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Enti Sportivi & Terzo Settore
Enti Sportivi dilettantistici
Enti Sportivi & Terzo Settore Enti Sportivi dilettantistici
5 MIN LETTURA 23/04/2024

La tassazione dei corrispettivi per la cessione dei contratti sportivi nelle società sportive

Sintesi Operativa
La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità riguardanti il trattamento fiscale delle somme percepite dalle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica degli atleti e dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei contratti di lavoro sportivo. In precedenza, gli atleti dilettanti non potevano essere titolari di contratti di lavoro, ma solo di accordi economici non cedibili.

La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità riguardanti il trattamento fiscale delle somme percepite dalle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica degli atleti e dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei contratti di lavoro sportivo.

In precedenza, gli atleti dilettanti non potevano essere titolari di contratti di lavoro, ma solo di accordi economici non cedibili. Le società potevano percepire esclusivamente un’indennità per l’addestramento e la formazione tecnica del giovane atleta in caso di passaggio ad altra squadra.

Con la riforma, il rapporto di lavoro sportivo è stato disciplinato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, prevedendo la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato. L’art. 31 ha confermato il diritto delle società sportive al premio di addestramento e formazione tecnica al momento della stipula del primo contratto di lavoro sportivo da parte dell’atleta. La misura del premio è stabilita dalle singole federazioni in base a parametri che tengono conto dell’età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto.

Trattamento fiscale dei corrispettivi per la cessione dei contratti

I corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di lavoro sportivo si considerano a ogni effetto prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972. In mancanza di una disposizione che ne preveda l’esenzione, l’IVA sarà dovuta nella misura ordinaria del 22%. L’importo pagato costituirà un maggior costo per la società sportiva acquirente il contratto, qualora abbia optato per il regime forfetario, poiché l’IVA non potrà essere considerata in detrazione analiticamente.

Tuttavia, l’art. 36 ha precisato che i corrispettivi percepiti con la cessione dei contratti di lavoro sportivo possono essere completamente detassati per effetto dell’agevolazione prevista dall’art. 148, comma 3, del TUIR, a condizione che l’associazione sportiva non intenda iscriversi al RUNTS.

Questa previsione rappresenta un ulteriore vantaggio per le associazioni sportive dilettantistiche che decidono di non iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La detassazione completa dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei contratti di lavoro sportivo consente infatti di evitare l’assoggettamento a IRES della plusvalenza realizzata.

Esempi pratici

Per comprendere meglio l’applicazione pratica delle nuove disposizioni, consideriamo alcuni esempi concreti:

Considerazioni sulla scelta di non iscriversi al RUNTS

La scelta di non iscriversi al RUNTS può risultare vantaggiosa per le associazioni sportive dilettantistiche, al fine di beneficiare della detassazione dei corrispettivi percepiti con la cessione dei contratti di lavoro sportivo.

Tuttavia, tale scelta va valutata attentamente, considerando anche gli altri aspetti legati all’iscrizione al RUNTS, come la possibilità di accedere a specifiche agevolazioni fiscali e di partecipare a bandi e finanziamenti riservati agli enti del Terzo settore.

Sarà quindi opportuno per ciascuna associazione sportiva dilettantistica effettuare un’analisi costi-benefici, tenendo conto delle proprie caratteristiche e delle prospettive di sviluppo, per decidere se iscriversi o meno al RUNTS.

Conclusione

La riforma dello sport ha introdotto importanti novità riguardanti il trattamento fiscale delle somme percepite dalle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo di  corrispettivi derivanti dalla cessione dei contratti di lavoro sportivo.

I corrispettivi per la cessione dei contratti di lavoro sportivo sono soggetti a IVA al 22% e costituiscono un maggior costo per la società acquirente, ma possono essere detassati completamente dalla società cedente se non iscritta al RUNTS, ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR. Questa previsione rappresenta un ulteriore vantaggio per le associazioni sportive dilettantistiche che decidono di non iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.


Domande e Risposte

D: Come vengono tassati i corrispettivi per la cessione dei contratti di lavoro sportivo?

R: I corrispettivi per la cessione dei contratti di lavoro sportivo sono soggetti a IVA al 22% e costituiscono un maggior costo per la società acquirente, se applica il regime forfetario. Tuttavia, possono essere detassati completamente dalla società cedente se non iscritta al RUNTS, ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR. Questa previsione rappresenta un ulteriore vantaggio per le associazioni sportive dilettantistiche che decidono di non iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

D: Quali vantaggi comporta per le associazioni sportive dilettantistiche la scelta di non iscriversi al RUNTS?

R: La scelta di non iscriversi al RUNTS consente alle associazioni sportive dilettantistiche di beneficiare della detassazione completa dei corrispettivi percepiti con la cessione dei contratti di lavoro sportivo, ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR. 

D: Quali adempimenti fiscali derivano dalla cessione dei contratti di lavoro sportivo per le società acquirenti che applicano il regime forfetario?

R: Per le società acquirenti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge 398/91, i corrispettivi per la cessione dei contratti di lavoro sportivocostituiscono un maggior costo, poiché l’IVA al 22% applicata sull’operazione non potrà essere considerata in detrazione analiticamente. Sarà quindi importante tenere conto di questo aspetto nella valutazione economica dell’operazione di acquisizione del contratto.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (23/04/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.