Patto di non concorrenza nel contratto di agenzia: funzionamento, limiti e remunerazione https://www.studiopizzano.it/patto-di-non-concorrenza-nel-contratto-di-agenzia-funzionamento-limiti-e-remunerazione/ |
Il patto di non concorrenza è uno strumento contrattuale molto importante nel rapporto di agenzia per tutelare le aziende preponenti da possibili azioni di concorrenza sleale da parte degli agenti dopo la cessazione del rapporto. Ma come funziona esattamente questo patto? Quali sono i limiti di validità da rispettare e come va remunerato correttamente l'agente? Vediamo nel dettaglio tutti gli aspetti chiave.
Con il patto di non concorrenza, disciplinato dall'art. 1751-bis del Codice Civile, l'agente si impegna a non svolgere attività in concorrenza con il preponente dopo la fine del rapporto di agenzia. Questo accordo può essere stipulato sia all'inizio del contratto, sia durante il suo svolgimento o anche al termine dello stesso.
Lo scopo è quello di impedire all'agente di sfruttare a vantaggio di aziende concorrenti le conoscenze sul mercato, i contatti con i clienti e il know-how acquisiti nel corso del rapporto di agenzia. Come contropartita per questo vincolo, all'agente spetta un'indennità economica.
Affinché il patto di non concorrenza sia valido e vincolante, deve rispettare alcuni precisi limiti imposti dalla legge a tutela della libertà professionale dell'agente. In particolare, il patto:
All'agente spetta un'indennità economica come contropartita per l'accettazione del patto di non concorrenza post-contrattuale. Questa indennità ha natura non provvigionale ma risarcitoria, in quanto compensa il divieto per l'agente di lavorare per aziende concorrenti.
L'ammontare dell'indennità può essere determinato liberamente dalle parti nel contratto. Se manca un accordo specifico, l'indennità va quantificata facendo riferimento ai criteri previsti dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) di settore, tenendo conto di:
In particolare, se si applicano gli AEC, l'indennità viene calcolata in percentuale sulla media annua delle provvigioni maturate dall'agente negli ultimi 5 anni di rapporto o sull'intera durata del contratto se inferiore a 5 anni.
Dal punto di vista fiscale, l'indennità per il patto di non concorrenza è soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 TUIR, non sconta IVA in quanto non rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi, né è soggetta a contributi Enasarco non avendo natura provvigionale.
Un'interessante sentenza della Cassazione (n. 23331/2024) ha chiarito che, essendo l'art. 1751-bis c.c. derogabile dalle parti, queste hanno ampia libertà nel definire le modalità di corresponsione dell'indennità per il patto di non concorrenza.In particolare, secondo la Suprema Corte:
È legittimo prevedere il pagamento dell'indennità anche durante lo svolgimento del rapporto di agenzia, pure in forma provvigionaleQuindi le parti hanno ampi margini di manovra nel definire se, come e quando remunerare il patto di non concorrenza, sia in corso di contratto che al termine dello stesso.
In conclusione, il patto di non concorrenza è uno strumento molto utile per tutelare il patrimonio di conoscenze e relazioni commerciali delle aziende preponenti, ma va utilizzato nel rispetto dei limiti di legge posti a salvaguardia della libertà professionale degli agenti.
È fondamentale definire con chiarezza nel contratto i termini del patto (zona, durata, attività precluse) e le modalità di corresponsione dell'indennità all'agente, sfruttando gli ampi spazi di autonomia concessi dalla normativa.
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