Regime forfettario e iscrizione AIRE: la decadenza differita secondo l'Agenzia delle Entrate https://www.studiopizzano.it/regime-forfettario-e-iscrizione-aire-la-decadenza-differita-secondo-lagenzia-delle-entrate/ |
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente una questione che coinvolge numerosi professionisti italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero. L'iscrizione all'AIRE non determina l'immediata fuoriuscita dal regime forfettario, ma comporta la decadenza solo a partire dall'anno d'imposta successivo, salvo il superamento della soglia critica dei 100.000 euro di compensi. La risoluzione n. 149 del 9 giugno 2025 fa chiarezza su un aspetto procedurale che genera spesso incertezze operative.
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Il regime forfettario, disciplinato dalla legge n. 190/2014 (art. 1, commi 54-89), rappresenta tuttora uno degli strumenti più utilizzati dai contribuenti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. La normativa stabilisce, come è noto, requisiti specifici per l'accesso al regime: nell'anno precedente i ricavi o compensi non devono superare 85.000 euro e le spese per lavoro dipendente e collaboratori non possono eccedere i 20.000 euro lordi.
Tra le cause ostative, il comma 57 prevede espressamente l'esclusione dei soggetti non residenti, fatta eccezione per quelli residenti in Stati UE o SEE che assicurano adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. È proprio su questo aspetto che si concentra l'analisi dell'Amministrazione finanziaria.
La questione nasce dall'istanza di un ingegnere che, avendo optato per il regime forfettario, si è trovato nella condizione di dover comunicare la propria iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). Nel caso specifico, l'iscrizione è avvenuta con decorrenza 15 maggio 2024, benché l'esito della richiesta sia stato comunicato solo a febbraio 2025 - una tempistica, questa, che nella prassi si riscontra frequentemente per via delle complessità burocratiche.
Il professionista si interrogava sulle modalità operative da seguire, in particolare se fosse necessario "correggere" retroattivamente le fatture emesse nel corso del 2024 senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, conformemente al regime fiscale agevolato di cui aveva beneficiato fino a quel momento.
L'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate si basa su una distinzione normativa precisa che spesso sfugge nella pratica applicativa. Il comma 71 della legge n. 197/2022 stabilisce infatti che il regime forfettario cessa di avere applicazione:
Questa differenziazione temporale non è casuale, ma risponde a logiche di certezza applicativa che la giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato. Come chiarito dalla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, non è contemplata la cessazione del regime in corso d'anno per le cause ostative diverse dal superamento della soglia di ricavi.
La circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha ribadito questo principio, specificando che il sopraggiungere di cause ostative in corso d'anno determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dal periodo d'imposta successivo. Nella casistica comune, questo significa che un professionista che si iscrive all'AIRE durante l'anno può continuare ad applicare il regime forfettario per l'intero periodo d'imposta in corso.
Ne consegue che non sussiste alcun obbligo di rettifica per le fatture già emesse senza IVA e ritenuta d'acconto. L'istante del caso esaminato, quindi, non deve preoccuparsi di correggere la documentazione fiscale del 2024, potendo continuare ad operare secondo le regole del regime agevolato fino alla fine dell'anno.
Rimane ferma, naturalmente, l'unica causa di cessazione immediata: il superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi. In questo caso, come precisato dalla normativa, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite, configurando così un meccanismo di interruzione istantanea del regime agevolato.
Questa soglia rappresenta, nell'esperienza applicativa, il vero spartiacque per i contribuenti forfettari che trasferiscono la residenza all'estero. Occorre considerare, infatti, che spesso il trasferimento coincide con opportunità professionali che potrebbero comportare incrementi significativi di fatturato.
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Studio Pizzano - Dottore Commercialista Commercialista e revisore legale |