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Enti Sportivi & Terzo Settore
Enti Sportivi dilettantistici
Enti Sportivi & Terzo Settore Enti Sportivi dilettantistici
10 MIN LETTURA 14/07/2025

Verifica requisiti iscrizione RASD: primo test triennale per 120mila enti sportivi

Sintesi Operativa
Il mondo dello sport dilettantistico italiano si prepara a vivere una giornata che potrebbe cambiare il volto di migliaia di associazioni e società. Il 31 agosto 2025 scatta infatti il primo controllo sistematico triennale del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per la verifica requisiti iscrizione RASD, una scadenza che - stando a quanto emerge dalle comunicazioni del Dipartimento per lo Sport - molti addetti ai lavori hanno clamorosamente sottovalutato.

Il mondo dello sport dilettantistico italiano si prepara a vivere una giornata che potrebbe cambiare il volto di migliaia di associazioni e società. Il 31 agosto 2025 scatta infatti il primo controllo sistematico triennale del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per la verifica requisiti iscrizione RASD, una scadenza che – stando a quanto emerge dalle comunicazioni del Dipartimento per lo Sport – molti addetti ai lavori hanno clamorosamente sottovalutato. Il dato che fa riflettere è questo: su oltre 120mila enti sportivi dilettantistici iscritti al RASD, una percentuale significativa potrebbe trovarsi in difficoltà. Non parliamo di cavilli burocratici, ma di requisiti sostanziali la cui violazione comporta la cancellazione automatica dal Registro. E con essa, la perdita di tutte le agevolazioni fiscali che rendono sostenibile l’attività di queste organizzazioni. Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport è arrivata una nota che ha l’effetto di una doccia fredda: “Decorso il termine del 31 agosto 2025, gli Enti che non avranno regolarizzato la propria posizione riceveranno una comunicazione di preavviso di cancellazione”. Il messaggio è chiaro: chi non si mette in regola, resta fuori.

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Verifica requisiti iscrizione RASD triennale: la ‘mannaia’ normativa che molti ignoravano

Dietro questa scadenza c’è una disposizione che – nella verità dei fatti – gran parte degli operatori aveva considerato di scarsa rilevanza pratica. Si tratta dell’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2021, quello che prevede il controllo periodico della permanenza dei requisiti per l’iscrizione al Registro.

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Il meccanismo è semplice quanto spietato: ogni tre anni, tutti gli enti iscritti devono dimostrare di possedere ancora i requisiti che hanno consentito loro l’accesso al RASD. Non si tratta di una semplice conferma formale – i controlli vanno a verificare la conformità degli statuti alle disposizioni del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e del Regolamento del Registro.

Quello che preoccupa maggiormente è la modalità di gestione: le eventuali modifiche o integrazioni documentali devono essere inserite esclusivamente attraverso l’Organismo sportivo di riferimento per l’affiliazione. Niente fai-da-te, niente comunicazioni dirette. Un passaggio obbligato che rischia di creare colli di bottiglia proprio nelle settimane che precedono la scadenza.

Il RASD, operativo dal 31 agosto 2022, ha sostituito i registri preesistenti diventando il perno centrale della riforma dello sport. L’iscrizione non è solo un adempimento formale: certifica la natura dilettantistica delle organizzazioni sportive e consente l’accesso ai regimi fiscali agevolati, ai contributi pubblici e alle diverse forme di sostegno previste dalla normativa settoriale.

I requisiti che fanno tremare: dove si nascondono le insidie

Il quadro normativo – costituito principalmente dal D.Lgs. n. 36/2021 e dal D.Lgs. n. 39/2021 – stabilisce una serie di criteri che, nella esperienza applicativa di questi primi anni, si sono rivelati più insidiosi del previsto. Andiamo a vedere dove si nascondono le maggiori criticità.

Forme giuridiche: il primo ostacolo da superare

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2021 ammette forme specifiche: associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica), società di capitali, società cooperative, oppure Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS che esercitano attività sportive dilettantistiche.

Il problema emerge quando gli enti modificano la propria struttura giuridica senza considerare l’impatto sui requisiti RASD. Un caso tipico: l’associazione che decide di trasformarsi in società di capitali per ragioni operative, ma dimentica di verificare se mantiene i requisiti per restare nel Registro. Oppure – scenario ancora più frequente – l’ente che modifica lo statuto per altre ragioni, inserendo clausole incompatibili con la normativa sportiva.

Dal 24 febbraio 2025, inoltre, è attivo il Comitato Permanente per la verifica degli statuti ASD e SSD, un organo che ha il compito di attestare la conformità degli statuti ai principi fondamentali del CONI e del CIP. Questo significa un livello di controllo aggiuntivo che molti enti non hanno ancora considerato.

Territorialità e sedi operative: più complesso di quanto sembri

Gli enti devono avere sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e almeno una sede operativa per gli adempimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea.

Nella pratica professionale si osserva che questo requisito crea difficoltà agli enti che hanno cambiato sede senza aggiornare tempestivamente la documentazione. Ma c’è di più: il concetto di “sede operativa accessibile e idonea” ha subito interpretazioni sempre più rigorose. Non basta più una semplice domiciliazione presso un commercialista – serve una sede reale, verificabile, dove effettivamente si svolgono le attività amministrative dell’ente.

L’attività sportiva: la prova del nove che spaventa

Il requisito dello svolgimento di “effettiva comprovata attività sportiva, attività didattica e/o formativa” rappresenta probabilmente la sfida più complessa. Il nuovo Regolamento ha introdotto una modifica interpretativa: non è più necessario svolgere tutte e tre le tipologie di attività, ma è sufficiente l’attività sportiva accompagnata dalla sola attività didattica oppure formativa.

Tuttavia, la questione si complica quando si tratta di documentare queste attività. Le attività devono essere inserite sulla piattaforma dell’Organismo sportivo affiliante, complete dell’elenco dei partecipanti, approvate e trasmesse al RASD. Un processo che, nella casistica comune, presenta numerose criticità:

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo rigoroso questi requisiti, confermando la cancellazione dal Registro per enti che non riuscivano a dimostrare un’attività sportiva effettiva e continuativa.

Statuti sotto la lente: il nodo irrisolto di migliaia di enti

Gli statuti rappresentano il vero banco di prova di questa verifica triennale. Devono essere conformi ai criteri dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, e l’inosservanza comporta la cancellazione dal RASD.

Il dato che emerge dalle prime verifiche a campione effettuate dalle Federazioni è preoccupante: una percentuale significativa di enti opera ancora con statuti obsoleti. Non si tratta solo di mancanza di aggiornamenti formali – in molti casi, gli statuti contengono clausole esplicitamente incompatibili con la normativa vigente.

Contenuti obbligatori: ecco cosa non può mancare

Lo statuto deve espressamente prevedere:

Il problema della registrazione: costi e tempistiche

L’adeguamento statutario comporta la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Qui si nasconde un’altra insidia: l’agevolazione gratuita prevista per l’adeguamento era valida fino al 30 giugno 2024. Chi non ha provveduto entro quella data, ora deve sostenere l’imposta di registro secondo le aliquote ordinarie (200 euro per le modifiche statutarie più le marche da bollo).

Nella prassi amministrativa si registrano tempi di attesa sempre più lunghi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto nei centri più grandi. Chi si presenta negli ultimi giorni prima della scadenza rischia di non riuscire a completare la registrazione in tempo utile.

Conseguenze della cancellazione: il prezzo dell’inadempimento

La cancellazione dal RASD non è solo una sanzione amministrativa – è un vero e proprio terremoto per la vita dell’ente sportivo. Comporta infatti:

Il Dipartimento per lo Sport ha chiarito che seguirà una procedura graduata: prima il preavviso di cancellazione, poi – in caso di ulteriore inadempienza – il provvedimento definitivo. Tuttavia, i tempi per la regolarizzazione saranno molto ristretti, probabilmente non superiori ai 30-60 giorni.

Le strategie di adeguamento: come muoversi concretamente

Audit interno: la fotografia della situazione

Il primo passo è una verifica documentale completa che comprenda:

Coordinamento con l’Organismo affiliante

Data la procedura telematica obbligatoria attraverso le Federazioni o gli Enti di Promozione Sportiva, è fondamentale:

Interventi statutari: quando e come agire

Per gli enti che devono modificare lo statuto, la tempistica è cruciale:

Scenari critici: i casi più a rischio

L’analisi della casistica degli ultimi mesi evidenzia alcune tipologie di enti particolarmente a rischio:

Nella esperienza professionale si osserva che questi enti spesso sottovalutano la gravità della situazione fino a quando non ricevono la comunicazione di preavviso di cancellazione.

Prospettive future: verso controlli sempre più rigorosi

Il controllo triennale del 2025 rappresenta solo l’inizio di una fase di maggiore rigore nella gestione del RASD. Il Dipartimento per lo Sport ha annunciato che i controlli diventeranno sempre più sofisticati, utilizzando tecnologie di data analysis per identificare anomalie e incongruenze.

Inoltre, l’introduzione del Comitato Permanente per la verifica degli statuti segnala una volontà di standardizzazione e controllo che andrà intensificandosi negli anni successivi.

Gli enti che supereranno positivamente questo primo test avranno comunque l’obbligo di mantenere aggiornata la propria posizione, comunicando tempestivamente ogni modifica significativa. Il prossimo controllo triennale è già fissato per il 2028, ma nel frattempo si prevedono verifiche a campione sempre più frequenti.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (14/07/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.