La riforma del lavoro sportivo: impatti previdenziali, assistenziali e pensionistici
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La riforma del lavoro sportivo: impatti previdenziali, assistenziali e pensionistici

Pubblicato il2 Maggio 2024 di Sabatino Pizzano

Il Decreto Legislativo n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 120/2023, ha introdotto una riforma epocale nell'ambito delle prestazioni sportive, determinando un cambiamento radicale nella qualificazione dei compensi percepiti dagli sportivi. A partire dal 1° luglio 2023, infatti, tali compensi non rientrano più nella categoria dei "redditi diversi" di cui all'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ma vengono considerati a tutti gli effetti come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, con l'applicazione delle relative discipline previdenziali e fiscali.La riforma introduce tre differenti soglie di retribuzione, ognuna con un trattamento specifico:

Questo nuovo impianto normativo ha importanti ripercussioni su vari aspetti, tra cui gli ammortizzatori sociali, la compatibilità con lo svolgimento di lavoro sportivo e il cumulo tra trattamenti pensionistici e lavoro sportivo.

La NASpI nel lavoro sportivo "dipendente"

I lavoratori sportivi subordinati, sia professionisti che dilettanti, devono essere iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi, con l'applicazione di specifiche aliquote contributive:

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi subordinati hanno diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI, se in possesso dei requisiti previsti (almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti il recesso).

La NASpI può essere cumulata con lo svolgimento di attività lavorativa entro determinati limiti di reddito:

La DIS-COLL nel lavoro sportivo co.co.co. e autonomo

I lavoratori sportivi dilettanti che svolgono l'attività come collaboratori coordinati e continuativi o in forma prevalentemente autonoma rientrano nella gestione separata dell'INPS. Al superamento della soglia di 5.000 euro di compensi annui, scatta l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali secondo le seguenti aliquote:

In caso di cessazione del contratto, questi lavoratori possono richiedere l'indennità di disoccupazione DIS-COLL, se rispettano i seguenti requisiti:

La DIS-COLL è compatibile con prestazioni di lavoro occasionale fino a 5.000 euro annui senza necessità di comunicazione all'INPS. È compatibile anche con l'attività di volontario sportivo, che può ricevere premi e compensi occasionali in relazione ai risultati nelle competizioni, indennità di trasferta e rimborsi spese esenti da imposte fino a 10.000 euro annui.

Il nuovo assegno di inclusione e le ripercussioni sul lavoro sportivo

L'assegno di inclusione, che dal gennaio 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza, è una misura di contrasto alla povertà rivolta a nuclei familiari con particolari caratteristiche. L'importo varia da un minimo di 480 euro a un massimo di 6.000 euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, a cui si può aggiungere al massimo 3.360 euro annui in caso di affitto.

Un aspetto rilevante è che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino a 15.000 euro sono comunque inclusi nel valore del reddito familiare da considerare per l'accesso all'assegno di inclusione.L'assegno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma con specifiche soglie di reddito oltre le quali va comunicata la variazione all'INPS:

Cumulo fra pensione e redditi da lavoro sportivo (e non)

In generale, è possibile cumulare integralmente il trattamento pensionistico con i redditi derivanti da un'attività lavorativa. Tuttavia, esistono alcune eccezioni:

Un pensionato che volesse intraprendere un'attività retribuita in ambito sportivo deve quindi verificare attentamente la tipologia di assegno pensionistico percepito e le regole di cumulabilità applicabili, per evitare conseguenze negative sul trattamento pensionistico.

Esempi pratici

Conclusioni

La riforma del lavoro sportivo ha introdotto significativi cambiamenti nella qualificazione dei compensi percepiti dagli sportivi e nel loro trattamento previdenziale e fiscale. Le nuove disposizioni hanno un impatto rilevante su vari aspetti, come l'accesso agli ammortizzatori sociali, la compatibilità con altre attività lavorative e il cumulo con i trattamenti pensionistici.È fondamentale che i lavoratori sportivi e i soggetti coinvolti siano adeguatamente informati sulle nuove regole, per poter gestire correttamente la propria situazione e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla riforma, evitando al contempo possibili conseguenze negative. L'assistenza di professionisti esperti può essere di grande aiuto nell'orientarsi in questo nuovo scenario.


Domande e Risposte

D: Cosa succede se un lavoratore sportivo subordinato percepisce un reddito annuo di 10.000 euro?
R: In questo caso, sui primi 5.000 euro non saranno applicate né ritenute contributive né fiscali. Sulla parte eccedente, cioè sui restanti 5.000 euro, saranno applicate solo le ritenute contributive previdenziali (aliquota IVS 33% + aliquote NASpI, CUAF, malattia e maternità 4,97%), mentre non saranno applicate ritenute fiscali, poiché il reddito non supera la soglia di 15.000 euro.

D: Un pensionato con "Ape Social" può svolgere attività lavorativa?
R: Sì, ma con limitazioni. La percezione dell'"Ape Social" è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma solo se i redditi derivanti da lavoro dipendente o parasubordinato non superano gli 8.000 euro lordi annui, e quelli da lavoro autonomo non superano il limite di 4.800 euro lordi annui. Se questi limiti vengono superati, si decade automaticamente dall'"Ape Social".

D: I compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro rilevano ai fini dell'assegno di inclusione?
R: Sì, anche se questi compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino a 15.000 euro, vanno comunque inclusi nel valore del reddito familiare da considerare per l'accesso all'assegno di inclusione. Quindi possono incidere sul diritto e sull'importo del beneficio.

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