Riforma IVA 2025 per ASD e SSD: analisi dei nuovi adempimenti https://www.studiopizzano.it/riforma-iva-2025-per-asd-e-ssd-analisi-dei-nuovi-adempimenti/ |
A partire dal 1° gennaio 2025, il panorama fiscale per le attività sportive dilettantistiche in Italia subirà una trasformazione radicale. Il cambiamento più significativo riguarda il trattamento IVA di queste prestazioni, che passeranno da un regime di esclusione a uno di esenzione. Questa modifica, benchè possa sembrare solo terminologica, di fatto avrà un impatto considerevole sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), comportando nuovi adempimenti fiscali e amministrativi Di seguito faremo un ripasso normativo ed un riepilogo di tutte le implicazioni pratiche in termini di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, sia per gli Enti sportivi in regime ordinario che per i più "fortunati" in regime legge 398/91.
Il quadro normativo che regola il trattamento IVA delle attività sportive dilettantistiche sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Le modifiche in atto sono il risultato di un complesso processo di adeguamento alla normativa comunitaria, avviato in seguito a una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nel 2010 nei confronti dell'Italia.
Il cuore della riforma risiede nella modifica degli articoli 4 e 10 del DPR 633/72, che entrerà in vigore dal 01.01.2025. Queste modifiche comporteranno:
Questa nuova formulazione mira a risolvere le contestazioni mosse in sede comunitaria, trasformando le operazioni da "fuori campo IVA" a "ee", ed estendendo l'esenzione a tutti coloro che praticano lo sport, non solo ai soci e tesserati.
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In attesa dell'entrata in vigore delle modifiche sopra citate, il legislatore ha introdotto l'art. 36-bis del DL 75/2023, convertito dalla legge 112 del 10/8/2023. Questa norma, in vigore dal 17 agosto 2023, stabilisce che: "Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto."
Il secondo comma dell'art. 36-bis introduce inoltre una norma di interpretazione autentica, stabilendo che le prestazioni didattiche e formative rese prima dell'entrata in vigore della legge di conversione si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 10, primo comma, numero 20, del DPR 633/72. Questa disposizione mira a sanare eventuali contenziosi relativi al passato.
Il quadro normativo si completa con il mantenimento, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni dell'art. 4, comma 4, del DPR 633/72, che pone le prestazioni sportive dilettantistiche fuori dal campo di applicazione dell'IVA, sia per le ASD che per le SSD. Questo è stato chiarito dal Decreto Omnibus (D.L. n. 113 del 9 agosto 2024), che ha dissipato i dubbi sulla possibile applicazione anticipata del nuovo regime.
Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA per le prestazioni di servizi legate all'attività sportiva dilettantistica comporta una serie di cambiamenti significativi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD).
La nuova normativa estende l'esenzione IVA a tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, non limitandosi più solo ai soci e tesserati. Questo ampliamento include potenzialmente anche i servizi offerti a clienti occasionali o non tesserati. Ciò significa che sia le prestazioni verso soci e tesserati che le prestazioni verso non soci/tesserati diventano esenti IVA e non più fuori campo iva o con iva 22% in caso di attività commerciale.
Le principali operazioni degli enti associativi che beneficeranno dell'esenzione IVA sono:
È importante notare che ci sono ancora alcune incertezze interpretative riguardo all'esatta definizione di "prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport", che richiederanno chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA comporta significativi cambiamenti negli obblighi di fatturazione per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) a partire dal 1° gennaio 2025.
Con il nuovo regime, le ASD e SSD saranno tenute a emettere fattura per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese alle persone che esercitano lo sport, inclusi i servizi didattici e formativi. Questo obbligo si applica sia per le prestazioni rese a soci e tesserati, sia per quelle fornite a clienti occasionali o non tesserati.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico. La fattura elettronica deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.
Per le associazioni che adottano il regime forfettario della Legge 398/91, rimane l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni diverse da sponsorizzazioni e pubblicità.
La fattura elettronica dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa IVA, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
È importante sottolineare che l'adozione di sistemi di fatturazione elettronica richiede un adeguamento tecnologico e formativo del personale amministrativo. Le associazioni dovranno dotarsi di software adeguati e assicurarsi che il personale sia adeguatamente formato per gestire il nuovo sistema di fatturazione.
Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA comporta significativi cambiamenti anche per quanto riguarda gli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) a partire dal 1° gennaio 2025.
Con il nuovo regime di esenzione IVA, le ASD e SSD saranno tenute, in linea generale, a certificare i corrispettivi ricevuti per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport. Questo obbligo si concretizza nella memorizzazione elettronica e nella trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.
Per adempiere a questo obbligo, le associazioni dovranno dotarsi di un registratore telematico o utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, quando molte associazioni potevano limitarsi a rilasciare semplici ricevute cartacee.
Tuttavia, è importante sottolineare che esistono alcune situazioni in cui le ASD e SSD possono essere esonerate dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
Per la maggior parte delle ASD e SSD, il regime 398/91 continua a rappresentare la soluzione più vantaggiosa e semplice dal punto di vista gestionale, anche nel nuovo contesto di esenzione IVA.
Per gli Enti sportivi che hanno optato per il regime agevolato della Legge 398/91, il passaggio all'esenzione IVA non dovrebbe comportare particolari problematiche. Infatti, questo regime prevede già una forfetizzazione dell'IVA da versare e un esonero da diversi adempimenti contabili e fiscali. Pertanto, le ASD e SSD in regime 398/91 continueranno a beneficiare di:
È importante sottolineare che il regime 398/91 rimane applicabile anche alle nuove operazioni esenti che vengono ora ricomprese nel limite dei entrate/ricavi commerciali per la verifica del non superamento della soglia di 400.000 euro annui.
Il passaggio al regime di esenzione IVA per le prestazioni sportive dilettantistiche comporta una serie di nuovi adempimenti contabili e dichiarativi per le ASD e SSD. Tuttavia, è importante sottolineare che l'entità di questi adempimenti può variare significativamente in base al regime fiscale adottato dall'ente.
In linea generale, dal 1.1.2025, con il passaggio delle prestazioni sportive da escluse a esenti IVA, molte ASD potrebbero essere tenute ad aprire la partita IVA. Tuttavia, questa non è una regola assoluta. Le ASD che che percepiscono esclusivamente le quote associative da parte dei proprio associati potrebbero continuare a operare con il solo codice fiscale.
Le ASD che hanno anche introiti derivanti da sponsorizzazioni o pubblicità e che prestano servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, saranno invece tenute ad aprire la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2025.
In merito si rende opportuno attendere chiarimenti ufficiali dall'Agenzia delle Entrate prima di procedere all'apertura della partita IVA, soprattutto per le ASD di minori dimensioni.
Le operazioni esenti dovranno essere registrate nei libri contabili IVA, in particolare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al precedente regime di esclusione, dove spesso non era necessaria alcuna registrazione ai fini IVA.
Per le ASD e SSD che adottano il regime forfettario della Legge 398/91, permane l'esonero dagli obblighi di registrazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione e pubblicità.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche saranno tenute a effettuare le liquidazioni periodiche IVA (modelli Li.Pe.), anche se, trattandosi di operazioni esenti, non ci sarà imposta da versare.
Questo adempimento non è richiesto per i soggetti in regime 398/91.
La presentazione della dichiarazione IVA annuale diventa obbligatoria, includendo le operazioni esenti nel volume d'affari. Questo potrebbe influenzare vari aspetti fiscali, come la determinazione del pro-rata di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
Anche in questo caso, i soggetti in regime 398/91 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA.
È possibile optare per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/72. Tuttavia, l'applicabilità di questa dispensa alle nuove operazioni esenti introdotte dall'art. 36-bis del DL 75/2023 non è del tutto pacifica e richiede chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, anche qualora fosse applicabile, la dispensa presenta alcune criticità:
In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, si consiglia di valutare attentamente l'adozione della dispensa, considerando che potrebbe non garantire una completa esenzione dagli adempimenti IVA come invece avviene con il regime 398/91.
Di seguito proponiamo le principali novità prima e dopo la riforma in materia di IVA per le attività sportive dilettantistiche:
Aspetto | Fino al 31/12/2024 | Dal 1/1/2025 | ASD/SSD in regime 398 |
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Regime IVA per prestazioni a soci/tesserati | Fuori campo IVA (art. 4 DPR 633/72) | Esenti IVA (nuovo art. 10 DPR 633/72) | Esenti IVA (nuovo art. 10 DPR 633/72) |
Regime IVA per prestazioni a non soci/tesserati | Imponibili IVA | Esenti IVA (nuovo art. 10 DPR 633/72) | Esenti IVA (nuovo art. 10 DPR 633/72) |
Obbligo di fatturazione elettronica | No per ASD/SSD in regime 398/91 | Sì, salvo esoneri specifici | Esonero, tranne per sponsorizzazioni e pubblicità |
Attribuzione partita IVA | Non necessaria se solo introiti da operazioni istituzionali (da soci/tesserati) | Necessaria per chi ha corrispettivi specifici, oltre alle quote associative | Esonero, se solo introiti da quote associative. In attesa di chiarimenti AdE |
Registrazione operazioni | Non richiesta per operazioni fuori campo | Richiesta per operazioni esenti | Solo per sponsorizzazioni e pubblicità |
Dichiarazione IVA | Non richiesta per regime 398/91 | Richiesta, salvo regime 398/91 | Esonero |
Dispensa adempimenti per operazioni esenti | Non applicabile | Potenzialmente applicabile | Non necessaria |
Limite ricavi commerciali | 400.000 euro | 400.000 euro (include corrispettivi esenti) | 400.000 euro (include corrispettivi esenti) |
Certificazione dei corrispettivi | Esonero | Obbligo di certificazione (registratori telematici o procedure alternative), salvo esoneri specifici | Esonero |
Il passaggio dal regime di non imponibilità a quello di esenzione IVA per le prestazioni sportive dilettantistiche rappresenta un cambiamento significativo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Alla luce di quanto analizzato, possiamo trarre alcune conclusioni e fornire alcuni consigli operativi:
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Studio Pizzano - Dottore Commercialista Commercialista e revisore legale |