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Imprese, Bilancio & Società
Operazioni straordinarie
Imprese, Bilancio & Società Operazioni straordinarie
4 MIN LETTURA 04/09/2025

Scissione mediante scorporo: cronaca di una riforma attesa

Sintesi Operativa
Nel mondo delle operazioni straordinarie, l'introduzione della scissione mediante scorporo con il D.Lgs. 19/2023 era stata salutata come un'opzione strategica a lungo attesa.

Nel mondo delle operazioni straordinarie, l’introduzione della scissione mediante scorporo con il D.Lgs. 19/2023 era stata salutata come un’opzione strategica a lungo attesa. Tuttavia, la sua prima versione normativa presentava tali e tante criticità da renderla uno strumento tanto affascinante quanto imperfetto. Con il D.Lgs. 88/2025, il legislatore interviene in modo deciso, quasi chirurgico, per correggere il tiro, riscrivendo l’articolo 2506.1 del codice civile. L’obiettivo è chiaro: trasformare un’idea promettente in uno strumento di riorganizzazione aziendale finalmente completo e funzionale.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Scissione mediante scorporo: la riforma del 2025 (D.Lgs. 88/2025) amplia lo strumento: possibile scindere a favore di società già esistenti, non solo di nuova costituzione.
  • Totale trasferibilità dei beni: la scissa può scorporare tutto il patrimonio operativo, mantenendo solo la partecipazione nella beneficiaria (holding pura).
  • Semplificazioni: restano applicabili solo per scissione verso newco; con beneficiarie preesistenti tornano obblighi tradizionali (relazioni, perizia di stima).
  • Regime fiscale invariato: neutralità fiscale e valori fiscali invariati (D.Lgs. 192/2024 e art. 173 TUIR), ma servono aggiornamenti sulle regole per il riporto delle perdite nelle beneficiarie già operative.

Il correttivo del 2025: cosa cambia davvero con la riforma

Il D.Lgs. 88/2025 fa tabula rasa di queste incertezze, riscrivendo completamente il primo comma dell’art. 2506.1 c.c.. Le novità sono sostanziali e vanno nella direzione chiesta a gran voce dal mercato.

Viene inoltre cancellato il riferimento pleonastico alla “continuazione dell’attività”, un elemento che aveva generato solo confusione.

L’impatto sulle semplificazioni: procedure a doppio binario

L’apertura alle beneficiarie preesistenti ha una conseguenza diretta e logica: una rimodulazione del regime delle semplificazioni procedurali. La versione originaria della norma prevedeva un iter molto snello, esonerando l’operazione dalla redazione della  situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e della fondamentale perizia di stima dell’esperto indipendente.

La nuova disciplina (artt. 2506-bis e 2506-ter c.c.) crea un sistema a doppio binario. Le  massime semplificazioni restano valide, ma solo per il caso “base”: una scissione mediante scorporo a favore di una società di nuova costituzione, in cui tutte le quote della beneficiaria sono assegnate alla scissa. In questo scenario, non essendoci altri soci da tutelare, documenti come la determinazione del rapporto di cambio o la perizia di congruità non hanno ragione d’esistere.

Quando, invece, lo scorporo avviene a favore di una  beneficiaria preesistente (che potrebbe avere altri soci), la tutela di tutti gli stakeholder impone il ritorno alla disciplina ordinaria. Diventano quindi obbligatori tutti gli adempimenti previsti per le scissioni tradizionali, inclusa la perizia di stima, salvo che i soci non vi rinuncino all’unanimità.

Il capitolo fiscale: luci e ombre sull’articolo 173 TUIR

Sul fronte tributario, il D.Lgs. 192/2024 ha già tracciato le coordinate, integrando l’art. 173 del TUIR. I pilastri della disciplina sono chiari:

Tuttavia, proprio la riforma civilistica fa emergere un punto che richiederà un probabile “tagliando” normativo. L’attuale formulazione dell’art. 173 TUIR esclude l’applicazione alla scissione mediante scorporo delle regole sul  riporto delle perdite fiscali (il cosiddetto test di vitalità e del patrimonio netto, previsto dal comma 10). Come chiarito dalla Circolare n. 9/E/2010, questo test serve a evitare che società in perdita si “fondano” con società sane solo per utilizzare le perdite pregresse. L’esclusione aveva senso quando la beneficiaria era solo una  newCo, per definizione incapace di realizzare una compensazione intersoggettiva. Ora che la beneficiaria può essere una società preesistente e potenzialmente redditizia, questa esclusione non appare più giustificata e potrebbe richiedere un intervento correttivo del legislatore fiscale.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (04/09/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.