Ricavi delle vendite e delle prestazioni: la voce A1 del bilancio
Guida operativa alla prima e più corposa voce del valore della produzione, tra regole civilistiche, disciplina fiscale e principio contabile OIC 34
La voce A1 del conto economico raccoglie i ricavi delle vendite e delle prestazioni, cioè il cuore dell’attività caratteristica di un’impresa. È la voce che, più di ogni altra, racconta quanto un’azienda incassa (o matura il diritto a incassare) vendendo prodotti, merci o servizi. Le regole per iscriverla correttamente intrecciano il codice civile, il Tuir e, dal 2024, il nuovo principio contabile OIC 34. A queste si è aggiunto nel 2025 un decreto di coordinamento fiscale che sta ancora generando dibattito tra gli addetti ai lavori.
Che cosa comprende la voce A1
Nella voce A1 confluiscono i ricavi derivanti dall’attività ordinaria dell’impresa, limitatamente alla parte che ha natura caratteristica: vendite di beni e prestazioni di servizi. L’espressione “valore della produzione” va intesa in senso ampio, riferita non solo alle imprese industriali ma anche a quelle commerciali e di servizi. Rientrano tipicamente in questa voce i ricavi da vendita di merci, prodotti finiti, semilavorati e materie prime, i corrispettivi per prestazioni di servizi, i canoni di locazione attiva di immobili strumentali quando rappresentano attività caratteristica, i ricavi da noleggio e le provvigioni attive, quando l’intermediazione costituisce l’oggetto principale dell’impresa.
Il codice civile non impone una suddivisione per categorie omogenee di ricavi all’interno della voce A1, ma se questa informazione è significativa per la comprensione del bilancio va comunque riportata in nota integrativa, con riferimento alle categorie di attività e alle aree geografiche in cui opera l’impresa.
Competenza e indicazione al netto: le regole del codice civile
Due articoli del codice civile governano l’iscrizione dei ricavi in A1. Ai sensi dell’art. 2423-bis c.c., i ricavi vanno indicati nel rispetto del principio di competenza economica, indipendentemente dal momento dell’incasso: conta quando la vendita o la prestazione si è compiuta, non quando arriva il bonifico del cliente. Secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis c.c., invece, i ricavi devono essere esposti al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e delle imposte direttamente collegate alla vendita, come le imposte di fabbricazione.
Lo stesso art. 2425-bis stabilisce che i ricavi in valuta estera vanno determinati al cambio corrente alla data in cui l’operazione si perfeziona, e che i proventi da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (comprese le differenze tra prezzo a termine e prezzo a pronti) devono essere rilevati per competenza, quota per quota.
La nozione fiscale di ricavo negli artt. 57 e 85 del Tuir
Sul fronte fiscale, gli artt. 57 e 85 del D.P.R. 917/1986 offrono una definizione di ricavo più ampia di quella contabile, con regole specifiche per ciascuna fattispecie. Costituiscono ricavi, tra l’altro:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, esclusi i beni strumentali;
- i corrispettivi delle cessioni di azioni, quote, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non sono iscritti come tali in bilancio.
Un caso particolare riguarda le indennità. Sono considerate ricavi le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni le cui cessioni generano normalmente corrispettivi (tipicamente le merci). Le indennità che risarciscono danni diversi, invece, si qualificano come sopravvenienze attive e vanno collocate altrove nel conto economico, non in A1.
La ditta Tessuti Marino Srl subisce un allagamento del magazzino che danneggia un lotto di stoffe pronte per la vendita, del valore di 8.400 euro. La compagnia assicurativa liquida un indennizzo di pari importo. Poiché il danno riguarda beni-merce la cui cessione avrebbe generato ricavi ordinari, l’indennizzo va contabilizzato in dare di Banca c/c e in avere della voce A1 (sottoconto “Indennizzi sulla produzione”), per 8.400 euro. Se invece l’assicurazione avesse risarcito, ad esempio, un danno all’immagine dell’azienda, la stessa somma sarebbe stata rilevata come sopravvenienza attiva, fuori dalla voce A1.
Sconti, resi, abbuoni e premi: le rettifiche di A1
Le rettifiche in diminuzione delle vendite sono componenti negativi di reddito che riducono ricavi già rilevati. Si tratta di variazioni facoltative per il venditore: se questi decide di esercitarle, per l’acquirente sorge invece l’obbligo di eseguire la corrispondente rettifica in diminuzione dei propri costi. Le cause più frequenti sono resi per merce difettosa o non conforme all’ordine, errori di fatturazione, abbuoni qualitativi o quantitativi, ribassi e premi.
Quando un cliente restituisce la merce per differenze di qualità o quantità rispetto a quanto pattuito, il venditore ha facoltà di emettere una nota di accredito. Al termine dell’esercizio è inoltre possibile stanziare un accantonamento per premi da erogare, calcolato su basi oggettive (ad esempio sulle vendite già effettuate nell’anno): l’importo va scomputato direttamente dalla voce A1. Sul piano IVA, i premi di quantità concessi al raggiungimento di un certo volume di acquisti scontano la stessa aliquota dei beni cui si riferiscono, mentre i premi di fedeltà corrisposti in denaro, senza che il cliente assuma alcun obbligo, restano fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
Va infine ricordato che, secondo quanto chiarito dalla prassi (circolare 25/E del 1979), le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, anche se concordate dopo la contrattazione originaria, non sono mai equiparabili a cessioni gratuite: sono sempre collegate a un’operazione commerciale, a differenza degli omaggi puri e semplici.
Falegnameria Corte Alta Srl vende a un cliente 40 sedie a 45 euro cadauna più IVA al 22%, per un totale fattura di 2.196 euro (1.800 + 396 di IVA). Il cliente ne restituisce 6 per un difetto di verniciatura. Il venditore emette nota di accredito per 329,40 euro (270 euro di merce più 59,40 di IVA), con contropartita in dare della voce A1 “Resi su vendite” per 270 euro. Il ricavo netto della fornitura resta quindi pari a 1.530 euro (1.800 – 270).
Provvigioni attive e noleggi: quando restano in A1
Non sempre un provento da intermediazione o da noleggio finisce automaticamente in A1. Secondo l’OIC 12, le provvigioni attive percepite da un agente vanno rilevate nella voce A1 solo se rappresentano ricavi propri dell’attività caratteristica dell’impresa. Se invece l’attività di intermediazione è meramente accessoria rispetto a quella effettivamente esercitata, le stesse provvigioni confluiscono nella voce A5, “Altri ricavi e proventi”.
Lo stesso criterio vale per i canoni di noleggio attivo: chi noleggia veicoli o attrezzature come oggetto tipico della propria attività li rileva in A1; chi lo fa in via occasionale o accessoria li colloca in A5. In entrambi i casi, se i canoni sono stati incassati anticipatamente rispetto al periodo di competenza, in chiusura d’esercizio occorre stornare la quota non di competenza tramite un risconto passivo.
Autoconsumo, assegnazione ai soci e valore normale
Quando l’imprenditore preleva beni per uso personale o li assegna ai soci al di fuori di una vendita ordinaria, quei beni vanno comunque valorizzati come ricavi, al loro valore normale: il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza, allo stesso stadio di commercializzazione e nel medesimo contesto di tempo e luogo. Diverso è il trattamento delle prestazioni di servizi gratuite: non generano ricavi imponibili, ma i relativi costi diventano indeducibili.
La società Ceramiche del Borgo Srl assegna ai suoi tre soci, in parti uguali, un lotto di piastrelle il cui valore normale complessivo è 9.000 euro più IVA al 22% (1.980 euro), per un totale di 10.980 euro. La scrittura movimenta i conti “Socio c/prelievi” per 3.660 euro ciascuno, in contropartita della voce A1 “Merci c/vendite” per 9.000 euro e di IVA c/vendite per 1.980 euro. Il ricavo di 9.000 euro concorre alla formazione del valore della produzione dell’esercizio esattamente come una vendita a terzi.
Il contratto rent to buy e i suoi riflessi in A1
Il rent to buy è una fattispecie contrattuale composita: unisce una locazione operativa, un preliminare di compravendita (con obbligo unilaterale del proprietario e facoltà di acquisto per il conduttore) e, se e quando l’opzione viene esercitata, una vera cessione. Finché il conduttore non esercita l’opzione, l’unico negozio giuridicamente rilevante resta la locazione: i canoni concorrono alla formazione del reddito imponibile pro-rata temporis, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del Tuir.
Sul piano contabile, la quota dei canoni imputabile al godimento dell’immobile va rilevata in A1 come locazione attiva (se l’attività di locazione è caratteristica per il locatore), mentre la quota imputata ad acconto sul prezzo finale resta sospesa tra i debiti, senza transitare da conto economico fino al momento del riscatto. Quando il conduttore esercita l’opzione di acquisto e si perfeziona il trasferimento della proprietà, emerge un componente di reddito pari alla differenza tra il prezzo di cessione pattuito e il costo fiscale dell’immobile, da rilevare in A1 come ricavo da cessione.
La rilevazione dei ricavi secondo il principio contabile OIC 34
Dal 1° gennaio 2024 si applica il nuovo OIC 34 “Ricavi”, che ha riscritto in modo organico i criteri di rilevazione iniziale del ricavo. Il principio riguarda tutte le società che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile, comprese quelle in forma abbreviata e le micro-imprese, e si applica a ogni transazione che comporti l’iscrizione di ricavi da vendita di beni o prestazione di servizi, indipendentemente dalla voce di conto economico in cui confluiscono. Restano fuori dal perimetro dell’OIC 34 i ricavi da lavori in corso su ordinazione, le cessioni d’azienda, i fitti attivi e le operazioni prive di finalità di compravendita.
La rilevazione iniziale del ricavo si fonda su quattro elementi: il prezzo complessivo del contratto, le unità elementari di contabilizzazione, i corrispettivi variabili e l’eventuale diritto di reso riconosciuto al cliente.
Le unità elementari di contabilizzazione
Quando un contratto promette al cliente più beni o servizi distinti, ciascuno va trattato come unità elementare separata, salvo che siano tra loro integrati o interdipendenti. Il prezzo complessivo va poi allocato a ogni unità in proporzione al rispettivo prezzo di vendita; se manca un prezzo contrattualmente definito, si può stimare con il metodo dei prezzi di mercato, quello dei costi attesi più margine, oppure per differenza residuale.
Impianti Solari Meridione Srl vende un impianto fotovoltaico industriale a 180.000 euro, comprensivo di due anni di manutenzione gratuita. Il listino interno valorizza l’impianto da solo a 168.000 euro e il pacchetto di manutenzione biennale a 12.000 euro (6.000 euro per annualità). In bilancio ordinario, alla vendita si rileva un credito di 180.000 euro, un ricavo in A1 di 168.000 euro per l’impianto e un risconto passivo di 12.000 euro; negli esercizi successivi il risconto si libera per 6.000 euro all’anno, con imputazione a ricavi da prestazioni di servizi man mano che la manutenzione viene erogata. Una micro-impresa, in alternativa, potrebbe rilevare l’intero corrispettivo di 180.000 euro come ricavo unico e accantonare a fondo rischi il costo stimato dell’assistenza da erogare.
Corrispettivi variabili e diritto di reso
Sconti, abbuoni, penalità e resi attesi riducono il ricavo iscritto in base alla miglior stima possibile, utilizzando il metodo della media ponderata dei possibili importi oppure quello dell’importo più probabile, a seconda di quale meglio approssima il risultato atteso. Quando il venditore riconosce al cliente un diritto di reso, il ricavo va rilevato al lordo solo se esiste ragionevole certezza che il bene non sarà restituito; in caso contrario occorre stimare la quota di vendite che rientrerà, riducendo il ricavo e iscrivendo un fondo rischi per i rimborsi futuri, oltre a una voce separata di rimanenze per il valore dei beni che si prevede di riavere indietro.
Calzature Nord Est Srl vende 3.000 paia di scarpe a un rivenditore online, a 40 euro cadauna (120.000 euro totali), con diritto di reso entro 90 giorni. Il costo medio unitario è 26 euro. Sulla base dello storico, l’azienda stima che il 4% dei prodotti (120 paia, per 4.800 euro) verrà restituito. Il ricavo di 120.000 euro viene quindi ridotto di 4.800 euro, con contropartita in un fondo rischi per resi attesi, e il costo dei beni che si prevede di riavere indietro (120 paia x 26 euro = 3.120 euro) viene stornato dalla variazione delle rimanenze e riclassificato in una voce separata dell’attivo circolante, in attesa dell’effettivo reso.
Il coordinamento fiscale del D.M. 27 giugno 2025 e le novità 2026
Con il D.M. 27 giugno 2025 il Ministero dell’Economia ha definito le disposizioni di coordinamento fiscale tra le nuove regole contabili dell’OIC 34 e le basi imponibili Ires e Irap, intervenendo anche sulle modifiche apportate a OIC 16 e OIC 31 in materia di obblighi di smantellamento e ripristino dei cespiti. Il principio guida è quello della derivazione rafforzata: dove il decreto non dispone diversamente, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dall’OIC 34 assumono piena rilevanza fiscale, anche in deroga alle disposizioni ordinarie del Tuir.
Assumono così rilevanza fiscale diretta, tra l’altro, gli sconti e gli abbuoni (anche se determinati su base statistica), le operazioni a premio collegate a sconti sui prodotti ceduti, la segmentazione o il raggruppamento dei contratti in unità elementari. Fa eccezione la disciplina delle penalità contrattuali e degli accantonamenti per resi stimati per massa, che restano qualificati fiscalmente come accantonamenti ai sensi dell’art. 107 del Tuir: sono quindi indeducibili al momento della rilevazione contabile e diventano deducibili solo quando l’importo si consolida con certezza e determinabilità oggettiva.
| Fenomeno | Rilevanza fiscale |
|---|---|
| Sconti, abbuoni, resi stimati su base statistica | Rilevanza fiscale diretta (derivazione rafforzata) |
| Segmentazione o raggruppamento dei contratti | Rilevanza fiscale diretta |
| Penalità contrattuali stimate | Indeducibili fino a quando diventano certe e determinabili (art. 107 Tuir) |
| Fondo per resi stimati per massa | Indeducibile fino al momento dell’effettivo reso (art. 107, comma 4, Tuir) |
| Costi di ottenimento del contratto capitalizzati | Deducibili per quote secondo l’art. 108, comma 1, Tuir |
Nella prima metà del 2026 il dibattito tecnico su questo decreto si è intensificato. Assonime, con la circolare n. 13 del 28 aprile 2026, ha esaminato in dettaglio le disposizioni fiscali su ricavi e costi di smantellamento e ripristino, segnalando alcune criticità operative: in particolare, per i costi di attualizzazione dei fondi legati agli obblighi di ripristino dei siti, il decreto introduce un regime di sostanziale doppio binario, poiché le quote imputate a conto economico per il trascorrere del tempo restano indeducibili fino a quando non acquisiscono certezza e oggettiva determinabilità. Le imprese interessate da operazioni di smantellamento, ripristino o da contratti articolati su più unità elementari dovrebbero quindi monitorare gli sviluppi della prassi, poiché il tema resta aperto anche dopo l’entrata in vigore del decreto.
Un caso pratico riepilogativo
Per fissare i concetti, si consideri Manifattura Tessile Colli Srl, che nel corso dell’esercizio realizza le seguenti operazioni: vendita di tessuti per 85.000 euro, prestazioni di confezionamento per conto terzi per 22.000 euro, un reso di merce per 1.200 euro, uno stanziamento per premio quantità a fine anno di 2.500 euro e provvigioni attive da un’attività di intermediazione commerciale accessoria (quindi non caratteristica) per 3.000 euro. In A1 confluiranno: 85.000 euro di vendite, 22.000 euro di prestazioni di servizi, al netto di 1.200 euro di resi e 2.500 euro di premi da erogare. Il ricavo netto della voce A1 sarà quindi pari a 103.300 euro (85.000 + 22.000 – 1.200 – 2.500), mentre le provvigioni attive di 3.000 euro, non essendo attività caratteristica, andranno correttamente iscritte in A5 e non in A1.
Perché una corretta classificazione in A1 è importante
Una collocazione precisa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni in A1, distinta da altre voci del valore della produzione come A5, non è un mero esercizio formale: incide sulla lettura degli indicatori di redditività operativa, sulla trasparenza verso banche e investitori e sulla corretta determinazione della base imponibile Irap, che si costruisce proprio a partire dal valore della produzione netto. Un errore di classificazione, ad esempio confondendo un ricavo accessorio con uno caratteristico, altera il quadro reddituale che il bilancio è chiamato a rappresentare in modo veritiero e corretto secondo l’art. 2423 c.c.