Semplificazione Certificazione Unica 2025 per forfettari ed ex minimi
Il caso particolare dei forfettari datori di lavoro
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda i contribuenti forfettari che rivestono il ruolo di datori di lavoro. Il regime forfettario, infatti, prevede che il contribuente non sia sostituto d’imposta, ad eccezione del caso in cui assuma dipendenti.
In questa situazione, il forfettario diventa a tutti gli effetti sostituto d’imposta e, quindi, è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica ai propri dipendenti entro il 16 marzo e a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
È utile ricordare che il regime forfettario decade nell’anno successivo se il costo del lavoro supera i 20.000 euro, come previsto dall’articolo 1, comma 54, lettera b) della Legge 190/2014. Questo aspetto è cruciale nella pianificazione fiscale del contribuente forfettario che intende assumere personale.
PUNTO CHIAVEAd esempio: L’architetto Verdi, in regime forfettario, ha assunto nel 2024 un collaboratore con un costo complessivo di 15.000 euro. Nel 2025 dovrà rilasciare la CU al dipendente e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo, pur mantenendo il proprio regime forfettario poiché non ha superato la soglia dei 20.000 euro.
I contribuenti in regime di vantaggio: una posizione particolare
I contribuenti che adottano ancora il regime di vantaggio (i cosiddetti “ex minimi”) meritano una trattazione separata, poiché la loro posizione differisce da quella dei forfettari sotto il profilo degli obblighi certificativi.
A differenza dei forfettari, i contribuenti in regime di vantaggio sono sostituti d’imposta, anche se non subiscono ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. Questo comporta che, se erogano compensi a soggetti per i quali è prevista la ritenuta d’acconto, devono rilasciare la relativa Certificazione Unica.
PUNTO CHIAVEAd esempio: Il dottor Neri, che applica il regime di vantaggio, nel 2024 ha pagato un compenso di 2.000 euro al proprio commercialista in regime ordinario, operando la ritenuta d’acconto. Nel 2025 dovrà rilasciare la CU al commercialista entro il 16 marzo e trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo.
Al contrario, se il contribuente in regime di vantaggio eroga compensi a un professionista che applica il regime forfettario o di vantaggio, non è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica, in virtù del nuovo comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998.
Il caso delle fatture emesse nel 2023 e pagate nel 2024
Consideriamo il seguente scenario pratico: un professionista in regime ordinario riceve una fattura cartacea da un contribuente forfetario datata 30 novembre 2023, ma la paga successivamente, il 15 gennaio 2024. Come deve comportarsi il professionista in regime ordinario riguardo alla Certificazione Unica?
La questione si complica poiché la fattura è stata emessa nel 2023 (quando vigeva ancora l’obbligo di certificazione), ma il pagamento è avvenuto nel 2024 (anno in cui l’obbligo è stato abolito).
L’elemento dirimente in questo caso è rappresentato dalla data di pagamento del compenso, che determina il periodo d’imposta di riferimento per l’emissione della Certificazione Unica. Poiché il compenso è stato corrisposto nel 2024 (anno in cui l’obbligo non sussiste più), si può ragionevolmente sostenere che il professionista in regime ordinario non sia tenuto a emettere la Certificazione Unica per tale compenso.
A supporto di questa interpretazione vi è anche un elemento tecnico: l’abrogazione del codice 24 nella Certificazione Unica 2025. Tale codice era specificamente destinato ai redditi di lavoro autonomo non soggetti a ritenuta corrisposti ai contribuenti in regime forfetario o di vantaggio. La sua eliminazione rende di fatto impossibile certificare correttamente tali compensi, confermando l’interpretazione che esclude l’obbligo di certificazione.
In sintesi
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IN SINTESI Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Adempimenti per i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio? A partire dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta non devono più rilasciare la Certificazione Unica (CU) per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio. Questo significa che non è più necessario consegnare la CU al percettore né trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. Qual è la base normativa di questa modifica? La riforma si basa sul Decreto Legislativo n. 1/2024, che ha introdotto il comma 6-septies all’articolo 4 del D.P.R. 322/1998, stabilendo l’esonero dall’obbligo certificativo per questi contribuenti. Quali sono le nuove scadenze per la trasmissione telematica della CU dal 2025? Il termine ordinario resta il 16 marzo (spostato al 17 marzo nel 2025 perché il 16 cade di domenica). Tuttavia, per le CU relative a redditi di lavoro autonomo abituale, la scadenza è il 31 marzo, mentre per le CU contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili nella precompilata, il termine è il 31 ottobre. L’esonero è totale o ci sono eccezioni? L’esonero riguarda solo i compensi professionali ordinari. Tuttavia, alcune somme, come le indennità (es. maternità), richiedono ancora la CU, secondo le istruzioni di compilazione del modello CU 2025. Come devono comportarsi i forfettari che sono anche datori di lavoro? Se un contribuente in regime forfettario assume dipendenti, diventa sostituto d’imposta e deve rilasciare la CU ai dipendenti entro il 16 marzo e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, se il costo del lavoro supera i 20.000 euro, il contribuente perderà il regime forfettario dall’anno successivo. I contribuenti in regime di vantaggio sono soggetti alle stesse regole dei forfettari? No, i contribuenti in regime di vantaggio sono sostituti d’imposta e devono rilasciare la CU se erogano compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Tuttavia, se i compensi sono destinati a soggetti in regime forfettario o di vantaggio, non è necessaria la CU. |
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