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Quesitario
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2 MIN LETTURA 01/03/2025

Quota 103 e incompatibilità con redditi da lavoro sportivo: come risolvere il problema del recupero pensionistico richiesto dall’INPS?

Sintesi Operativa
Sono un pensionato che ha usufruito della pensione anticipata tramite Quota 103. Nel 2024 ho percepito circa 2.000 euro come compenso per un contratto da collaboratore sportivo, e l’INPS mi ha richiesto di restituire 27.000 euro di pensione per incompatibilità con i redditi da lavoro.

Sono un pensionato che ha usufruito della pensione anticipata tramite Quota 103. Nel 2024 ho percepito circa 2.000 euro come compenso per un contratto da collaboratore sportivo, e l’INPS mi ha richiesto di restituire 27.000 euro di pensione per incompatibilità con i redditi da lavoro. È possibile risolvere la situazione restituendo il compenso da collaboratore e mantenere la pensione?

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La situazione descritta è strettamente legata alla normativa vigente sulla pensione anticipata “Quota 103”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 283, L. 197/2022). Tale misura  prevede che la pensione anticipata “Quota 103” sia incompatibile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) . Il compenso percepito come collaboratore sportivo, anche se modesto (2.000 euro annui), rientra nella categoria dei redditi da lavoro e, pertanto, determina l’incompatibilità con la pensione “Quota 103” .

In questo contesto, restituire il compenso da collaboratore sportivo non risolve automaticamente la questione. La normativa non prevede la possibilità di sanare retroattivamente l’incompatibilità restituendo i compensi percepiti. L’INPS considera comunque violata la condizione di cumulabilità e mantiene valida la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di pensione.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (01/03/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.