Regolarizzazione degli aiuti di Stato 2021 non registrati nell'RNA: nuove modalità operative dell'Agenzia delle Entrate https://www.studiopizzano.it/regolarizzazione-degli-aiuti-di-stato-2021-non-registrati-nellrna-nuove-modalita-operative-dellagenzia-delle-entrate/ |
L'Agenzia delle Entrate ha disciplinato, con provvedimento n. 244832 del 5 giugno 2025, le modalità operative finalizzate alla promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e aiuti in regime "de minimis" che risultano non registrati nei registri RNA, SIAN e SIPA per il periodo d'imposta 2021. L'intervento normativo si configura come strumento di compliance volontaria nell'ambito della complessa architettura disciplinare degli aiuti di Stato, introducendo meccanismi procedurali innovativi per la risoluzione delle anomalie registrative.
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La disciplina degli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" trova la propria base giuridica nell'articolo 52 della Legge 234/2012 e nell'articolo 10 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017 n. 115. Tale normativa prevede un meccanismo di registrazione ex post che presenta caratteristiche peculiari rispetto alla tradizionale procedura di concessione degli aiuti di Stato.
Gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici si caratterizzano per una procedura di concessione che inverte il tradizionale rapporto temporale tra fruizione e registrazione:
Il meccanismo procedurale prevede che:
L'applicazione pratica di tale meccanismo ha evidenziato molteplici profili di criticità:
Criticità applicative ricorrenti:
L'Amministrazione finanziaria procede alla trasmissione di comunicazioni specifiche ai contribuenti interessati, secondo modalità che garantiscono certezza del recapito e tracciabilità dell'adempimento.
Le comunicazioni vengono trasmesse al domicilio digitale dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del D.L. 185/2008 e dell'articolo 5, comma 1, del D.L. 179/2012. In via sussidiaria, in caso di mancanza di domicilio digitale valido o di mancato recapito, la trasmissione avviene tramite servizio postale ordinario.
Parallelamente, la documentazione rimane consultabile nella sezione "L'Agenzia scrive" - "Comunicazioni relative all'invito alla compliance" del cassetto fiscale del contribuente.
Le comunicazioni contengono gli elementi informativi essenziali per l'identificazione dell'anomalia e la sua correzione:
Una delle principali criticità applicative riguarda l'utilizzo improprio del codice residuale 999 nel campo "Codice aiuto" del prospetto "Aiuti di Stato". Tale codice presenta caratteristiche di residualità che ne limitano l'ambito applicativo.
Il codice 999 è utilizzabile esclusivamente per aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato" allegata alle istruzioni ministeriali. L'utilizzo di tale codice presuppone quindi:
L'analisi della prassi applicativa ha evidenziato due principali tipologie di utilizzo improprio:
Prima fattispecie: utilizzo per aiuti di altre amministrazioni o agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato
In tale ipotesi, il contribuente viene invitato a verificare, nelle future dichiarazioni e con l'ausilio delle relative istruzioni, l'effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999. La correzione non richiede dichiarazione integrativa ma comporta l'adeguamento delle future comunicazioni.
Seconda fattispecie: utilizzo per aiuti già presenti nella Tabella codici
Quando il codice 999 è stato utilizzato per un aiuto già codificato nella tabella ufficiale, il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con il codice specifico previsto dalla normativa.
Oltre alle problematiche relative al codice aiuto, sono state rilevate frequenti anomalie nella compilazione dei campi descrittivi del prospetto "Aiuti di Stato".
L'esperienza applicativa ha evidenziato criticità nella compilazione di:
Per tali tipologie di errori, il contribuente può procedere alla regolarizzazione attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa recante i dati corretti. La procedura non comporta l'applicazione di sanzioni sostanziali, configurandosi come mero adeguamento formale.
Successivamente alla regolarizzazione, l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione degli aiuti nei registri RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Particolare rilevanza assume la fattispecie in cui la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori formali di compilazione ma a illegittima fruizione dell'agevolazione.
L'obbligo di restituzione sorge quando:
Il contribuente che si trovi in tale situazione deve procedere a:
Il sistema sanzionatorio prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 471/1997, con la possibilità di beneficiare della riduzione per ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024.
Tale previsione incentiva la collaborazione del contribuente e favorisce la risoluzione consensuale delle controversie, in linea con i principi di proporzionalità e gradualità dell'azione amministrativa.
Il provvedimento disciplina le modalità attraverso cui il contribuente può interagire con l'Agenzia delle Entrate per la risoluzione delle anomalie rilevate.
Il contribuente può avvalersi, per le comunicazioni con l'Amministrazione, anche degli intermediari abilitati ex articolo 3, comma 3, del DPR 322/98, estendendo così le possibilità operative per i professionisti del settore.
Le finalità delle comunicazioni includono:
Il provvedimento precisa che la casella PEC utilizzata per l'invio delle comunicazioni non è abilitata alla ricezione di messaggi in entrata, escludendo quindi la possibilità di risposta diretta. Le modalità specifiche per l'invio delle comunicazioni vengono indicate nella stessa comunicazione ricevuta dal contribuente.
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