Oneri diversi di gestione: la voce B14 del conto economico
Gli oneri diversi di gestione occupano la voce B14 del conto economico e raccolgono tutto ciò che non trova posto altrove tra i costi della produzione: dalle spese di rappresentanza alle imposte indirette, dalle minusvalenze ordinarie alle perdite su crediti, fino alle sanzioni amministrative. È una voce residuale ma tutt’altro che marginale, perché al suo interno convivono regole di deducibilità molto diverse tra loro, spesso legate a soglie percentuali o a condizioni di tracciabilità dei pagamenti.
Cosa comprende la voce B14 del conto economico
Secondo quanto previsto dall’OIC 12, nella B14 confluiscono i costi e gli oneri diversi da quelli già collocati ai punti da 6 a 13 della classe B, purché inerenti alla gestione ordinaria. Vi rientrano, ad esempio, gli oneri derivanti dalla gestione (non dalla cessione) di immobili patrimoniali non utilizzati nell’attività caratteristica, le minusvalenze patrimoniali relative a beni strumentali, le sopravvenienze e insussistenze passive che non derivano da errori contabili, e le imposte indirette non collegate all’acquisto di beni e servizi.
Si tratta, in sintesi, di una voce “raccoglitore” che richiede però attenzione analitica: ogni sottocategoria di costo segue regole fiscali proprie, e confonderle in un’unica appostazione contabile rischia di far perdere di vista limiti di deducibilità anche molto stringenti.
Il principio di iscrizione: al netto di resi, sconti e imposte dirette
Ai sensi dell’art. 2425-bis del Codice Civile, i costi e gli oneri vanno iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, oltre che delle imposte direttamente connesse agli acquisti. Se le operazioni sono espresse in valuta estera, il cambio da utilizzare è quello corrente alla data in cui l’operazione è stata compiuta, non quello di fine esercizio salvo specifiche regole di valutazione successiva.
Le spese per carburante e gli strumenti di pagamento tracciabili
Le spese per l’acquisto di carburante destinato a mezzi di trasporto a motore seguono percentuali di deducibilità differenziate: il 100% per le autovetture esclusivamente strumentali, il 20% per le auto aziendali a uso promiscuo, il 70% per i veicoli concessi in fringe benefit ai dipendenti, l’80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Sul fronte IVA, la detrazione segue gli ordinari limiti previsti per i veicoli stradali a motore: piena per i beni oggetto dell’attività propria dell’impresa e per agenti e rappresentanti, limitata al 40% negli altri casi.
Un punto spesso sottovalutato riguarda le modalità di pagamento: secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 164 del TUIR, introdotto dalla L. 27.12.2017, n. 205, la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA sono subordinate all’utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili, quali carte di credito, di debito, carte prepagate, bonifici o addebiti diretti. Il pagamento in contanti, anche per importi modesti, fa perdere sia la deduzione sia la detrazione. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4.04.2018, n. 73203 ha inoltre ampliato il novero degli strumenti idonei, includendo i sistemi di netting e le carte carburante ricaricabili, purché i rapporti tra gestore dell’impianto, società petrolifera e utilizzatore siano regolati con mezzi tracciabili.
Le spese di rappresentanza: requisiti e plafond di deducibilità
Le spese di rappresentanza si distinguono per il carattere gratuito dell’erogazione: mancano di un corrispettivo o di una controprestazione specifica da parte di chi riceve il bene o il servizio. Secondo i criteri di inerenza fissati dal D.M. 19.11.2008, una spesa di rappresentanza deve risultare effettivamente sostenuta e documentata, perseguire finalità promozionali o di pubbliche relazioni, ed essere ragionevole rispetto all’obiettivo di generare, anche solo potenzialmente, ricavi per l’impresa.
La deducibilità fiscale è commisurata ai ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi, secondo tre scaglioni:
| Percentuale | Base di calcolo |
|---|---|
| 1,50% | Ricavi fino a 10 milioni di euro |
| 0,60% | Parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro |
| 0,40% | Parte eccedente 50 milioni di euro |
Anche per le spese di rappresentanza vale l’obbligo di tracciabilità del pagamento, requisito già operativo dal periodo d’imposta 2025 e confermato nella prassi applicativa 2026: senza bonifico, carta o altro strumento tracciabile, la deduzione decade, indipendentemente dal rispetto dei limiti quantitativi e dei requisiti di inerenza.
Gli omaggi ai clienti: la soglia dei 50 euro
I beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili e non erodono il plafond delle spese di rappresentanza. Il valore va considerato in modo unitario, tenendo conto dell’intera confezione quando l’omaggio è composto da più beni: un cesto natalizio con dieci prodotti, ad esempio, si valuta nel suo complesso e non sommando separatamente ogni singolo articolo.
Anche per gli omaggi, dal periodo d’imposta 2025, la deducibilità è subordinata al pagamento con strumenti tracciabili: chi liquida in contanti, anche entro la soglia dei 50 euro, perde la deduzione del costo.
Esempio 1: plafond delle spese di rappresentanza
La società Vetroluce Design S.r.l. sostiene nel corso dell’esercizio spese di rappresentanza per complessivi 60.000 euro, di cui 6.000 euro riferiti a omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro (interamente deducibili, esclusi dal plafond). Le spese soggette al limite ammontano quindi a 54.000 euro. I ricavi della gestione caratteristica, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono pari a 3.000.000 euro: applicando l’aliquota dell’1,5% si ottiene un tetto massimo deducibile di 45.000 euro. La differenza tra le spese soggette a limite e il tetto massimo, pari a 9.000 euro, è indeducibile e va ripresa a tassazione con una variazione in aumento nel modello Redditi.
Imposte, tasse e IMU: cosa è deducibile e cosa no
Le imposte sui redditi e quelle per cui è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono mai ammesse in deduzione. Le altre imposte, invece, sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento, secondo un criterio di cassa che si discosta dalla competenza economica normalmente applicata.
Per quanto riguarda l’IMU, la deducibilità è riconosciuta al 100% ai fini della determinazione del reddito d’impresa (mentre resta indeducibile ai fini IRAP), ma solo per gli immobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività. Restano esclusi dalla deducibilità gli immobili a uso promiscuo. Il costo è deducibile per competenza rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre, a condizione che l’imposta risulti effettivamente pagata.
Quanto all’IVA indetraibile, se l’indetraibilità è oggettiva o dipende da opzioni per la dispensa dagli adempimenti IVA, l’imposta incrementa il costo del bene o servizio a cui si riferisce; se invece deriva dal pro-rata, l’IVA indetraibile aumenta, come costo deducibile, le spese generali, salvo il caso di pro-rata di indetraibilità pari al 100%.
Minusvalenze ordinarie da alienazione di beni strumentali
La minusvalenza è il minor ricavo che si genera dalla vendita di un cespite, calcolata come differenza tra il valore contabile non ancora ammortizzato e il prezzo di cessione. Le minusvalenze derivanti dal normale e abituale rinnovo dei beni strumentali si iscrivono nella voce B14, in quanto rientrano nell’attività ordinaria dell’impresa. Diverso è il discorso per le minusvalenze relative a beni ceduti ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, che secondo quanto previsto dalla normativa fiscale non sono mai deducibili.
Per i mezzi di trasporto, le minusvalenze patrimoniali rilevano fiscalmente nella stessa proporzione esistente tra l’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato in bilancio: se un veicolo è stato ammortizzato solo in parte ai fini fiscali, anche la minusvalenza da cessione seguirà la medesima percentuale di rilevanza.
Le perdite su crediti: elementi certi e precisi, soglie e procedure
Le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi, oppure, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Gli elementi certi e precisi si considerano automaticamente sussistenti, senza necessità di ulteriore prova, per i crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi: la soglia è fissata in 2.500 euro per le imprese ordinarie e sale a 5.000 euro per quelle di più rilevante dimensione, ossia con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro.
Il decorso dei sei mesi rappresenta il momento a partire dal quale si presume la sussistenza degli elementi certi e precisi, ma la deduzione resta comunque condizionata all’effettiva imputazione della perdita a conto economico, decisione che spetta agli amministratori. Sono automaticamente deducibili, indipendentemente dall’importo, anche i crediti prescritti: il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell’art. 2946 del Codice Civile, ma scende a cinque anni per canoni di locazione e interessi, e a un anno per provvigioni di mediazione, corrispettivi di trasporto nazionale e premi assicurativi.
Esempio 2: perdita su credito di modesta entità
La Ferramenta Bellini S.r.l. vanta un credito di 1.800 euro verso un cliente, scaduto da sette mesi e ritenuto ormai inesigibile per l’assenza di riscontri al recupero stragiudiziale. Poiché l’importo è inferiore alla soglia di 2.500 euro prevista per le imprese ordinarie e il credito risulta scaduto da oltre sei mesi, gli elementi certi e precisi si considerano automaticamente sussistenti. Gli amministratori possono quindi imputare la perdita a conto economico nella voce B14 e dedurla integralmente, senza necessità di ulteriore documentazione probatoria sull’inesigibilità.
Sanzioni, multe e penalità: quando sono deducibili
Con l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, le sanzioni amministrative e civili, così come le penali pecuniarie, trovano collocazione nella voce B14, comprendendo anche gli oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali. Sul piano della deducibilità, l’Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza distinguono tra le penali contrattuali, come quelle per ritardata o imprecisa esecuzione dei lavori, e le sanzioni vere e proprie.
Le prime sono generalmente deducibili: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16561 del 2017, ha chiarito che le penalità per ritardata consegna alla clientela costituiscono un patto accessorio del contratto, con funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura risarcitoria in caso di inadempimento, e non hanno finalità sanzionatorie. Restano invece indeducibili le sanzioni pagate per illeciti effettivamente commessi, trattandosi di costi privi del requisito dell’inerenza all’attività d’impresa.
Le erogazioni liberali agli enti del terzo settore
Per le erogazioni liberali, l’OIC 12 individua il trattamento contabile in base alla tipologia di onere: quelle in denaro e quelle in natura (cessioni gratuite di beni) trovano generalmente posto nella B14, con l’eccezione degli oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti, che seguono la voce B9. La deducibilità fiscale, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, opera nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogante; l’eventuale eccedenza può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi.
La tracciabilità dell’erogazione è condizione imprescindibile: il versamento deve risultare da ricevuta bancaria o postale, oppure dall’estratto conto della carta utilizzata, e dalla documentazione deve emergere con chiarezza il carattere di liberalità del pagamento, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2019.
Un aggiornamento utile: la tracciabilità come condizione trasversale
Chi ripercorre le regole della voce B14 nel 2026 nota un filo conduttore che negli anni si è fatto sempre più stringente: la tracciabilità dei pagamenti, già richiesta per il carburante dal 2018, si è progressivamente estesa alle spese di rappresentanza e agli omaggi, diventando requisito trasversale per la deducibilità di molte voci di questa categoria. Le imprese che continuano a gestire piccole spese in contanti, magari per comodità operativa, rischiano di perdere deduzioni altrimenti spettanti: una prassi contabile prudente suggerisce di abituare gli uffici acquisti a preferire sempre strumenti elettronici, anche per importi modesti.
La voce B14, in definitiva, richiede un approccio analitico più che sintetico: dietro l’etichetta di “oneri diversi” si nascondono limiti percentuali, soglie quantitative e condizioni di tracciabilità che cambiano da una tipologia di costo all’altra. Solo tenendo distinte le sottovoci in contabilità è possibile ricostruire con precisione, in sede di dichiarazione, le variazioni in aumento e in diminuzione richieste dal fisco.