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Regime forfetario
Lavoro & Professioni Regime forfetario
4 MIN LETTURA 20/09/2025

Regime forfettario: verifica della soglia per attività multiple

Sintesi Operativa
Il sistema fiscale agevolato continua a rappresentare una valida opzione per le piccole realtà imprenditoriali, seppur con alcune criticità emergenti nel regime forfettario che richiedono attenta valutazione. La questione della soglia degli 85.000 euro assume carattere cruciale, specialmente quando si tratta di soggetti che gestiscono attività diverse, ciascuna contraddistinta da specifiche codifiche Ateco. Il regime forfettario prevede una soglia unica di 85.000 € di ricavi annui, da verificare sommando tutte le attività anche se con codici Ateco e coefficienti diversi.
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Il sistema fiscale agevolato continua a rappresentare una valida opzione per le piccole realtà imprenditoriali, seppur con alcune criticità emergenti nel regime forfettario che richiedono attenta valutazione. La questione della soglia degli 85.000 euro assume carattere cruciale, specialmente quando si tratta di soggetti che gestiscono attività diverse, ciascuna contraddistinta da specifiche codifiche Ateco.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Il regime forfettario prevede una soglia unica di 85.000 € di ricavi annui, da verificare sommando tutte le attività anche se con codici Ateco e coefficienti diversi.
  • I coefficienti di redditività variano per settore: attenzione a compilare righi distinti per attività con coefficienti diversi.
  • I nuovi codici Ateco 2025 sono attivi solo per l’indicazione nel modello, ma i coefficienti restano quelli legati alla classificazione 2007 finché non aggiornati.
  • Si applica il principio di cassa: rilevano solo i ricavi incassati nell’anno, non quelli solo fatturati.
  • Se si superano gli 85.000 € ma si resta sotto i 100.000 €, si mantiene il regime fino a fine anno e poi si esce; sopra i 100.000 € si esce subito e si applica l’IVA.

Dinamica della soglia unica nel panorama fiscale attuale

La normativa attuale – si consideri l’articolo 1, comma 54 della legge 190/2014 – stabilisce che il limite per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario sia fissato a 85.000 euro annui, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata. Una modifica questa, introdotta dalla legge di bilancio 2023, che ha unificato i precedenti limiti differenziati per settore.

Nella prassi operativa, tuttavia, si osserva frequentemente come i contribuenti titolari di partite Iva con attività eterogenee si trovino di fronte a scenari complessi. Il principio che regola tali situazioni risulta chiaro: quando un soggetto svolge contemporaneamente più attività caratterizzate da codici Ateco diversi, la verifica del rispetto della soglia deve considerare la somma complessiva dei ricavi derivanti dalle diverse attività.

Coefficienti di redditività per tipologia di attività

La determinazione del reddito imponibile continua ad avvenire attraverso l’applicazione dei coefficienti forfettari, che variano significativamente a seconda del settore:

Meccanismo di verifica per attività plurime

Nell’esperienza applicativa emerge come aspetto spesso trascurato la corretta modalità di verifica quando si gestiscono attività appartenenti a gruppi distinti. Si pensi, ad esempio, a un contribuente che svolge simultaneamente attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e attività di commercio ambulante di carne: entrambe le attività, pur appartenendo allo stesso coefficiente di redditività, devono essere conteggiate unitariamente.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato con rigore la necessità di distinguere chiaramente ogni singola attività. Tutti i ricavi, indipendentemente dalla loro provenienza, confluiscono in un unico calcolo per la verifica della soglia degli 85.000 euro.

Ipotesi operative nella gestione delle soglie

La prima ipotesi riguarda quei casi in cui le attività svolte rientrano nel medesimo gruppo ma con coefficienti di redditività identici. In queste situazioni, il contribuente deve comunque compilare un distinto rigo per ciascun gruppo di attività e applicare il coefficiente corrispondente.

Il secondo scenario – e qui la questione si complica – si verifica quando le attività esercitate appartengono a settori differenti. Si pensi al soggetto che oltre alle attività prima indicate ne svolge anche una appartenente al gruppo “commercio ambulante di altri prodotti”: in questa ipotesi, il contribuente deve compilare distinti righi per ogni tipologia e applicare i rispettivi coefficienti di redditività.

Novità normative e classificazione delle attività

A partire dal 2025 sono entrati in vigore nuovi codici Ateco ma, nella prassi professionale si osserva che, sebbene il codice Ateco 2025 (desumibile dalla tabella dei codici attività consultabile sul sito internet dell’agenzia dell’Entrate) debba essere indicato nella nuova colonna 4 del rigo LM21, l’articolo 1 del Dlgs 81/2007 stabilisce che fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati in base alla classificazione delle attività economiche Ateco 2025, si tiene conto della precedente classificazione Ateco 2007.

Pertanto, i contribuenti possono continuare ad applicare il coefficiente già usato lo scorso anno, mantenendo così continuità nella gestione fiscale della propria attività imprenditoriale.

Criticità ricorrenti nella determinazione del reddito

Un elemento che merita particolare attenzione riguarda la corretta interpretazione del principio di cassa nell’ambito del regime forfettario. I ricavi rilevanti ai fini della verifica della soglia sono quelli effettivamente incassati durante l’anno, non quelli di competenza. Tale aspetto – come spesso accade – può generare situazioni di incertezza, specialmente in presenza di fatture emesse ma non ancora saldate.

La normativa prevede inoltre che se i ricavi superano gli 85.000 euro ma rimangono al di sotto dei 100.000 euro, il contribuente mantiene il regime forfettario nel corso dell’anno ma ne esce automaticamente dall’anno successivo. Diversamente, il superamento della soglia dei 100.000 euro comporta l’uscita immediata dal regime agevolato, con l’obbligo di applicare l’Iva sulle operazioni successive al momento del superamento.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (20/09/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.