Modello 770/2026: i controlli da fare prima dell’invio del 2 novembre
Chi opera come sostituto d’imposta, ossia trattiene le imposte sui redditi che corrisponde ad altri, ha tempo fino a lunedì 2 novembre 2026 per trasmettere il modello 770/2026. La scadenza ordinaria del 31 ottobre coincide con un sabato, perciò viene spostata al primo giorno lavorativo utile. L’impostazione del modello resta quella degli anni passati, ma alcune novità meritano attenzione: il rigo SX50, nuovo, dedicato alla somma integrativa spettante ai lavoratori con reddito fino a 20.000 euro; la soppressione della colonna del Bonus Natale nel rigo SX1, che comporta la rinumerazione dei campi; il codice V nei quadri ST e SV per le ritenute sospese in seguito agli eventi sismici dei Campi Flegrei; l’indicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari del personale infermieristico. Prima di trasmettere è opportuno riconciliare buste paga, conguagli e F24 e poi verificare la ricevuta dell’Agenzia.
Funzione Del Modello: A chi serve il 770
Con il 770 il sostituto d’imposta riferisce all’Agenzia delle Entrate le ritenute effettuate durante l’anno, i versamenti corrispondenti e le compensazioni eseguite. La dichiarazione del 2026 si riferisce al 2025 e include pure i crediti d’imposta impiegati, oltre ai dati su alcuni redditi di capitale e su determinate operazioni finanziarie.
Sono interessati all’obbligo le società di capitali e di persone, gli enti commerciali e non commerciali, i professionisti e gli imprenditori individuali, le associazioni professionali, i condomìni, i trust e gli enti non residenti nei casi previsti, le pubbliche amministrazioni, chi corrisponde redditi di capitale e proventi finanziari, i curatori della liquidazione giudiziale e i commissari liquidatori. Stabilire se la presentazione sia dovuta richiede di considerare i redditi realmente pagati e le operazioni svolte nel periodo d’imposta.
Invio Telematico: Scadenza e ricevuta
La presentazione avviene esclusivamente per via telematica, in proprio o con l’aiuto di un intermediario abilitato. Il modello, approvato dall’Agenzia con provvedimento del 27 febbraio 2026, permette come in passato di scegliere tra un flusso unico e più invii distinti, nel rispetto delle condizioni indicate nelle istruzioni. Con il flusso unico tutte le categorie di reddito confluiscono in un’unica dichiarazione, mentre gli invii separati ripartiscono i dati in flussi diversi.
Per essere in regola con la scadenza non è sufficiente spedire il file: occorre che il sistema lo accetti. Per questo bisogna esaminare la ricevuta emessa dall’Agenzia e accertarsi che l’esito sia positivo. Si ricordi inoltre che le Certificazioni Uniche vanno inviate prima del 770.
Somma Integrativa: Il nuovo rigo SX50
Il rigo SX50 del quadro SX è la principale novità. Rappresenta il beneficio previsto dall’art. 1, comma 4, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) nel quadro della revisione del cuneo fiscale: una somma integrativa a favore dei lavoratori dipendenti, con esclusione dei pensionati, il cui reddito complessivo non supera 20.000 euro. Per determinarne l’importo si applica al reddito di lavoro dipendente una percentuale che varia in base alla fascia di reddito.
| Reddito di lavoro dipendente | Percentuale |
|---|---|
| Fino a 8.500 euro | 7,1% |
| Oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro | 5,3% |
| Oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro | 4,8% |
È il datore di lavoro a riconoscere il beneficio in modo automatico, a meno che il lavoratore non indichi diversamente, e a controllarlo al momento del conguaglio. Il credito che ne risulta si recupera compensandolo in F24 e deve comparire nel rigo SX50, articolato nelle seguenti componenti:
- colonna 2: somma integrativa riconosciuta nel 2025, al lordo degli eventuali recuperi;
- colonna 3: credito pari alle somme recuperate in sede di conguaglio;
- colonna 4: credito riferito alle somme che restano da recuperare dopo il conguaglio;
- colonna 6: credito impiegato in compensazione con F24 entro il 16 marzo 2026;
- colonna 7: credito residuo utilizzabile nelle compensazioni successive al 16 marzo 2026.
Nelle compensazioni e nei riversamenti contano i codici tributo 1704 e 175E. In pratica, per compilare il rigo bisogna mettere a confronto i cedolini elaborati, i conguagli e le deleghe F24 inviate, in modo che il beneficio spettante ai lavoratori corrisponda al credito indicato.
Bonus Natale: Cambia la numerazione del rigo SX1
Nel rigo SX1 la colonna 7 è scomparsa: nel modello dell’anno prima era destinata al credito legato al Bonus Natale, il beneficio una tantum collegato alla tredicesima del 2024. Ne deriva che la precedente colonna 8, relativa al credito usato in compensazione con F24, prende il numero 7. Si tratta di una variazione modesta, che però pesa su chi si affida a software e prospetti di raccordo impostati sul modello dello scorso anno: vanno aggiornati, pena l’inserimento dei dati nella colonna errata.
Quadri ST e SV: Il codice V e gli infermieri
Quanto ai quadri ST e SV, l’impianto è quello consueto. Cambia l’introduzione del codice V, da riportare nel campo 10 “Note” nelle ipotesi previste dalle istruzioni. Il codice è connesso ai versamenti di ritenute e addizionali toccati dalle norme emergenziali per i terremoti del 13 e del 15 marzo 2025 nell’area dei Campi Flegrei, relative al periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, e interessa i sostituti in possesso dei requisiti territoriali e soggettivi richiesti. Grazie ad esso questi versamenti si distinguono da quelli ordinari.
Il quadro ST ospita anche il trattamento dei compensi per lavoro straordinario percepiti dagli infermieri delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai sensi dell’art. 1, comma 354, della legge 207/2024 è prevista, a determinate condizioni di legge, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5%. I versamenti si riportano nella sezione I del quadro ST con i codici tributo 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E, tenendo separate le somme assoggettate all’imposta sostitutiva dalle altre ritenute applicate agli stessi dipendenti.
Piccoli Sostituti: La procedura F24/770
Insieme al modello ordinario sopravvive la procedura semplificata, partita nel 2025 nel contesto del riordino degli adempimenti previsto dal D.Lgs. 1/2024, grazie alla quale i sostituti di dimensioni minori comunicano i dati delle ritenute contestualmente ai versamenti, per mezzo di uno specifico prospetto abbinato al modello F24. La possono adottare i sostituti con al massimo cinque dipendenti e soltanto per le categorie di reddito consentite. I dati già trasmessi con questa modalità non devono essere ripetuti nel 770. Prima di optare per questa strada bisogna accertare i requisiti, dato che un impiego scorretto rende comunque dovuto l’adempimento ordinario.
Check Finale: Che cosa verificare prima dell’invio
Le novità lasciano sostanzialmente invariato l’adempimento, ma influiscono sulla riconciliazione dei dati. Chi ha riconosciuto la somma integrativa deve verificare che importi erogati, recuperi e credito compensato combacino. Chi si serve di un gestionale deve controllare la nuova numerazione del rigo SX1 e il riconoscimento dei versamenti soggetti a disposizioni speciali, codice V compreso. Chi impiega personale infermieristico deve tenere distinta l’imposta sostitutiva dalle ritenute ordinarie. In ogni caso la dichiarazione offre l’occasione per mettere a confronto contabilità, elaborazione delle retribuzioni e versamenti, prima di spedire il file e di custodire la ricevuta.
Domande frequenti
Qual è il termine per inviare il modello 770/2026?
Il termine è lunedì 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato. L’invio avviene esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario. Per verificare l’adempimento occorre controllare che la ricevuta dell’Agenzia riporti un esito positivo.
A cosa serve il nuovo rigo SX50 del 770?
Il rigo SX50 accoglie la somma integrativa riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro. La compilazione richiede di raccordare somme erogate, recuperi, credito compensato e residuo, confrontando cedolini, conguagli e deleghe F24.
I dati comunicati con la procedura F24/770 vanno ripetuti nel modello ordinario?
I dati già trasmessi attraverso la procedura semplificata non devono essere ripetuti nel 770. La procedura riguarda sostituti con al massimo cinque dipendenti e soltanto le categorie di reddito consentite. Prima di utilizzarla occorre verificare i requisiti, altrimenti resta dovuto l’adempimento ordinario.