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Fisco & Imposte Dirette/Indirette
Quesitario Fisco
Fisco & Imposte Dirette/Indirette Quesitario Fisco
2 MIN LETTURA 26/11/2025

La SAS mantiene il regime semplificato indipendentemente dalla natura del socio accomandante

Sintesi Operativa
Una Srl holding pura che detiene esclusivamente una quota di partecipazione di 5.000 euro in una piccola società in accomandita semplice di parrucchieri, rivestendo la qualità di socio accomandante, obbliga la SAS ad adottare il regime di contabilità ordinaria e a redigere il bilancio? 1 La semplice presenza di un socio accomandante rappresentato da una società di capitali non comporta automaticamente per la SAS l'obbligo di adottare la contabilità ordinaria.
Una Srl holding pura che detiene esclusivamente una quota di partecipazione di 5.000 euro in una piccola società in accomandita semplice di parrucchieri, rivestendo la qualità di socio accomandante, obbliga la SAS ad adottare il regime di contabilità ordinaria e a redigere il bilancio?

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La semplice presenza di un socio accomandante rappresentato da una società di capitali non comporta automaticamente per la SAS l’obbligo di adottare la contabilità ordinaria. La SAS può continuare ad applicare il regime di contabilità semplificata previsto dall’articolo 18 del DPR 600 del 1973, purché rispetti i limiti dimensionali stabiliti dalla norma. Secondo tale disposizione, le società in accomandita semplice sono esonerate dalla tenuta delle scritture contabili complete quando i ricavi percepiti in un anno intero, indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR (DPR 917 del 1986), non superano 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, oppure 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nel caso specifico, trattandosi di un salone di parrucchieri, si applicherebbe il limite di 500.000 euro essendo un’attività di prestazione di servizi. La qualifica di socio accomandante della Srl holding è perfettamente compatibile con il regime semplificato della SAS, poiché il socio accomandante non partecipa alla gestione della società e risponde limitatamente alla quota conferita. La normativa fiscale non prevede infatti che la composizione della compagine sociale incida sulla scelta del regime contabile applicabile, ma fa riferimento esclusivamente ai ricavi conseguiti dalla società. Pertanto, finché la SAS non supera i limiti dimensionali previsti dall’articolo 18 del DPR 600 del 1973, essa può mantenere il regime di contabilità semplificata senza obbligo di redazione del bilancio, indipendentemente dal fatto che uno dei soci accomandanti sia una società di capitali.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (26/11/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.