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Riforma fiscale
Fisco & Aggiornamenti Riforma fiscale
7 MIN LETTURA 20/08/2026

Quarto correttivo riforma fiscale: le novità meno note del decreto 148/2026

Sintesi Operativa
Quarto correttivo riforma fiscale (DLgs. 148/2026): perdite di società UE incorporate, obbligazioni, ritenuta al 20% su dividendi a fondi pensione esteri.

Il quarto correttivo della riforma fiscale è ora legge a tutti gli effetti: il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, è entrato in vigore il 12 agosto 2026 e chiude l’attuazione della delega fiscale avviata con la legge n. 111/2023. Il provvedimento, 37 articoli in tutto, tocca temi già ampiamente commentati nei giorni scorsi, dal concordato preventivo biennale alla soglia di tolleranza per i corrispettivi telematici, dal raddoppio del termine per la detrazione IVA alla nuova aliquota per la rivalutazione delle partecipazioni. Meno raccontate, ma non meno rilevanti per chi opera con gruppi societari, portafogli titoli o attività di ricerca, sono altre quattro disposizioni: le nuove condizioni per riportare le perdite delle società europee incorporate in società italiane, la riscrittura della valutazione fiscale di obbligazioni e titoli di massa, la soppressione della tassazione per cassa dei contributi ricevuti per studi e ricerche, e l’aumento della ritenuta sui dividendi versati ai fondi pensione esteri. Il decreto interviene anche su trust ed enti del Terzo settore. Ognuna di queste norme ha una platea più ristretta rispetto alle misure di maggior richiamo, ma comporta effetti concreti da verificare già nei bilanci e nelle dichiarazioni del periodo d’imposta in corso.

Le perdite delle società europee incorporate in Italia: contano controllo e definitività

Una delle disposizioni più tecniche del decreto riguarda le operazioni straordinarie transfrontaliere. Quando una società residente in uno Stato dell’Unione europea, oppure in Islanda, Norvegia o Liechtenstein (i Paesi aderenti allo Spazio economico europeo), viene incorporata in una società italiana, oppure partecipa a una fusione con una società italiana, le sue perdite fiscali pregresse possono essere riportate dalla società risultante dall’operazione, ma non automaticamente: il correttivo interviene sulla disciplina delle fusioni transfrontaliere per precisare che il riporto è ammesso solo in presenza di un rapporto di controllo tra i soggetti coinvolti e a condizione che le perdite abbiano carattere definitivo.

In pratica, la norma richiede che tra la società incorporante italiana e quella europea incorporata esista un rapporto di controllo, diretto, inverso o attraverso una comune controllante, sia nei periodi d’imposta in cui le perdite si sono formate sia alla data di efficacia dell’operazione. Le perdite devono inoltre essere “definitive”: non più utilizzabili nello Stato di origine perché la società incorporata ha cessato l’attività, ha dismesso tutti i beni o, secondo la legge di quello Stato, perde comunque la possibilità di utilizzarle a seguito del trasferimento del controllo. Si tratta di un principio già presente nella disciplina delle fusioni transfrontaliere, ora meglio definito per evitare che il riporto delle perdite diventi uno strumento di pianificazione fiscale slegato dall’effettiva sostanza economica dell’operazione. Le imprese che stanno valutando un’operazione di questo tipo, o che l’hanno già completata negli ultimi periodi d’imposta, devono quindi verificare con attenzione se le perdite della società incorporata soddisfano questi due requisiti prima di portarle in deduzione dal reddito della società italiana.

Cambia la valutazione fiscale di obbligazioni e titoli di massa

Il decreto riscrive anche la disciplina della valutazione fiscale delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, cioè gli strumenti finanziari che una società emette in blocco e che possono essere iscritti in bilancio sia nell’attivo circolante sia tra le immobilizzazioni finanziarie, a seconda della destinazione economica. La norma di riferimento, introdotta dall’articolo 1, comma 130, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), viene ora integrata dal correttivo per chiarire meglio i criteri di allineamento tra il valore civilistico e quello fiscalmente rilevante.

Per le imprese che detengono portafogli di obbligazioni, in particolare banche, assicurazioni e società finanziarie ma anche imprese industriali con investimenti di tesoreria in titoli, la novità richiede di rivedere il criterio applicato in dichiarazione dei redditi per determinare eventuali plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti, distinguendo i titoli iscritti nell’attivo circolante, valutati secondo logiche di mercato, da quelli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, per i quali prevale il criterio del costo. Un errore di classificazione, o l’applicazione del criterio sbagliato, può generare disallineamenti tra bilancio e dichiarazione che in sede di controllo risultano difficili da giustificare a posteriori.

Studi e ricerche: addio alla tassazione per cassa dei contributi ricevuti

Un’altra modifica destinata alle imprese che investono in ricerca riguarda l’articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): il correttivo elimina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi, per la generalità delle imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2026, la regola secondo cui i contributi ricevuti da un’impresa a fronte di costi sostenuti per studi e ricerche erano tassati secondo il principio di cassa, cioè nell’esercizio in cui il contributo veniva effettivamente incassato, indipendentemente da quando i relativi costi erano stati sostenuti o dedotti.

Con la soppressione della norma, questi contributi rientrano nella regola generale di competenza economica che governa la determinazione del reddito d’impresa: concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, non in quello di incasso. Per le imprese che ricevono regolarmente contributi pubblici o privati a fronte di attività di ricerca e sviluppo, spesso erogati con un certo scarto temporale rispetto al sostenimento dei costi, il cambiamento può modificare in modo sensibile la collocazione temporale del reddito imponibile: un contributo relativo a costi di ricerca sostenuti nel 2026 ma incassato nel 2027, ad esempio, tornerà a concorrere al reddito del 2026 secondo competenza, e non più del 2027 secondo cassa. È opportuno che le imprese interessate rivedano fin da ora la propria pianificazione fiscale su questo fronte, soprattutto se hanno contributi già deliberati ma non ancora incassati riferiti a costi di periodi precedenti.

Dividendi ai fondi pensione europei: la ritenuta sale dall’11% al 20%

Il decreto interviene infine sulla tassazione dei dividendi distribuiti da società italiane a fondi pensione istituiti in altri Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e ai sottoconti esteri dei PEPP, il prodotto pensionistico paneuropeo disciplinato dal regolamento UE 2019/1238. La ritenuta d’imposta applicata a questi dividendi passa dall’11% al 20%, un aumento che riguarda direttamente gli intermediari finanziari italiani tenuti ad applicare la ritenuta, ma che incide di riflesso sul rendimento netto degli investimenti in titoli italiani da parte di questi fondi.

Va ricordato che l’aliquota dell’11% era stata introdotta per attenuare lo svantaggio dei fondi pensione esteri rispetto a quelli italiani, questi ultimi tassati con un’imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto di gestione anziché con una ritenuta sui dividendi lordi percepiti. Il correttivo porta ora la ritenuta al 20% proprio per allineare formalmente l’aliquota a quella applicata ai fondi pensione italiani, in attuazione dei principi europei di libera circolazione dei capitali. La base imponibile resta però diversa, il dividendo lordo per i fondi esteri contro il risultato netto di gestione per quelli italiani, quindi il carico fiscale effettivo tra i due regimi può continuare a non coincidere nonostante la stessa aliquota nominale. Il 20% resta comunque inferiore alla ritenuta ordinaria del 26% prevista in via generale per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti privi di un regime di favore. Le società italiane che distribuiscono dividendi a fondi pensione esteri, e gli intermediari che intervengono nel pagamento, dovranno adeguare le procedure di calcolo della ritenuta alle nuove aliquote già a partire dalle distribuzioni successive all’entrata in vigore del decreto.

Novità più circoscritte: trust e Terzo settore

Il correttivo tocca infine, con interventi più mirati, altri due ambiti. Per i trust, viene estesa anche alle imposte ipotecaria e catastale la possibilità di optare per la tassazione anticipata dei beni conferiti, un’opzione già prevista ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni: la scelta consente al disponente di anticipare il prelievo fiscale al momento della costituzione del trust, evitando incertezze sulla tassazione al momento del trasferimento finale ai beneficiari. Per gli enti del Terzo settore, il decreto introduce nel Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017) un nuovo articolo 82-bis, con una clausola di salvaguardia ai fini IRAP: gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali continuano a distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali secondo i criteri del TUIR applicati fino al 2025, così che il passaggio al nuovo regime fiscale di questi enti non si traduca in un automatico aumento del carico IRAP.

Si tratta di disposizioni con una platea di destinatari più ristretta rispetto alle misure di maggiore impatto già commentate nei giorni scorsi, ma che meritano comunque attenzione da parte di chi gestisce trust familiari o opera nel settore non profit, proprio perché più facilmente sfuggono a una prima lettura del provvedimento concentrata sulle norme di interesse generale.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (20/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.