Soglia 15.000 euro lavoro sportivo anche per il subordinato
La soglia 15.000 euro lavoro sportivo non dipende dal contratto scelto dalle parti: la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 conferma che l’esclusione dalla base imponibile prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 opera anche sulle retribuzioni dei lavoratori sportivi dilettanti assunti con contratto di lavoro subordinato. L’agevolazione, spiega l’Agenzia, è ancorata alla natura oggettiva dell’attività svolta, non alla veste contrattuale adottata. È il chiarimento che gli studi attendevano dal 2023, e ha effetti immediati sul calcolo delle ritenute e sulla compilazione della Certificazione Unica.
Perché il dubbio esisteva
Il testo dell’art. 36, comma 6, primo periodo, è netto ma generico: i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. La norma parla di compensi, non di retribuzioni, e non richiama alcuna categoria reddituale.
Da qui erano nate letture divergenti. Una parte degli operatori riteneva che la disposizione, nascendo dalla soppressione dei compensi per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche prima collocati fra i redditi diversi, avesse un ambito naturale limitato al lavoro autonomo e alle collaborazioni coordinate e continuative. Un’altra parte, prevalente ma non pacifica, sosteneva l’applicazione generalizzata. La differenza pratica non era piccola: su un rapporto subordinato da 20.000 euro lordi annui, la prima tesi porta a tassare l’intero importo, la seconda soltanto 5.000 euro.
La risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025 aveva già usato una formula ampia, affermando che l’esclusione dalla tassazione trova applicazione in sede di determinazione della base imponibile indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale si collocano i relativi compensi. Il quesito, però, era stato posto con riferimento a lavoratori autonomi e a contribuenti in regime forfetario, e questo aveva lasciato spazio a chi leggeva quella formula come limitata al perimetro del caso trattato.
Il ragionamento dell’Agenzia
La circolare parte dal coordinamento fra l’art. 36, comma 6, e l’art. 25 del D.Lgs. 36/2021, che definisce il lavoratore sportivo come colui che esercita attività sportiva verso un corrispettivo e prevede espressamente che tale prestazione possa costituire oggetto tanto di un rapporto di lavoro subordinato quanto di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
A seconda del contratto attivato, i compensi confluiscono nella categoria dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati o dei redditi di lavoro autonomo. Ma il legislatore, osserva l’Agenzia, ha ancorato l’agevolazione alla natura oggettiva dell’attività svolta, senza operare alcuna distinzione in base alla veste contrattuale adottata dalle parti. La locuzione «indipendentemente dalla categoria reddituale», già usata nel 2025, include per definizione anche i redditi di lavoro dipendente dell’art. 49 del TUIR: l’esclusione opera a monte, abbattendo la base imponibile complessiva del lavoratore, quale che sia il modello negoziale utilizzato.
Base imponibile sì, natura del reddito no
C’è un secondo principio, altrettanto importante e spesso frainteso: la disciplina agevolativa incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile e non sulla natura del reddito, che resta quella propria del rapporto instaurato fra le parti.
La distinzione non è teorica. Il rapporto di lavoro subordinato sportivo resta a tutti gli effetti un rapporto di lavoro dipendente: inquadramento contrattuale, obblighi di comunicazione, gestione del personale e adempimenti del sostituto d’imposta non cambiano. Cambia soltanto la quantificazione dell’imponibile fiscale. La quota eccedente i 15.000 euro concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie della categoria di appartenenza, quindi, nel lavoro subordinato, secondo le disposizioni sui redditi di lavoro dipendente.
| Tipo di rapporto | Categoria reddituale | Primi 15.000 euro annui | Quota eccedente |
|---|---|---|---|
| Lavoro subordinato sportivo dilettantistico | Reddito di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) | Fuori dalla base imponibile | Tassazione ordinaria come lavoro dipendente, con ritenuta del sostituto |
| Collaborazione coordinata e continuativa | Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) | Fuori dalla base imponibile | Tassazione ordinaria della categoria |
| Lavoro autonomo sportivo | Reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) | Fuori dalla base imponibile | Tassazione ordinaria, con ritenuta ex art. 25 DPR 600/1973 |
L’effetto in busta paga: un esempio
Un tecnico assunto part time da una SSD dilettantistica, con retribuzione lorda annua di 20.000 euro e nessun altro rapporto sportivo nell’anno solare, si trova in questa situazione.
| Voce | Importo | Nota |
|---|---|---|
| Retribuzione lorda annua | 20.000 euro | Unico rapporto di lavoro sportivo dell’anno |
| Quota esclusa dalla base imponibile fiscale | 15.000 euro | Franchigia, non soglia: opera sul primo scaglione di compensi |
| Imponibile IRPEF | 5.000 euro | Tassato come reddito di lavoro dipendente |
| Quota esclusa dalla base imponibile previdenziale | 5.000 euro | Soglia contributiva autonoma rispetto a quella fiscale |
| Imponibile contributivo | 15.000 euro | Salve le regole di calcolo proprie della gestione previdenziale competente |
Due avvertenze operative. La prima: le due franchigie corrono in parallelo e non si compensano, quindi lo stesso rapporto genera un imponibile fiscale di 5.000 euro e uno contributivo di 15.000 euro, che vanno monitorati separatamente. La seconda: la quota fiscalmente esclusa non è un importo che sparisce dai documenti, ma va comunque esposta nella Certificazione Unica, che prevede campi dedicati ai compensi di lavoro sportivo. Le eventuali regole transitorie di calcolo della contribuzione per i lavoratori sportivi subordinati del dilettantismo vanno verificate sulla disciplina vigente nell’anno di riferimento, perché incidono sull’imponibile previdenziale e non su quello fiscale.
Sul fronte IRAP la soglia funziona in modo diverso
La circolare tocca anche il versante IRAP, dove opera un’esclusione dalla base imponibile fino a 85.000 euro annui. Attenzione al meccanismo, che non è lo stesso: quella dei 15.000 euro è una franchigia, e oltre il limite si tassa solo l’eccedenza; quella IRAP è una soglia secca. Se l’importo annuo la supera, concorre alla base imponibile per intero, non per la sola parte eccedente. Un compenso di 84.000 euro resta fuori, uno di 100.000 euro rientra tutto.
È il tipo di dettaglio che in fase di calcolo dell’acconto produce errori significativi, perché l’intuizione porta ad applicare a entrambe le grandezze la stessa logica della franchigia.
Plafond unico e autocertificazione, anche nel rapporto subordinato
La franchigia è unica e riferita al singolo lavoratore, non al singolo rapporto. Un tecnico che nello stesso anno solare lavori come dipendente per una società e come collaboratore per un’altra dispone di un solo plafond da 15.000 euro complessivi, e il superamento va gestito dal soggetto che eroga il compenso con cui la soglia viene oltrepassata.
Lo strumento che consente al sostituto d’imposta di orientarsi resta l’autocertificazione prevista dall’art. 36, comma 6-bis, del D.Lgs. 36/2021, con cui il lavoratore sportivo attesta all’atto del pagamento l’ammontare dei compensi già percepiti per prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Il datore di lavoro sportivo che applichi la franchigia senza acquisire e conservare quella dichiarazione si espone al rischio di una ritenuta insufficiente, con le conseguenze proprie del sostituto inadempiente. È una raccomandazione che vale anche quando il rapporto è subordinato e il lavoratore appare, a prima vista, monocommittente.
Quello che la circolare non dice
Il documento risolve il quesito principale ma non entra nei riflessi che l’esclusione produce sugli altri istituti del reddito di lavoro dipendente. Restano da chiarire il trattamento ai fini delle detrazioni per lavoro dipendente dell’art. 13 del TUIR, la determinazione della base per le addizionali regionale e comunale, il rilievo della quota esclusa ai fini della soglia per essere considerati fiscalmente a carico e il coordinamento con il conguaglio di fine anno quando il lavoratore ha più rapporti sportivi in corso.
In assenza di indicazioni espresse, la lettura coerente con il principio affermato dalla circolare è che ciò che non concorre alla base imponibile non rilevi neppure per gli istituti che su quella base si calcolano. Si tratta però di un’inferenza, non di una posizione dell’amministrazione: finché non arriva un chiarimento, conviene documentare in modo tracciabile il criterio adottato in busta paga e mantenerlo coerente per tutto il periodo d’imposta.
Un’ultima considerazione riguarda le annualità pregresse. Chi, seguendo la tesi restrittiva, ha assoggettato a tassazione l’intera retribuzione di un lavoratore sportivo subordinato può valutare i rimedi ordinari, dichiarazione integrativa a favore o istanza di rimborso, verificando prima i termini decadenziali applicabili al singolo periodo d’imposta.
I riferimenti normativi cambieranno dal 2027
Da tenere in agenda per l’aggiornamento della modulistica e delle circolari interne di studio: le disposizioni del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.Lgs. 117/2026, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027, e con esse cambierà la numerazione delle norme richiamate in questo articolo. I redditi di lavoro dipendente, oggi all’art. 49 del TUIR, saranno disciplinati dall’art. 51 del nuovo testo unico, i redditi assimilati dall’art. 52 e i redditi di lavoro autonomo, oggi all’art. 53, dall’art. 55. Sul versante della riscossione, la ritenuta sui compensi di lavoro autonomo dell’art. 25 del DPR 600/1973 confluirà nell’art. 38 del testo unico in materia di versamenti e riscossione approvato con D.Lgs. 33/2025.
Fino ad allora restano applicabili i riferimenti attuali, che sono quelli usati dalla circolare 7/E.