RASD, attività sportiva o didattica: una sola basta per restare iscritti
Chi iscrive un ente sportivo dilettantistico al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) si imbatte in un dubbio meno banale di quanto sembri: per mantenere l’iscrizione e le agevolazioni fiscali e previdenziali collegate, occorre svolgere insieme attività sportiva, didattica e formativa, oppure ne basta una sola? Il decreto legislativo 36/2021, il regolamento del Registro e persino i diversi articoli dello stesso regolamento usano formule testuali diverse, “nonché”, “e/o”, “o”, che si prestano a letture opposte. La questione non è accademica: dalla risposta dipende se un ente che organizza solo corsi di avviamento, o solo squadre agonistiche, rischi la cancellazione in sede di verifica triennale dei requisiti. Il Registro, interpellato direttamente attraverso la sezione Help del proprio sito, ha risposto che è sufficiente una delle tre attività. Manca però un chiarimento ufficiale in forma di circolare o provvedimento, e la prudenza resta d’obbligo.
Cos’è il RASD e perché la sua iscrizione non è più un dettaglio burocratico
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nasce con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, uno dei provvedimenti attuativi della riforma dello sport voluta dalla legge delega 86/2019. È tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione operativa. Con l’entrata a regime della riforma, l’iscrizione al RASD ha smesso di essere un adempimento meramente dichiarativo: è oggi l’iscrizione stessa a certificare, a tutti gli effetti di legge, la natura dilettantistica dell’attività sportiva svolta da un’associazione o da una società. Significa che senza iscrizione un ente non può accedere al regime fiscale agevolato riservato al settore, alle esenzioni previste per i compensi dei collaboratori sportivi, alla contribuzione previdenziale agevolata per i lavoratori sportivi e ai contributi pubblici destinati al mondo dilettantistico. La posta in gioco, quindi, non riguarda soltanto un elenco amministrativo, ma l’accesso concreto a benefici economici che per molte piccole realtà sportive fanno la differenza tra sostenibilità e chiusura.
Chi deve iscriversi e quali forme giuridiche sono ammesse
Possono iscriversi al RASD le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperativa senza scopo di lucro, e gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (il Registro unico nazionale del Terzo settore) che svolgono in via secondaria attività sportiva dilettantistica. In tutti i casi l’ente deve essere affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico, deve avere sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea e almeno una sede operativa in Italia, e deve perseguire l’assenza di scopo di lucro sia nello statuto sia nella gestione concreta. È proprio a partire da questa cornice generale che si innesta il nodo interpretativo: la legge, infatti, non si limita a chiedere lo svolgimento di un’attività sportiva in senso stretto, ma allarga la definizione a un ventaglio più ampio di attività collegate.
Le attività previste dalla legge: sportiva, didattica, formativa (art. 2, dlgs 36/2021)
L’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 36/2021 definisce l’associazione o la società sportiva dilettantistica come il soggetto giuridico affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva, comunque iscritto al Registro, che svolge, senza scopo di lucro, “attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. La congiunzione scelta dal legislatore, “nonché”, è quella che tipicamente si usa per aggiungere qualcosa a un elenco già completo: la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza appaiono così come componenti ulteriori, ma collegate, della stessa nozione di attività sportiva dilettantistica, non come tre compiti distinti e obbligatoriamente cumulativi. Il regolamento del Registro, dal canto suo, dedica il proprio articolo 2 a fornire le definizioni operative di “attività sportiva”, “attività didattica” e “attività formativa”: per conoscerle nel dettaglio il Registro stesso rimanda, nella sezione “Help” del proprio sito, al testo del regolamento.
L’oggetto sociale statutario: l’art. 7 del dlgs 36/2021 e la formula “ivi compresa”
Un secondo tassello si trova nell’articolo 7 del decreto legislativo 36/2021, che disciplina il contenuto dello statuto degli enti sportivi dilettantistici. La norma prevede espressamente che nell’oggetto sociale si debba fare specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, “ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Qui la formula cambia rispetto all’articolo 2: “ivi compresa” non aggiunge un elenco di attività parallele, ma ricomprende didattica, formazione, preparazione e assistenza dentro il perimetro della più ampia attività sportiva dilettantistica, quasi fossero sue articolazioni interne piuttosto che requisiti autonomi da sommare l’uno all’altro. È il primo indizio testuale a favore di una lettura alternativa, non cumulativa, del requisito.
I requisiti ulteriori per l’iscrizione: l’art. 5 del regolamento, tra “e/o” e i 180 giorni
Il regolamento del RASD, approvato con decreto del Dipartimento per lo Sport del 27 marzo 2023 e successivamente aggiornato, scende nel dettaglio operativo con il proprio articolo 5, che elenca i requisiti ulteriori necessari per l’iscrizione e, di conseguenza, per la permanenza nel Registro. Alla lettera e) del comma 1 figura lo svolgimento effettivo e comprovato di “attività sportiva, attività didattica e/o formativa”. Lo stesso articolo 5 precisa poi che gli enti devono trasmettere, con apposita dichiarazione e tramite l’organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa. Per questa fase iniziale la formula è inequivocabile: la congiunzione “o”, ripetuta tre volte, indica un’alternativa, non una somma, e non lascia dubbi sul fatto che nei primi sei mesi di vita basti avviare una sola delle tre attività per essere in regola.
Perché la stessa materia usa formule diverse
Il nodo si sposta allora sulla fase successiva ai primi 180 giorni, quella della permanenza nel tempo, verificata con cadenza triennale. Qui il dubbio nasce proprio dal fatto che uno stesso articolo, il 5 del regolamento, prima usa “e/o” per descrivere il requisito generale, e subito dopo usa “o” ripetuto tre volte per descrivere l’adempimento operativo del primo avvio: due formule diverse nello stesso testo, riferite alla stessa materia. A questo si aggiunge la lettura combinata con l’articolo 2 del decreto legislativo 36/2021 (“nonché”, che suggerisce una somma) e con l’articolo 7 dello stesso decreto (“ivi compresa”, che suggerisce invece che didattica e formazione siano componenti interne dell’attività sportiva). Esiste infine una terza possibile lettura, più prudente, della punteggiatura dell’articolo 5 del regolamento: la virgola dopo “attività sportiva” e la congiunzione “e/o” tra “didattica” e “formativa” potrebbero indicare che l’attività sportiva resti sempre necessaria, e che a essa vada affiancata almeno una tra didattica e formativa. Nessuna di queste letture è priva di appigli testuali, ed è proprio questa pluralità di ricostruzioni plausibili a rendere il dubbio interpretativo concreto, non teorico.
La verifica triennale dei requisiti: cosa controlla davvero il Dipartimento per lo Sport
L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 39/2021 prevede che il Dipartimento per lo Sport proceda, con cadenza triennale, a una revisione dei dati per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro. Il primo ciclo triennale si è concluso il 31 agosto 2025: gli enti già iscritti hanno dovuto accedere al portale del RASD con lo SPID del legale rappresentante, verificare la correttezza dei dati inseriti, aggiornare i documenti (statuto, atto costitutivo, verbali) se nel frattempo modificati, e confermare le attività sportive, didattiche e formative svolte. In questa fase di controllo, che tiene conto delle attività effettivamente svolte nel periodo precedente, il dubbio interpretativo si trasforma in un rischio concreto: se il Registro dovesse pretendere la prova di tutte e tre le attività, molti enti che ne svolgono solo una, magari solo corsi di formazione dei tecnici senza attività agonistica, si troverebbero privi dei requisiti pur avendo sempre operato in buona fede.
La risposta del RASD: nella sezione Help basta una attività su tre
Su questo specifico dubbio, un professionista che si occupa di diritto sportivo ha interpellato direttamente il Registro attraverso la sezione Help del sito istituzionale, ottenendo una risposta netta: ai fini del superamento delle verifiche triennali e della permanenza nel Registro, è sufficiente svolgere almeno una tra le tre attività, sportiva, didattica o formativa. È una lettura che trova conferma anche in alcuni commenti tecnici circolati tra gli operatori del settore sportivo dilettantistico, secondo cui didattica, formazione, preparazione e assistenza vanno considerate componenti della più ampia nozione di attività sportiva, non requisiti ulteriori e distinti da sommare a essa. Va detto con chiarezza, però, che questa risposta è stata fornita attraverso un canale di assistenza online, non attraverso una circolare, un provvedimento o una FAQ ufficiale pubblicata sul sito del Registro con valore interpretativo generale. Non vincola quindi il Dipartimento per lo Sport in occasione di controlli futuri, né può essere invocata con la stessa forza di un atto di prassi formale.
Cosa cambia in pratica per gli enti sportivi dilettantistici
In attesa di un chiarimento ufficiale, la lettura più coerente con l’articolo 7 del decreto legislativo 36/2021, con l’articolo 5 del regolamento e con la risposta ottenuta dal Registro è quella alternativa: un ente che svolge stabilmente anche una sola tra attività sportiva, didattica e formativa non dovrebbe essere considerato carente dei requisiti per la permanenza nel RASD. Questo non significa che gli enti possano trascurare la documentazione: conviene comunque conservare con cura tesseramenti, calendari di corsi, programmi didattici, materiale informativo e i rapporti trasmessi dall’organismo sportivo di affiliazione, in modo da poter dimostrare in ogni momento, con dati verificabili, l’attività realmente svolta. È altrettanto importante che l’oggetto sociale indicato nello statuto rispecchi con precisione le attività concretamente esercitate: uno statuto che elenca sportiva, didattica e formativa quando l’ente pratica solo la prima può generare, in sede di controllo, dubbi non sull’attività effettivamente svolta ma sulla coerenza tra dichiarato e reale.
Le conseguenze di una cancellazione dal Registro
Se in sede di verifica triennale il Dipartimento per lo Sport dovesse contestare il mancato possesso dei requisiti, la conseguenza più immediata è la perdita della certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’ente, con effetto a cascata su tutte le agevolazioni collegate: il regime fiscale di favore, le esenzioni sui compensi per l’attività sportiva dilettantistica, la contribuzione previdenziale agevolata riservata ai lavoratori sportivi e l’accesso a contributi e bandi pubblici riservati al settore. Prima di arrivare alla cancellazione, gli enti hanno comunque la possibilità di regolarizzare la propria posizione, integrando i dati mancanti o chiarendo le attività svolte tramite l’organismo di affiliazione: la cancellazione resta l’esito estremo di un percorso che, nella maggior parte dei casi, si può correggere prima che diventi irreversibile.
Perché serve un chiarimento ufficiale uniforme
Il caso del RASD mostra un problema più ampio, comune a molti provvedimenti attuativi scritti in tempi diversi da mani diverse: la stessa materia, disciplinata da fonti collegate (la legge delega, il decreto legislativo, il regolamento attuativo), può finire per usare congiunzioni non allineate tra loro, generando incertezza proprio dove la legge dovrebbe essere più chiara, cioè nei requisiti che condizionano l’accesso a benefici fiscali e previdenziali. Un intervento che uniformi il linguaggio dei tre articoli, o quantomeno un chiarimento interpretativo formale del Dipartimento per lo Sport, pubblicato come FAQ ufficiale o come nota esplicativa e non solo come risposta a un singolo quesito nella sezione Help, eliminerebbe un’incertezza che oggi grava soprattutto sugli enti più piccoli, meno attrezzati per gestire un contenzioso con il Registro o per rincorrere interpretazioni non ufficiali. Fino ad allora, agli enti sportivi dilettantistici conviene documentare con puntualità qualunque attività svolgano, anche una sola, e monitorare le comunicazioni ufficiali del Registro in vista dei prossimi cicli di verifica triennale.