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Enti Sportivi & Terzo Settore
Lavoro sportivo
Enti Sportivi & Terzo Settore Lavoro sportivo
6 MIN LETTURA 29/04/2024

Rimborsi spese di trasferta: le nuove regole per volontari e lavoratori sportivi

Sintesi Operativa
La riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità riguardanti il trattamento dei rimborsi spese di trasferta per volontari e lavoratori del settore sportivo. La nuova normativa delinea una netta distinzione tra le prestazioni rese dai volontari, che operano gratuitamente fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e quelle svolte dai lavoratori sportivi dilettantistici remunerati, inquadrati con contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.

La riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità riguardanti il trattamento dei rimborsi spese di trasferta per volontari e lavoratori del settore sportivo. La nuova normativa delinea una netta distinzione tra le prestazioni rese dai volontari, che operano gratuitamente fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e quelle svolte dai lavoratori sportivi dilettantistici remunerati, inquadrati con contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell‘art. 25 del D.Lgs. 36/21.

Cosa si intende per trasferta?

Il concetto di trasferta differisce tra volontari e lavoratori sportivi:

Rimborso spese per i volontari sportivi

Le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo ed è possibile riconoscere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le trasferte fuori dal comune di residenza. Esistono tre diverse modalità, anche concorrenti, per la documentazione del rimborso:

Tutte le spese eccedenti tali limiti e criteri, in particolare i rimborsi forfettari, escludono la natura volontaristica della prestazione e comportano l‘obbligo di configurare un rapporto di lavoro remunerato.

Rimborso spese per i lavoratori sportivi

La disciplina fiscale delle trasferte dei lavoratori dipendenti e collaboratori è contenuta all’art. 51 del TUIR sulla determinazione del reddito da lavoro dipendente e assimilato.

Le spese di trasferta fuori dal comune sede di lavoro sono escluse dall‘imponibile fiscale entro i seguenti limiti giornalieri:

Tutte le spese eccedenti tali limiti o non adeguatamente documentate concorrono alla formazione del reddito e non sono considerate esenti.

Il rimborso spese di trasferta all‘interno del comune sede di lavoro concorre di regola alla formazione del reddito, con l’unica eccezione per le spese di trasporto giustificate da documenti provenienti dal vettore e dettagliate analiticamente dal lavoratore con nota a piè di lista.

Esempi pratici

Conclusione

La riforma del lavoro sportivo ha ridisegnato la disciplina dei rimborsi spese di trasferta, differenziando nettamente il trattamento applicabile ai volontari rispetto a quello previsto per i lavoratori sportivi. Mentre per i primi è possibile il solo ristoro delle spese effettivamente sostenute e documentate relative a trasferte fuori dal comune di residenza, per i secondi trovano applicazione i criteri e i limiti di esenzione fiscale stabiliti in generale per i redditi da lavoro dipendente e assimilato. Risulta quindi fondamentale inquadrare correttamente le diverse figure che operano nell‘ambito sportivo dilettantistico, al fine di individuare la disciplina dei rimborsi spese applicabile e di gestire in modo fiscalmente corretto tali erogazioni.


Domande e Risposte

D: Un volontario sportivo può ricevere rimborsi forfettari per le trasferte?
R: No, per i volontari sportivi sono ammessi esclusivamente rimborsi a piè di lista per le spese effettivamente sostenute e documentate relative a trasferte fuori dal comune di residenza. I rimborsi forfettari snaturano il carattere volontaristico della prestazione.

D: Quali sono i limiti di esenzione fiscale delle indennità di trasferta per i lavoratori sportivi?
R: Per le trasferte fuori dal comune sede di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito dei lavoratori sportivi le indennità di trasferta per vitto e alloggio fino a 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 euro all‘estero, nonché i rimborsi a piè di lista per spese di viaggio e trasporto.

D: Come devono essere documentate le spese di trasferta per i volontari sportivi?
R: I volontari sportivi devono presentare una nota spese con l’indicazione di luogo, data e motivo della trasferta, allegando i relativi documenti giustificativi (ricevute, fatture, biglietti, scontrini). In alternativa, possono ricevere un‘indennità chilometrica per l‘utilizzo del proprio veicolo, quantificata in base alle tabelle ACI o ai parametri deliberati dal sodalizio sportivo. Il correttivo-bis, non ancora definitivo, dovrebbe prevedere anche la possibilità di autocertificazione per spese non superiori a 150 euro mensili.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (29/04/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.