Studio Sabatino Pizzano • Stampa Articolo
← Torna all'articolo
Enti Sportivi & Terzo Settore
Enti Sportivi dilettantistici
Enti Sportivi & Terzo Settore Enti Sportivi dilettantistici
6 MIN LETTURA 17/05/2024

La Prevalenza dell’Attività Commerciale e il Rischio di Perdita della Qualifica di Ente non Commerciale

Sintesi Operativa
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) svolgono un ruolo cruciale nel promuovere l’attività sportiva e i valori ad essa connessi. Tuttavia, per beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali, devono rispettare determinati requisiti, tra cui la prevalenza dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale. L'art. 149 del TUIR individua parametri quali la prevalenza dei ricavi commerciali, la struttura organizzativa e le immobilizzazioni relative all'attività d'impresa per valutare la perdita della qualifica.
QR Articolo Leggi online

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) svolgono un ruolo cruciale nel promuovere l’attività sportiva e i valori ad essa connessi. Tuttavia, per beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali, devono rispettare determinati requisiti, tra cui la prevalenza dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le implicazioni della prevalenza dell’attività commerciale e il rischio di perdita della qualifica di ente non commerciale, fornendo esempi pratici e rispondendo a domande comuni.

Aggiornamento normativo (settembre 2026)

Due sviluppi rilevanti per gli enti che si muovono vicino ai limiti descritti in questo articolo: la riforma IVA per gli enti associativi (passaggio da esclusione a esenzione) è stata prorogata dal D.Lgs. 186/2025 al 1° gennaio 2036; e per le SSD costituite in forma societaria la stessa norma ha confermato l’applicabilità del regime L. 398/1991 entro il limite di € 400.000 di proventi commerciali. Restano invariati i criteri generali dell’art. 149 TUIR sulla perdita della qualifica di ente non commerciale trattati in questo articolo.

Definizione e Norme Applicabili

L’articolo 149 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che un ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta, indipendentemente dalle previsioni statutarie. Questa norma mira a garantire che gli enti che beneficiano di agevolazioni fiscali perseguano effettivamente finalità non lucrative e non operino principalmente come imprese commerciali.

PUNTO CHIAVE

Esempio pratico: Supponiamo che un’ASD abbia un fatturato annuale di 200.000 euro, di cui 120.000 euro derivano dalla gestione di un campo da calcio a pagamento e 80.000 euro dalle quote associative. In questo caso, l’ASD potrebbe essere considerata come esercitante prevalentemente attività commerciale, poiché i ricavi commerciali superano quelli istituzionali.

Indizi di Commercialità

Per valutare la prevalenza dell’attività commerciale, l’articolo 149 fornisce alcuni parametri da considerare:

Decorrenza e Conseguenze

Il mutamento di qualifica da ente non commerciale a ente commerciale opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni. Ciò comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del D.P.R. 600/1973.

PUNTO CHIAVE

Esempio pratico: Se un’ASD perde la qualifica di ente non commerciale nel 2024 a causa della prevalenza dell’attività commerciale nel 2023, dovrà compilare l’inventario dei suoi beni a partire dal 1° gennaio 2024 e sarà soggetta al regime fiscale ordinario per le società di capitali, perdendo le agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali. Ciò potrebbe comportare un aumento significativo delle imposte dovute.

Riforma del Terzo Settore e Riforma dello Sport

La questione della prevalenza dell’attività commerciale è stata ulteriormente affrontata nel decreto di Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). L’articolo 6 del decreto stabilisce che gli enti del Terzo Settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale (precedentemente definite “attività istituzionali”), a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con un decreto ministeriale.

Il decreto ministeriale in questione è stato emanato ad agosto 2021 (D.M. 107/2021) e stabilisce che gli enti del Terzo Settore possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali entro il limite del 30% dei ricavi complessivi e del 66% dei costi complessivi.

Tuttavia, è importante sottolineare che le ASD e le SSD non hanno particolare convenienza ad accedere alla Riforma del Terzo Settore, a meno di future modifiche normative. Questo perché le norme specifiche per le associazioni sportive dilettantistiche potrebbero essere diverse da quelle previste per gli enti del Terzo Settore.

PUNTO CHIAVE

Esempio pratico: Supponiamo che un’ASD generi 100.000 euro di ricavi complessivi, di cui 40.000 euro provengono da attività commerciali e 60.000 euro da attività istituzionali. In questo caso, l’ASD rispetterebbe il limite del 30% dei ricavi complessivi previsto dalla Riforma del Terzo Settore. Tuttavia, potrebbe comunque essere considerata come esercitante prevalentemente attività commerciale secondo i criteri specifici previsti per le ASD.

Conclusione

La prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale rappresenta un rischio significativo per le ASD e le SSD, in quanto potrebbe comportare la perdita della qualifica di ente non commerciale e delle relative agevolazioni fiscali. È fondamentale che tali enti rispettino i limiti e i criteri stabiliti dalla normativa vigente, monitorando costantemente la propria situazione e l’evoluzione della normativa. Inoltre, è importante prestare attenzione alle specificità delle norme applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche, che potrebbero differire da quelle previste per altri enti senza scopo di lucro.


Domande e Risposte

D: Cosa si intende per “attività istituzionale” per un’ASD o una SSD?
R: Per un’ASD o una SSD, l’attività istituzionale è quella relativa alla promozione e all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, come corsi, allenamenti, eventi e competizioni.

D: Quali sono le conseguenze fiscali della perdita della qualifica di ente non commerciale?
R: Se un’ASD o una SSD perde la qualifica di ente non commerciale, sarà soggetta al regime fiscale ordinario per le società di capitali, con un conseguente aumento delle imposte dovute e la perdita delle agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali.

D: È possibile recuperare la qualifica di ente non commerciale una volta persa?
R: Sì, è possibile recuperare la qualifica di ente non commerciale negli anni successivi, a condizione che l’ente rispetti nuovamente i requisiti previsti dalla normativa, tra cui la prevalenza dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale.

D: Le norme sulla prevalenza dell’attività commerciale si applicano solo alle ASD e alle SSD?
R: No, le norme sulla prevalenza dell’attività commerciale si applicano a tutti gli enti non commerciali, compresi altri tipi di associazioni e società senza scopo di lucro. Tuttavia, le ASD e le SSD sono sottoposte a norme specifiche in quanto enti sportivi dilettantistici.

D: Qual è il ruolo del D.M. 107/2021 in relazione alla prevalenza dell’attività commerciale?
R: Il D.M. 107/2021 stabilisce i limiti per lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali per gli enti del Terzo Settore, fissandoli al 30% dei ricavi complessivi e al 66% dei costi complessivi. Tuttavia, queste soglie non si applicano direttamente alle ASD e alle SSD, che sono disciplinate da norme specifiche.

PUNTO CHIAVE

Leggi anche: 20 indizi che fanno presumere un'impresa commerciale mascherata

✉️ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI
Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il Quotidiano Fiscale e l'edizione settimanale de La Settimana Fiscale con dossier in PDF.
QR Newsletter Iscriviti Gratis
Studio Pizzano Studio Sabatino Pizzano
Dottore Commercialista • Revisore Legale
Sede: Via Sant'Alessio 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • www.studiopizzano.it
Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (17/05/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.