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Enti Sportivi & Terzo Settore
Lavoro sportivo
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2 MIN LETTURA 26/10/2024

Modifica del compenso per collaboratori sportivi: basta un patto aggiuntivo

Sintesi Operativa
Sono il presidente di un‘associazione sportiva dilettantistica e sto cercando di capire come inquadrare correttamente i nostri collaboratori sportivi alla luce della recente riforma. In particolare, mi chiedo come vada interpretata e applicata la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall’art. 28, comma 2 del D.lgs. 36/2021 per l‘attività svolta in ambito dilettantistico. Quali sono i criteri da considerare e come posso essere sicuro di rispettare la normativa?.
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Sono il presidente di un‘associazione sportiva dilettantistica e sto cercando di capire come inquadrare correttamente i nostri collaboratori sportivi alla luce della recente riforma. In particolare, mi chiedo come vada interpretata e applicata la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall’art. 28, comma 2 del D.lgs. 36/2021 per l‘attività svolta in ambito dilettantistico. Quali sono i criteri da considerare e come posso essere sicuro di rispettare la normativa?

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Per adeguare il compenso mensile dei collaboratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in un’associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.), non è necessario stipulare nuovi contratti. È possibile procedere modificando quelli già in essere, purché la modifica riguardi esclusivamente l’importo del compenso. In questo caso, i contratti originari possono essere mantenuti, integrandoli con un patto aggiuntivo che sostituisce la clausola precedente relativa al compenso. Questo patto aggiuntivo dovrà specificare il nuovo ammontare del compenso concordato e la data a partire dalla quale tale modifica entrerà in vigore. È importante sottolineare che, procedendo in questo modo, i contratti continueranno a produrre i loro effetti sulla base dei contenuti iniziali per tutti gli altri aspetti non modificati, come ad esempio la durata del rapporto di lavoro. Un vantaggio significativo di questa procedura è che, modificando solo la clausola relativa al compenso, l’associazione non è soggetta ad obblighi di comunicazione al Registro delle Attività Sportive (RAS).

Infatti, il sistema Unilav prevede solo tre tipologie di richiesta per i rapporti di collaborazione sportiva: inizio, proroga e cessazione. Il dato relativo al compenso indicato nella comunicazione iniziale del rapporto di lavoro ha principalmente una rilevanza statistica e rappresenta una stima del compenso effettivo, che verrà poi attestato attraverso la registrazione dei singoli pagamenti tramite l’apposita funzione “compensi”. Questa soluzione permette quindi di adeguare i compensi in modo efficiente, mantenendo la continuità dei rapporti di lavoro esistenti e semplificando gli adempimenti amministrativi per l’associazione sportiva.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (26/10/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.