La nomina giudiziale del sindaco unico nelle s.r.l.: tra obblighi normativi e prassi operativa https://www.studiopizzano.it/la-nomina-giudiziale-del-sindaco-unico-nelle-s-r-l-tra-obblighi-normativi-e-prassi-operativa/ |
L'emanazione del documento di ricerca CNDCEC-FNC del 17 giugno 2025, rubricato "Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l.", si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da crescenti complessità applicative nell'ambito della governance societaria delle società a responsabilità limitata. Il contributo degli organismi di categoria si rivela particolarmente opportuno per fare chiarezza su questioni interpretative che hanno generato incertezze nella prassi professionale e giudiziaria.
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La disciplina dell'art. 2477 c.c., come novellata dall'art. 379 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ha introdotto un sistema articolato di controlli obbligatori nelle s.r.l. che presenta elementi di particolare interesse sistematico.
L'articolo 2477, comma 2, c.c. stabilisce l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore legale al ricorrere di tre distinte fattispecie:
La formulazione normativa introduce un meccanismo di "automatismo condizionato" che prescinde dalla volontà sociale, configurandosi come obbligo legale il cui adempimento non può essere eluso attraverso previsioni statutarie contrarie.
Il comma 5 dell'art. 2477 c.c. prevede un meccanismo sostitutivo di particolare interesse processuale. La disposizione stabilisce che "se l'assemblea non provvede alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese".
La formulazione normativa evidenzia due profili problematici:
L'implementazione pratica del meccanismo previsto dall'art. 2477, comma 5, c.c. ha visto svilupparsi una prassi procedimentale articolata, delineata dalle indicazioni di Unioncamere con nota prot. N. 0028255/U del 28 novembre 2019.
La strategia operativa adottata dai conservatori si articola in due fasi distinte:
La segnalazione del conservatore si configura come un atto complesso che deve contenere:
Il modello di riferimento richiama quello del ricorso per volontaria giurisdizione, esplicitando la richiesta di nomina e allegando la documentazione necessaria per sollecitare l'intervento giudiziario.
La competenza per materia è attribuita alla sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168. La competenza territoriale si determina secondo l'art. 4 del medesimo decreto, individuando la sezione specializzata del tribunale del capoluogo di regione competente per le società aventi sede nel distretto della Corte d'Appello.
Le linee guida elaborate dal Tribunale di Milano (gennaio 2020) inquadrano la fattispecie come procedimento di volontaria giurisdizione nei confronti di una sola parte, attesa l'assenza di un contrapposto interesse del conservatore rispetto alla s.r.l. Il tribunale procede con decreto motivato emesso in camera di consiglio, senza fissazione di udienza, ex artt. 737 e ss. c.p.c.
I provvedimenti di nomina evidenziano una prassi non uniforme circa l'individuazione delle funzioni attribuite al soggetto nominato. La maggioranza dei tribunali si orienta verso la nomina del sindaco unico senza ulteriori specificazioni, lasciando irrisolto il tema dell'eventuale attribuzione della revisione legale.
Il documento sostiene una tesi interpretativa di particolare interesse sistematico: dall'art. 2477 c.c. e dalle indicazioni della legislazione comunitaria (direttive 2013/34/UE e 2014/56/UE) si desumerebbe l'obbligatorietà della revisione legale nelle s.r.l. soggette all'obbligo di nomina del controllore.
Argomento testuale: La rubrica dell'art. 2477 ("Sindaco e revisione legale dei conti") evidenzierebbe la volontà legislativa di considerare la revisione legale come elemento costitutivo del sistema di controllo obbligatorio.
Argomento sistematico: Il coordinamento con la disciplina comunitaria impone un'interpretazione funzionale alla realizzazione degli obiettivi di trasparenza e controllo perseguiti dalle direttive europee.
Argomento teleologico: L'attribuzione "naturale" della competenza di revisione legale all'organo di controllo interno eviterebbe situazioni anomale in cui il sindaco si troverebbe a riferire su un bilancio non sottoposto ad alcuna verifica da parte di un revisore legale.
Conseguentemente, il sindaco unico nominato dal tribunale dovrebbe, anche in assenza di espressa previsione nel provvedimento, esercitare unitariamente le funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c. e di revisione legale ex d.lgs. 39/2010.
Per evitare incertezze applicative, il documento auspica che i provvedimenti del tribunale specifichino espressamente l'attribuzione della funzione di revisione legale.
I decreti di nomina giudiziaria presentano, nella quasi totalità dei casi, una lacuna significativa: l'omessa determinazione dei criteri per la quantificazione del compenso. Tale circostanza genera conseguenze operative di rilievo.
Il professionista nominato deve:
La mancata accettazione per inadeguatezza del compenso può determinare situazioni di stallo, con necessità di reiterazione dell'intervento giudiziario per nuova nomina.
Il documento suggerisce l'opportunità che i provvedimenti del tribunale si esprimano sui criteri di determinazione dei compensi, richiamando i parametri del citato D.M. 140/2012.
Il professionista nominato deve effettuare mirate valutazioni:
Particolare attenzione deve essere dedicata alla valutazione dell'impegno richiesto e della previsione temporale, considerando che spesso la nomina giudiziaria interviene in prossimità delle scadenze di bilancio.
Il principio di revisione ISA Italia 510 ("Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura") disciplina le responsabilità del revisore sui saldi di apertura, comprensivi di importi, attività, passività potenziali e impegni esistenti all'inizio del periodo.
Per le società sottoposte per la prima volta a revisione legale, la verifica dei saldi di apertura presenta complessità peculiari:
Le limitazioni riscontrate possono comportare:
L'incarico ha durata triennale (art. 2400, comma 1, c.c. per l'organo di controllo; art. 13 d.lgs. 39/2010 per la revisione legale), con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio.
L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei limiti di cui all'art. 2477, comma 2, lett. c), c.c. (art. 2477, comma 3).
Per il sindaco-revisore si applica la disciplina codicistica anche per la funzione di revisione legale (art. 1, comma 2, d.m. 261/2012). Le dimissioni hanno efficacia immediata, diversamente dalla proroga semestrale prevista per il revisore legale "puro".
La configurazione dell'incarico determina diverse tipologie di relazione:
Sindaco unico senza revisione legale: Relazione ex art. 2429, comma 2, c.c., con evidenziazione dell'incarico conferito in corso d'esercizio e coordinamento con la relazione del revisore legale esterno.
Sindaco unico-revisore: Relazione unitaria articolata in:
Per le società sottoposte per la prima volta a revisione legale, è opportuno inserire un paragrafo "Altri aspetti" che evidenzi questa circostanza, secondo quanto previsto dal principio ISA Italia 706.
Il sindaco-revisore deve coordinare i contenuti delle due sezioni della relazione unitaria, assicurando coerenza tra il giudizio di revisione e le osservazioni formulate nella parte dedicata alla vigilanza.
La giurisprudenza presenta orientamenti divergenti circa l'estensione del potere vicario del tribunale:
La divergenza interpretativa genera incertezze nella gestione delle vicende successive alla nomina giudiziale, particolarmente in caso di dimissioni o decadenza del sindaco nominato.
L'omessa nomina dell'organo di controllo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative ex artt. 2630 e 2631 c.c., oltre alla possibile configurazione di situazioni di crisi ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. per impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
Il regime di responsabilità del sindaco-revisore è disciplinato dall'art. 2407 c.c., con le integrazioni derivanti dall'eventuale esercizio della revisione legale.
Il documento CNDCEC-FNC evidenzia l'opportunità di interventi chiarificatori su diversi profili:
L'evoluzione della prassi in materia di nomina giudiziale si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dei controlli nelle società di capitali, in linea con gli orientamenti europei di tutela degli stakeholder e di trasparenza dell'informazione societaria.
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Studio Pizzano - Dottore Commercialista Commercialista e revisore legale |