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Polizze catastrofali
Fisco & Aggiornamenti Polizze catastrofali
5 MIN LETTURA 28/07/2025

Polizze catastrofali incentivi imprese inadempienti: il MIMIT definisce l’elenco delle preclusioni

Sintesi Operativa
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto ministeriale del 18 giugno 2025, pubblicato il 25 luglio, che individua specificamente le agevolazioni pubbliche alle quali non potranno accedere le imprese che non si sono adeguate all’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro eventi catastrofali. La misura rappresenta l’operatività concreta delle sanzioni previste dalla Legge di Bilancio 2024 e dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto ministeriale del 18 giugno 2025, pubblicato il 25 luglio, che individua specificamente le agevolazioni pubbliche alle quali non potranno accedere le imprese che non si sono adeguate all’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro eventi catastrofali. La misura rappresenta l’operatività concreta delle sanzioni previste dalla Legge di Bilancio 2024 e dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

Quadro normativo di riferimento e fondamento giuridico

L’obbligo assicurativo trova la sua genesi nell’articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che ha introdotto per le imprese italiane l’obbligo di stipulare polizze a copertura dei danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Il successivo articolo 1, comma 102, della medesima legge stabilisce espressamente che dell’inadempimento assicurativo “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

La disciplina attuativa è stata definita dal Decreto Interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, che ha specificato modalità operative e beni soggetti all’obbligo assicurativo.

Ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo

L’obbligo si applica a tutte le imprese con sede legale in Italia e alle imprese estere con stabile organizzazione sul territorio nazionale, purché tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile.

La copertura assicurativa deve riguardare i beni immobili e mobili classificati nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, specificatamente:

Rimangono escluse dall’obbligo le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, per le quali opera la disciplina del Fondo mutualistico nazionale.

Scadenze differenziate per categoria dimensionale

Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha introdotto un calendario graduato di adempimento:

Incentivi preclusì dal decreto MIMIT

Il decreto ministeriale del 18 giugno 2025 ha identificato specificamente le agevolazioni gestite dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del MIMIT per le quali la mancata stipula delle polizze comporta preclusione all’accesso:

Il provvedimento precisa che si tratta esclusivamente degli incentivi di competenza del MIMIT, mentre per una mappatura completa delle misure interessate occorreranno analoghi provvedimenti delle altre amministrazioni centrali e locali.

Modalità applicative delle restrizioni

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di scadenza dell’obbligo assicurativo per ciascuna categoria dimensionale e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto.

Aspetto procedurale rilevante: l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato non solo al momento della concessione, ma anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni, configurando un controllo continuativo dello status assicurativo dell’impresa beneficiaria.

Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio, le verifiche vengono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, con modalità differenziate tra investimenti diretti e indiretti.

Carattere non auto-applicativo della norma

Come chiarito dal MIMIT in una FAQ del 14 aprile 2025, la previsione dell’articolo 1, comma 102 della Legge 213/2023 non ha carattere auto-applicativo. È pertanto necessario che ciascuna amministrazione titolare di misure di sostegno dia specifica attuazione alla disposizione, definendo le modalità operative per tenere conto del mancato adempimento assicurativo.

Questa impostazione comporta che le restrizioni all’accesso agli incentivi non operano automaticamente allo scadere dei termini di adeguamento, ma solo a seguito di specifici provvedimenti amministrativi di recepimento.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (28/07/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.