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Imprese, Bilancio & Società
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6 MIN LETTURA 10/09/2026

Valutazione delle rimanenze di magazzino: classificazione e criteri

Sintesi Operativa
Le rimanenze di magazzino comprendono materie prime, semilavorati, prodotti finiti e acconti e incidono direttamente su risultato d’esercizio, patrimonio e imposte. Occorre stabilire quando il bene appartiene all’impresa, rilevare correttamente le quantità e determinare il costo includendo gli oneri ammessi ed escludendo quelli estranei. Per beni fungibili sono utilizzabili FIFO, LIFO o costo medio ponderato, mentre il valore va ridotto se il mercato è inferiore al costo. Il criterio scelto deve restare coerente negli esercizi successivi e trovare adeguata motivazione.
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La valutazione delle rimanenze di magazzino riguarda l’attivo circolante di qualunque impresa che movimenti beni fisici, dal piccolo laboratorio artigiano alla grande industria manifatturiera. La voce C.I dello stato patrimoniale raccoglie materie prime, semilavorati, prodotti finiti e acconti versati ai fornitori. Non è un dettaglio tecnico da lasciare al commercialista: dal valore attribuito al magazzino dipende il risultato d’esercizio e, di conseguenza, l’imposta dovuta.

Cosa rientra nella voce rimanenze

Ai sensi dell’art. 2424, comma 1, del Codice Civile, le rimanenze si espongono nello stato patrimoniale suddivise in cinque classi:

  1. materie prime, sussidiarie e di consumo;
  2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
  3. lavori in corso su ordinazione;
  4. prodotti finiti e merci;
  5. acconti versati ai fornitori per forniture ancora da ricevere.

La classificazione può essere ulteriormente dettagliata, per esempio distinguendo le materie prime dai materiali di consumo, purché resti visibile la voce complessiva e il relativo importo. Un maggior dettaglio ha senso quando le classi hanno un peso rilevante o quando i criteri di valutazione adottati per ciascuna sono diversi tra loro.

L’inclusione dei beni: il passaggio della proprietà

Un bene entra tra le rimanenze quando l’impresa ne acquisisce la proprietà e i relativi rischi, non quando materialmente arriva in magazzino. Per i beni mobili conta la data di spedizione o di consegna; per gli immobili quella di stipula del contratto di compravendita. Di conseguenza vanno incluse anche le merci di proprietà dell’azienda che si trovano presso terzi in conto deposito o lavorazione, mentre restano escluse le merci altrui fisicamente presenti nei locali aziendali, magari in visione o in prova.

Come si registrano le quantità: inventario fisico o scritture permanenti

La rilevazione delle quantità può avvenire tramite inventario fisico alla data di chiusura del bilancio, oppure attraverso scritture contabili di magazzino tenute durante l’anno. Chi sceglie la seconda strada deve comunque garantire l’affidabilità dei dati con almeno una conta fisica completa l’anno, effettuata in prossimità della chiusura dell’esercizio. Fermare la produzione per il tempo necessario, impiegare personale competente, documentare ogni conta e analizzare gli scostamenti rispetto alle scritture contabili sono passaggi che riducono il rischio di contestazioni in sede di verifica fiscale.

La determinazione del costo: cosa entra e cosa resta fuori

Secondo quanto previsto dall’art. 2426, comma 1, del Codice Civile e dal principio contabile OIC 13, il costo delle rimanenze comprende sia i costi diretti sia una quota di costi indiretti. Tra i primi rientrano il prezzo di acquisto dei materiali al netto di sconti e abbuoni, la manodopera diretta, gli imballaggi e i costi per servizi direttamente riferibili alla produzione. Tra i secondi figurano gli ammortamenti dei cespiti produttivi, le manutenzioni e i materiali di consumo indiretto. Restano invece esclusi i costi generali amministrativi, quelli di distribuzione e, salvo eccezioni legate a produzioni di lunga maturazione, gli oneri finanziari.

Fifo, Lifo e costo medio ponderato a confronto

Per i beni fungibili, quando non è praticabile il costo specifico, la norma ammette metodi convenzionali di valorizzazione. I tre più diffusi restano il FIFO, il LIFO e il costo medio ponderato. Un esempio numerico chiarisce le differenze meglio di qualunque definizione.

Si ipotizzi che la Ferramenta Colombo Srl abbia in giacenza iniziale 1.000 bulloni a 2,00 euro l’uno. Nel corso dell’anno acquista altri 500 pezzi a 2,20 euro (marzo) e 800 pezzi a 2,50 euro (settembre). Vende complessivamente 1.500 bulloni, per cui a fine esercizio ne restano 800 in magazzino.

Metodo Logica Valore rimanenza finale (800 pz)
FIFO Restano gli ultimi acquistati (lotto di settembre) 800 x 2,50 = 2.000,00 euro
LIFO Restano i primi acquistati (giacenza iniziale) 800 x 2,00 = 1.600,00 euro
Costo medio ponderato 5.100,00 euro totali / 2.300 pezzi = 2,2174 euro/pz 800 x 2,2174 = 1.773,91 euro

Con prezzi in salita, come nell’esempio, il LIFO restituisce il valore di magazzino più basso e quindi un utile fiscale più contenuto nell’immediato, mentre il FIFO avvicina il valore di bilancio ai prezzi correnti di mercato. La scelta non è indifferente: se il valore ottenuto si discosta in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza va indicata in nota integrativa per categoria di beni.

Il criterio del minore tra costo e valore di mercato

La regola generale, contenuta nell’art. 2426, comma 1, numero 9, del Codice Civile, impone di iscrivere le rimanenze al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. È un’applicazione diretta del principio di prudenza previsto dall’art. 2423-bis c.c.: se il magazzino perde valore rispetto al costo storico, il bilancio deve rifletterlo. Il valore di mercato, secondo l’OIC 13, è la stima del prezzo di vendita nel corso della normale attività, al netto dei costi di completamento e di quelli diretti di vendita come trasporto, imballaggio e provvigioni. Un aspetto spesso trascurato: se in un esercizio successivo i motivi della svalutazione vengono meno, il valore ridotto non può essere mantenuto, va ripristinato entro il limite del costo originario.

Cosa cambia con l’aggiornamento dell’OIC 13

La Fondazione OIC ha pubblicato l’8 dicembre 2025 gli emendamenti definitivi a cinque principi contabili nazionali, tra cui l’OIC 13, applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, con facoltà di applicazione anticipata già dal 2025. La novità più rilevante per le rimanenze riguarda gli acquisti con opzione di rivendita: il bene va iscritto nel bilancio dell’acquirente solo se questi è ragionevolmente certo di non esercitare l’opzione di restituzione, sia che l’opzione spetti a lui sia che spetti al venditore. Negli altri casi il bene resta contabilizzato presso il venditore, anche se fisicamente si trova già presso l’acquirente. Una precisazione che chiude una prassi finora disomogenea tra le imprese.

Quando la svalutazione regge davanti al fisco

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 17863 del 2 luglio 2025, ha ribadito che la svalutazione delle rimanenze deve appoggiarsi su elementi oggettivi e verificabili, non su valutazioni discrezionali dell’impresa. Nel caso esaminato i giudici hanno riconosciuto validità probatoria ai contratti di vendita in blocco a prezzo di liquidazione, ritenendoli indicatori attendibili della perdita di valore del magazzino, e hanno cassato la decisione di merito che li aveva ignorati. Per le imprese significa che ogni rettifica al ribasso del valore di magazzino va documentata con dati di mercato concreti, non con una semplice stima interna.

La costanza del metodo negli esercizi successivi

Il criterio scelto, che si tratti di FIFO, LIFO o costo medio ponderato, va mantenuto negli esercizi successivi: le rimanenze finali si valutano con lo stesso metodo delle iniziali. Un cambiamento è ammesso solo in casi eccezionali e va gestito secondo quanto previsto dall’OIC 29 sui cambiamenti di principi contabili, con l’obbligo di esplicitarne l’effetto in nota integrativa. Sul piano fiscale, va ricordato che l’art. 92 del Tuir impone comunque un valore minimo calcolato con il metodo LIFO a scatti annuali: FIFO e costo medio ponderato restano utilizzabili solo se producono un valore non inferiore a quella soglia.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (10/09/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.