Modello Redditi 2026 tardivo o infedele: sanzioni e ravvedimento
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non inviano il modello Redditi 2026 entro il 2 novembre 2026 c’è ancora margine per rimediare. Fino al 1° febbraio 2027 è possibile trasmettere una dichiarazione tardiva, che l’articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 ritiene valida a tutti gli effetti dell’adempimento. Superata questa data, la dichiarazione viene considerata omessa e il ravvedimento non è più utilizzabile. La dichiarazione tardiva preclude l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB). Quando dalla dichiarazione non risultano imposte da versare, la sanzione ammonta a 25 euro, ossia un decimo del minimo di 250 euro. Se invece risultano imposte non versate, si somma la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda di quando si paga. Se la dichiarazione è stata inviata nei termini ma presenta errori, le regole cambiano e dipendono dalla natura dell’errore e dal tempo passato.
Dichiarazione Tardiva: Il limite dei novanta giorni
Il modello Redditi 2026, che riguarda i redditi del 2025, va presentato di regola entro il 2 novembre 2026. La norma permette di inviare la dichiarazione con un ritardo massimo di novanta giorni, e il conteggio conduce al 1° febbraio 2027. Dentro questo confine la dichiarazione è valida: l’adempimento risulta assolto, pur con ritardo, e il contribuente evita gli effetti della dichiarazione omessa.
Dopo il 1° febbraio 2027, la dichiarazione è trattata come omessa. Gli effetti sono più pesanti, poiché la sanzione di base è molto più elevata e il ravvedimento operoso, ossia la regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte, non è più applicabile. In concreto, il limite dei novanta giorni rappresenta l’ultima occasione per sanare il ritardo senza oneri rilevanti.
Sanzioni e F24: Come sanare il ritardo
L’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997 punisce l’omessa presentazione della dichiarazione. Se dalla dichiarazione non risultano imposte da versare, la sanzione oscilla tra 250 e 1.000 euro. Tuttavia il ravvedimento resta praticabile: l’articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997 abbassa la sanzione a un decimo del minimo quando la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni di ritardo. Il minimo è pari a 250 euro, per cui la sanzione dovuta è di 25 euro.
Il versamento avviene con modello F24, riportando il codice tributo 8911. Come anno di riferimento va indicato quello in cui la violazione è stata commessa, cioè il 2026. Qualora dalla dichiarazione emergano imposte dovute e non versate, occorre pagare anche la sanzione per omesso versamento, ridotta nelle misure previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in funzione del momento in cui si ravvede il contribuente; le modalità sono illustrate dalla circolare n. 42/E del 2016, e il ravvedimento può anche essere frazionato.
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Termine per la dichiarazione tardiva | 1° febbraio 2027 |
| Sanzione ordinaria | Da 250 a 1.000 euro (dichiarazione senza imposta da versare) |
| Sanzione con ravvedimento | 25 euro, pari a un decimo del minimo |
| Codice tributo F24 | 8911, con anno di riferimento 2026 |
| Imposte non versate | Sanzione per omesso versamento ridotta in base alla data del pagamento |
| Concordato preventivo biennale | Non si può aderire con la dichiarazione tardiva |
Concordato Preventivo: Il costo del ritardo
L’effetto meno evidente del ritardo tocca il CPB. Chi invia la dichiarazione oltre il termine ordinario non può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale. Per i contribuenti che stavano valutando di aderire, il ritardo equivale quindi a rinunciare a un vantaggio che può pesare molto più dei 25 euro di sanzione. Prima di posticipare l’invio, è dunque opportuno accertare se l’adesione al concordato rientri ancora tra i propositi del cliente.
Dichiarazione Infedele: Quando l’errore pesa di più
Si parla di dichiarazione infedele quando questa è stata presentata nei termini ma con dati errati. Il trattamento sanzionatorio varia in base alla natura dell’errore e al momento in cui viene corretto. Bisogna distinguere due categorie. Gli errori che emergono dal controllo automatizzato o formale (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) comprendono gli errori materiali e di calcolo e l’indicazione in misura eccedente il dovuto di detrazioni, oneri deducibili o detraibili, ritenute e crediti. Quelli che invece non emergono in tale sede sono l’omessa o inesatta indicazione di redditi e l’esposizione di detrazioni o deduzioni non spettanti.
Per i primi, anche quando l’integrativa è presentata oltre novanta giorni dalla scadenza, resta configurabile soltanto la sanzione per omesso versamento, contemplata dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per i secondi, se l’integrativa arriva entro novanta giorni dal termine ordinario, la violazione può investire l’omesso versamento delle imposte e gli errori sul contenuto e sulla documentazione della dichiarazione, con sanzione fissa di 250 euro ridotta a un nono, ovvero 27,78 euro, nei casi in cui manchi una vera e propria infedeltà.
Superati i novanta giorni, se l’errore ha diminuito l’imposta dovuta, si applica la sanzione per dichiarazione infedele, rapportata alla maggiore imposta, che assorbe quella per omesso versamento; se manca l’infedeltà e vi è solo irregolarità, trova applicazione la sanzione dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/1997. In entrambe le ipotesi le sanzioni si riducono secondo l’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 dopo la riforma: ad esempio, se l’integrativa è presentata prima di ricevere lo schema di atto previsto dall’articolo 6-bis della legge n. 212/2000, la riduzione è a un settimo. L’entità precisa della sanzione base per l’infedele va accertata caso per caso, perché discende dalla norma applicabile e dalle condizioni per accedere alle riduzioni.
Integrativa a Favore: Quando non si paga nulla
Se la dichiarazione integrativa è tutta a favore del contribuente, perché riduce l’imposta dovuta o accresce il credito, non si applicano sanzioni. A sostegno di questa conclusione, le fonti di prassi richiamano la risoluzione n. 82 del 2020, riferimento da ricontrollare prima di citarlo in una pratica. Il principio, comunque, è coerente con la logica del sistema: la sanzione colpisce un danno all’erario, che qui non sussiste.
Cosa Fare: Un calendario operativo
Ai clienti che non hanno ancora trasmesso il modello Redditi 2026 conviene proporre tre passaggi. Il primo consiste nel decidere entro il 2 novembre 2026 se rispettare il termine ordinario, valutando l’eventuale adesione al CPB. Il secondo, nel caso in cui il termine venga perso, è trasmettere la dichiarazione entro il 1° febbraio 2027 e versare con F24, codice tributo 8911, la sanzione di 25 euro insieme alle eventuali sanzioni per omesso versamento. Il terzo riguarda gli errori scoperti dopo l’invio: prima di calcolare la riduzione occorre qualificare l’errore (rilevabile o meno in sede di controllo automatizzato), perché da tale qualificazione discende la sanzione.
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.
Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.
Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.