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Enti Sportivi & Terzo Settore
Enti Sportivi dilettantistici
Enti Sportivi & Terzo Settore Enti Sportivi dilettantistici
12 MIN LETTURA 31/08/2026

Istruttori sportivi stranieri in Italia: quando scatta la ritenuta del 30%

Sintesi Operativa
ASD e SSD che pagano istruttori stranieri per stage e raduni devono applicare una ritenuta d'imposta del 30% sui compensi occasionali. La disciplina di art. 25 D.Lgs. 36/2021, art. 67 Tuir, DPR 600/1973 e il rapporto con le convenzioni internazionali.

Capita spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche facciano venire in Italia, per raduni, clinic tecniche o stage, tecnici stranieri esperti in discipline ancora poco radicate come il football americano o il baseball. Quando l’ente remunera queste prestazioni sportive saltuarie, il compenso non equivale a un normale reddito da lavoro autonomo: se il tecnico risiede fuori dal territorio italiano, la normativa lo classifica come reddito diverso e obbliga l’ASD o la SSD, quale sostituto d’imposta, a trattenere il 30% a titolo definitivo sull’intero importo lordo. Questa regola scaturisce dal combinato disposto tra l’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, l’articolo 67 del Tuir e l’articolo 25 del D.P.R. 600/1973, e si collega alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In questo articolo vediamo come va qualificato il compenso, i motivi per cui resta fuori dalla soglia di esenzione di 15.000 euro riservata ai compensi sportivi, gli obblighi che ricadono sull’ente erogatore e l’alternativa rappresentata dal rimborso forfettario per i volontari.

I motivi che spingono ASD e SSD a coinvolgere tecnici esteri

In Italia la crescita di sport ancora di nicchia, tra cui softball, baseball e football americano, induce di frequente i sodalizi dilettantistici a organizzare raduni, clinic e stage tecnici guidati da istruttori qualificati arrivati dall’estero, tipicamente dagli Stati Uniti o comunque da Paesi in cui quella disciplina vanta una tradizione già consolidata. Nella quasi totalità dei casi si tratta di collaborazioni brevi, non destinate a ripetersi: giornate di formazione tecnica dedicate ad atleti e allenatori del posto, per cui viene pattuito in anticipo un compenso.

È proprio il carattere episodico di tali incarichi a indurre gran parte delle associazioni a considerarli prestazioni occasionali di lavoro autonomo, tenute distinte tanto dal rapporto di lavoro sportivo che la riforma dello sport disciplina organicamente, quanto dalla collaborazione continuativa con un tecnico tesserato. È questa scelta di inquadramento, in definitiva, a determinare il regime fiscale da applicare, ed è il punto da cui muovere per comprendere tutti gli adempimenti che seguono.

Come inquadrare il compenso: prestazione occasionale e non lavoro sportivo

Occorre partire dall’articolo 25, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2021 (il decreto di riordino del lavoro sportivo, poi integrato dal correttivo D.Lgs. 120/2023): secondo tale norma, società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, CONI, CIP e Sport e Salute S.p.A. hanno facoltà di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale in base alla normativa vigente. Non viene così introdotta una nuova categoria fiscale: la disposizione rinvia alla disciplina generale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo di cui all’articolo 2222 del Codice civile, cioè i casi in cui un soggetto si impegna a realizzare un servizio o un’opera dietro corrispettivo, senza vincolo di subordinazione né organizzazione stabile e continuativa.

Dal punto di vista tributario, tali compensi confluiscono tra i redditi diversi indicati dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir, norma che qualifica come reddito diverso anche quanto ricevuto per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, quando manca il carattere di abitualità nell’attività svolta. Si tratta di una distinzione rilevante rispetto ai veri compensi sportivi dilettantistici: come vedremo, ne cambiano sia l’aliquota della ritenuta sia, soprattutto, l’accesso alle soglie di esenzione.

Ritenuta d’acconto e ritenuta d’imposta: la differenza

Quando chi percepisce il compenso risiede in Italia, il sostituto d’imposta applica sui redditi da lavoro autonomo occasionale una ritenuta del 20%, a titolo d’acconto, come stabilito dall’articolo 25, comma 1, del D.P.R. 600/1973: la somma trattenuta costituisce un anticipo dell’Irpef che il percettore dovrà comunque conguagliare in dichiarazione dei redditi, sommandola agli altri redditi percepiti nell’anno.

Diversa e più rigida è la regola quando il tecnico non risiede fiscalmente in Italia, disciplinata dall’articolo 25, comma 2, dello stesso D.P.R. 600/1973: la ritenuta arriva al 30% ed è a titolo d’imposta, dunque definitiva. Non si tratta di un acconto da conguagliare, bensì di un prelievo che chiude l’obbligazione tributaria italiana relativa a quel compenso, senza che il percettore debba, né in linea di principio possa, presentare in Italia una dichiarazione dei redditi per quella somma. Un trattamento più severo che si giustifica con la difficoltà, per il fisco italiano, di intercettare altrimenti un reddito percepito da chi, risiedendo fuori dal Paese, sfugge ai consueti strumenti di controllo e recupero del debito d’imposta.

Tale ritenuta riguarda unicamente i compensi corrisposti per prestazioni eseguite materialmente in territorio italiano, come stabilisce la lettura congiunta dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, che fissano il criterio di territorialità per i redditi da lavoro autonomo prodotti da soggetti non residenti: qualora lo stage o la clinic si svolgano all’estero, il compenso resta escluso dall’applicazione della ritenuta italiana, pur se a corrisponderlo è un’associazione sportiva italiana.

I motivi per cui la soglia di esenzione di 15.000 euro non trova applicazione

Un fraintendimento ricorrente riguarda i 15.000 euro annui che, secondo la riforma dello sport, rappresentano la soglia sotto la quale i compensi sportivi dilettantistici non concorrono a formare reddito imponibile per chi li riceve. Tale previsione, contenuta nell’articolo 36 del D.Lgs. 36/2021, riguarda i compensi versati ai lavoratori sportivi in senso proprio, ossia i tesserati che operano nell’area del dilettantismo secondo la disciplina organica della riforma, categoria per la quale l’Agenzia delle entrate ha offerto ulteriori precisazioni operative con la consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025 e con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026.

Il correttivo D.Lgs. 120/2023 ha comunque chiarito, senza ambiguità, che chi rende una prestazione meramente occasionale ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile non rientra nella nozione di lavoratore sportivo, e va trattato secondo le regole ordinarie sui redditi diversi, senza alcuna possibilità di beneficiare della soglia di esenzione di 15.000 euro. È proprio la situazione dell’istruttore straniero convocato per un unico stage: il compenso è tassabile per intero fin dal primo euro, con ritenuta del 20% se il tecnico risiede in Italia, o del 30% a titolo d’imposta se non vi risiede. Confondere le due categorie genera un errore operativo concreto: non applicare alcuna ritenuta, nella convinzione errata di restare al di sotto di una soglia che, in questa fattispecie, non esiste affatto.

Tipo di rapporto Riferimento principale Trattamento fiscale Soglia di esenzione
Prestazione occasionale a istruttore non residente Art. 25 c. 3-bis D.Lgs. 36/2021; art. 67 c. 1 lett. l) Tuir; art. 25 c. 2 DPR 600/1973 Ritenuta 30% a titolo d’imposta sull’intero compenso lordo Nessuna
Prestazione occasionale a istruttore residente Art. 67 c. 1 lett. l) Tuir; art. 25 c. 1 DPR 600/1973 Ritenuta 20% a titolo d’acconto Nessuna soglia specifica
Compenso sportivo a lavoratore tesserato Art. 36 D.Lgs. 36/2021 Esente fino alla soglia, ritenuta solo sull’eccedenza 15.000 euro annui
Rimborso forfettario a volontario Art. 29 c. 2 D.Lgs. 36/2021; D.L. 71/2024 conv. L. 106/2024 Non forma reddito, ma rileva ai fini della soglia Max 400 euro mensili, entro 15.000 euro annui

Le convenzioni contro le doppie imposizioni e il loro rapporto con la ritenuta

Il prelievo italiano del 30% non impedisce che lo stesso compenso venga tassato anche nel Paese in cui l’istruttore risiede, con il concreto rischio di una doppia imposizione sul medesimo reddito. Per scongiurare questa eventualità, l’Italia ha sottoscritto con numerosi Stati convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, modellate sullo schema del Modello OCSE. L’articolo 17 del modello, riprodotto con variazioni minime nei singoli trattati, attribuisce allo Stato in cui l’attività si svolge materialmente (lo Stato della fonte, in questo caso l’Italia) il diritto di tassare i compensi di sportivi e artisti, anche derogando alle regole generali che di norma riservano la tassazione al Paese di residenza.

L’articolo 169 del Tuir prevede che le norme convenzionali prevalgano su quelle interne quando risultano più vantaggiose per il contribuente. Nella pratica, però, dato che il modello OCSE riconosce comunque allo Stato della fonte una potestà impositiva autonoma sui redditi di sportivi e artisti, la ritenuta italiana del 30% continua ad applicarsi nella generalità dei casi anche in presenza di convenzione: spetterà poi allo Stato di residenza dell’istruttore rimuovere la doppia imposizione, normalmente riconoscendo un credito per l’imposta già versata in Italia. Solo alcuni trattati prevedono clausole particolari, ad esempio quando l’attività è finanziata con fondi pubblici dello Stato di residenza dello sportivo: in tali ipotesi, meno frequenti, la tassazione può competere in via esclusiva al Paese di residenza. Data la varietà delle formulazioni da un trattato all’altro, l’ASD che si trovi davanti a un caso incerto farebbe bene a controllare sempre il testo specifico della convenzione applicabile, prima di escludere la ritenuta italiana.

Gli obblighi dell’ASD o della SSD in qualità di sostituto d’imposta

L’ente sportivo che corrisponde il compenso assume il ruolo di sostituto d’imposta e deve seguire una sequenza precisa di adempimenti.

La scadenza del 16 del mese successivo vale senza eccezioni legate alla nazionalità del percipiente: si applica allo stesso modo tanto ai compensi versati a residenti quanto a quelli versati a non residenti, e l’omesso versamento espone l’ente alle sanzioni ordinariamente previste per il tardivo o mancato versamento delle ritenute.

Istruttore senza codice fiscale italiano: come procedere

Una difficoltà pratica frequente riguarda i tecnici stranieri che non hanno mai richiesto un codice fiscale italiano, spesso perché il loro unico contatto con l’Italia è proprio quella singola collaborazione occasionale. In tali casi la Certificazione Unica non può essere inviata, poiché il sistema telematico dell’Agenzia delle entrate respinge le pratiche prive del codice fiscale del beneficiario.

La soluzione non consiste nell’omettere la comunicazione, ma nel ricorrere a un canale diverso: i dati del percipiente (nome, cognome, codice dello Stato estero di residenza, indirizzo estero, compenso lordo erogato, ritenuta applicata) vanno indicati nel quadro SY del modello 770, nella sezione riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale. Si tratta di un adempimento spesso trascurato, proprio perché riguarda casi non frequenti, ma la sua omissione espone l’ente alle sanzioni previste per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta incomplete o irregolari.

Il rimborso forfettario ai volontari come possibile alternativa

La collaborazione di un tecnico straniero non deve per forza configurarsi come una prestazione professionale retribuita. Quando l’attività si svolge nell’ambito di manifestazioni sportive riconosciute dall’organismo affiliante, e l’ASD rispetta gli adempimenti richiesti (una delibera assembleare che individui le tipologie di spesa e di attività ammesse, oltre alla comunicazione periodica), il rapporto può essere inquadrato come volontariato, con riconoscimento di un rimborso forfettario delle spese sostenute fino a 400 euro mensili, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.L. 1° giugno 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 (il tetto, in precedenza fissato a 150 euro mensili, è stato portato a 400 euro proprio da questo intervento normativo).

Resta comunque, anche in questa ipotesi, un adempimento specifico verso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD): l’ente è tenuto a registrare il volontario straniero, pur privo di codice fiscale italiano, indicando nome, cognome, sesso, nazionalità, data di nascita ed estremi di un documento di identità, e a comunicare l’importo del rimborso entro la fine del mese successivo al trimestre in cui la prestazione si è svolta. Il rimborso forfettario non concorre a formare reddito imponibile per chi lo percepisce, ma la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che tali somme rilevano comunque ai fini del computo della soglia annua di 15.000 euro stabilita per i compensi sportivi: un aspetto da tenere sotto controllo se, nello stesso anno, il volontario riceve anche altri compensi sportivi da quell’ente o da altri sodalizi.

Tra le due strade, prestazione occasionale retribuita o volontariato con rimborso spese, la scelta non è indifferente e non può basarsi soltanto sulla convenienza fiscale: l’inquadramento deve rispecchiare la realtà effettiva del rapporto. Quando l’istruttore percepisce un vero compenso per l’attività di insegnamento tecnico, e non un semplice ristoro delle spese affrontate per raggiungere l’Italia e soggiornarvi, la strada corretta rimane quella della prestazione occasionale di lavoro autonomo, con la relativa ritenuta.

Un esempio numerico

Un’associazione sportiva dilettantistica di baseball fa venire per tre giorni un istruttore statunitense per una clinic tecnica rivolta a giovani atleti e allenatori locali. Le parti pattuiscono un compenso lordo di 1.800 euro, comprensivo della sola prestazione tecnica e non delle spese di viaggio e soggiorno, che l’ASD sostiene direttamente.

Poiché si tratta di un soggetto non residente che svolge la prestazione interamente sul territorio italiano, l’ASD è tenuta a operare una ritenuta del 30%, pari a 540 euro, corrispondendo all’istruttore un netto di 1.260 euro. Il versamento della ritenuta va effettuato con F24, codice tributo 1040, entro il 16 del mese successivo al pagamento. Se l’istruttore non dispone di un codice fiscale italiano, i dati dell’operazione andranno riportati nel quadro SY, sezione IV, del modello 770, dato che la Certificazione Unica non può essere trasmessa in sua assenza.

Cosa devono controllare ASD e SSD prima di pagare un istruttore straniero

Prima di stabilire il compenso di un tecnico straniero, l’ente sportivo dovrebbe accertare alcuni elementi che incidono sull’intero trattamento fiscale dell’operazione: se la prestazione si svolge materialmente in Italia o all’estero, poiché solo nel primo caso la ritenuta scatta; se il percettore ha un codice fiscale italiano, così da scegliere tra Certificazione Unica e quadro SY del modello 770; se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese di residenza dell’istruttore, e quale trattamento specifico riservi ai compensi sportivi; se il rapporto ha effettivamente natura professionale, e non si tratta invece di volontariato con semplice rimborso spese.

Un’ultima accortezza riguarda la comunicazione con l’istruttore straniero: conviene informarlo, già nella fase della trattativa, che il compenso pattuito sconterà una ritenuta italiana del 30%, così che possa distinguere fin da subito tra l’importo lordo concordato e la somma netta che riceverà, ed eventualmente far valere nel proprio Paese di residenza il credito d’imposta per quanto già versato in Italia.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (31/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.