti, deducibile secondo quanto previsto dall’art. 106 del Tuir solo entro lo 0,50% annuo, con la parte eccedente rinviata agli esercizi in cui il credito si trasforma in perdita definitiva.
Altri esempi: manutenzioni, ammortamenti, spese di rappresentanza
Generano imposte anticipate anche le limitazioni previste per gli accantonamenti a fondi del passivo, per l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 102 e 103 del Tuir, e per le spese di manutenzione che eccedono il 5% del costo dei beni ammortizzabili. Rientrano nella stessa categoria le spese di rappresentanza a deducibilità differita e i componenti rilevati per cassa, come alcuni contributi alle associazioni di categoria. Sono situazioni diverse tra loro, ma accomunate da un unico effetto: un carico fiscale corrente superiore alle imposte di competenza indicate a conto economico.
La ragionevole certezza del recupero: non basta la teoria
Le attività per imposte anticipate non si iscrivono automaticamente. Secondo il principio della prudenza, servono elementi concreti che dimostrino la ragionevole certezza del loro recupero futuro. La certezza si considera comprovata quando esiste una proiezione dei risultati fiscali per un periodo di tempo ragionevole, da cui risultino redditi imponibili sufficienti ad assorbire le differenze che si annulleranno, oppure quando esistono imposte differite passive di segno opposto, capaci di compensare l’effetto. L’importo iscritto va rivisto ogni anno: se i requisiti vengono meno, l’attività per imposte anticipate va stornata; se emergono in un secondo momento, l’iscrizione diventa allora obbligatoria.
Le perdite fiscali riportabili generano imposte anticipate
Non solo differenze temporanee: anche il riporto a nuovo di perdite fiscali può originare un’attività per imposte anticipate. Il beneficio, tuttavia, non ha natura di credito certo verso l’Erario, ma di vantaggio futuro subordinato all’esistenza di redditi imponibili sufficienti ad assorbirlo. Anche qui vale il medesimo test di ragionevole certezza già visto per le differenze temporanee: pianificazione fiscale attendibile, oppure differenze imponibili di segno opposto destinate ad annullarsi negli stessi esercizi. Va inoltre ricordato che, in nessun caso, è ammessa l’attualizzazione delle attività per imposte anticipate.
La novità 2025-2026: l’Ires premiale al 20%
Nel calcolo delle imposte differite conta anche l’aliquota che si prevede sarà in vigore negli esercizi in cui le differenze si riverseranno. La legge di Bilancio 2025 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno d’imposta 2025, una riduzione dell’aliquota Ires di quattro punti, dal 24% al 20%, per le imprese che reinvestono in azienda almeno l’80% degli utili in beni strumentali, innovazione tecnologica o nuove assunzioni. I codici tributo per l’Ires premiale sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025. Chi rientra in questa disciplina deve verificare, esercizio per esercizio, quale aliquota applicare al calcolo delle proprie imposte anticipate.
Un esempio: fondo svalutazione crediti eccedente il limite fiscale
La Chimica Sereno Srl accantona nell’esercizio un fondo svalutazione crediti civilisticamente corretto per € 180.000, ma fiscalmente deducibile, ai sensi dell’art. 106 del Tuir, solo per € 30.000 (0,50% dei crediti in bilancio). La differenza temporanea deducibile è pari a € 150.000. Applicando l’aliquota Ires ordinaria del 24%, l’impresa iscrive un credito per imposte anticipate di € 36.000 (150.000 x 24%), perché ha ragionevole certezza di generare, negli esercizi successivi, redditi imponibili sufficienti ad assorbire la deduzione rinviata.
L’anno seguente, un cliente insolvente genera una perdita su crediti di € 40.000, interamente coperta dal fondo già stanziato. La quota di imposte anticipate da girocontare a conto economico è pari a 40.000 x 24% = € 9.600, che riduce progressivamente il credito residuo iscritto in C.II.5-ter.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Svalutazione civilistica crediti | € 180.000 |
| Quota deducibile (0,50% Tuir) | € 30.000 |
| Differenza temporanea deducibile | € 150.000 |
| Imposte anticipate (aliquota 24%) | € 36.000 |
| Giroconto anno successivo (perdita coperta) | € 9.600 |