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Enti Sportivi & Terzo Settore
Enti Sportivi dilettantistici
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4 MIN LETTURA 28/03/2024

Le attività diverse per le associazion dilettantistiche: opportunità e limiti

Sintesi Operativa
Il Codice del Terzo Settore ha introdotto la possibilità per gli enti del Terzo settore di svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali. Questa novità non è assoluta nel panorama normativo, in quanto era già prevista per le Onlus dal D.Lgs. 460/1997.

Il Codice del Terzo Settore ha introdotto la possibilità per gli enti del Terzo settore di svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali. Questa novità non è assoluta nel panorama normativo, in quanto era già prevista per le Onlus dal D.Lgs. 460/1997. Anche il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto questa possibilità per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), ponendo però alcuni limiti e condizioni. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le opportunità e i vincoli posti dalla normativa, con particolare riferimento alle implicazioni fiscali e alle modalità di verifica del rispetto dei requisiti.

Attività diverse: opportunità o rischio per le ASD/SSD?

La possibilità di svolgere attività diverse rispetto a quelle sportive dilettantistiche può rappresentare un‘opportunità per le ASD/SSD di diversificare le proprie fonti di finanziamento e sostenere economicamente l’attività sportiva. Tuttavia, è necessario fare attenzione a rispettare i limiti posti dalla normativa, sia in termini di prevalenza dell‘attività sportiva, sia in termini di strumentalità e secondarietà delle attività diverse.

In particolare, le attività diverse devono essere previste nell‘atto costitutivo o nello statuto e devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, i proventi derivanti da sponsorizzazioni, attività promo-pubblicitarie, diritti di immagine e gestione di impianti sportivi non concorrono al computo dei limiti per la verifica della secondarietà e strumentalità.

Dal punto di vista fiscale, le attività diverse sono tendenzialmente considerate commerciali, a meno che non rientrino in specifiche ipotesi di decommercializzazione previste dall‘art. 148 del TUIR. Ad esempio, la somministrazione di alimenti e bevande e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici possono essere considerate non commerciali se svolte da ASD/SSD affiliate a enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell‘Interno e in presenza di ulteriori requisiti.

Esempi pratici di attività diverse per ASD/SSD

Vediamo alcuni esempi concreti di attività diverse che possono essere svolte dalle ASD/SSD:

In tutti questi casi, è necessario verificare il rispetto dei requisiti di secondarietà e strumentalità e valutare l’eventuale imponibilità fiscale dei proventi generati.

Modalità di verifica dei requisiti

La verifica del rispetto dei requisiti per lo svolgimento di attività diverse dovrebbe avvenire sia in fase di programmazione delle attività, sia in fase di rendicontazione e redazione del bilancio.

In particolare, potrebbe essere opportuno che l’organo amministrativo dell’ASD/SSD predisponga un budget previsionale che evidenzi l’incidenza delle attività diverse rispetto a quelle sportive dilettantistiche, sia in termini di proventi che di costi e risorse impiegate. Inoltre, sarebbe auspicabile l’adozione di un piano dei conti e di riclassificazioni di bilancio che consentano di evidenziare in modo chiaro e trasparente i risultati delle diverse aree di attività.

La verifica del rispetto dei requisiti dovrebbe poi trovare evidenza nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio, dove andrebbero fornite informazioni quali-quantitative sulle attività diverse svolte e sulla loro strumentalità e secondarietà rispetto alle attività sportive.

Conclusioni

In conclusione, la possibilità di svolgere attività diverse può rappresentare un’opportunità per le ASD/SSD di reperire risorse aggiuntive per finanziare le proprie attività sportive dilettantistiche. Tuttavia, è necessario porre attenzione al rispetto dei requisiti di strumentalità e secondarietà previsti dalla normativa, sia in fase di programmazione che di rendicontazione delle attività.


Domande e Risposte

D: Le ASD/SSD possono svolgere qualsiasi tipo di attività diversa?
R: No, le attività diverse devono essere previste nell’atto costitutivo o nello statuto ed essere secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, devono rispettare eventuali limiti previsti dalla normativa fiscale per poter beneficiare di regimi agevolativi.

D: Come si verifica il rispetto dei requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse?
R: La verifica dovrebbe avvenire sia in fase di programmazione, ad esempio predisponendo budget previsionali che evidenzino l’incidenza delle attività diverse, sia in fase di rendicontazione, dando evidenza nella nota integrativa o nella relazione di missione dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate. Potrebbero essere utili anche policy interne che definiscano criteri oggettivi e misurabili.

D: Dal punto di vista fiscale, le attività diverse sono sempre considerate commerciali?
R: Tendenzialmente sì, a meno che non rientrino in specifiche ipotesi di decommercializzazione previste dalla normativa tributaria. Ad esempio, la somministrazione di alimenti e bevande può essere considerata non commerciale per le ASD/SSD affiliate a enti con finalità assistenziali riconosciute, in presenza di determinati requisiti.

D: Cosa rischia un’ASD/SSD che non rispetta i limiti per lo svolgimento di attività diverse?
R: Il mancato rispetto dei limiti per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali previste. Inoltre, i proventi delle attività diverse potrebbero essere considerati commerciali, con obbligo di tassazione.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (28/03/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.