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4 MIN LETTURA 09/05/2024

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.)per le associazioni sportive dilettantistiche

Sintesi Operativa
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) è un adempimento fiscale introdotto a partire dal 2017 che riguarda tutti i soggetti passivi IVA, incluse le associazioni sportive dilettantistiche (ASD). Questo obbligo prevede l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Sono esonerate da questo adempimento le ASD in regime Legge 398/1991, oltre ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti da IVA.
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La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) è un adempimento fiscale introdotto a partire dal 2017 che riguarda tutti i soggetti passivi IVA, incluse le associazioni sportive dilettantistiche (ASD). Questo obbligo prevede l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. L’articolo approfondisce gli aspetti principali di questo adempimento, con un focus particolare sulle ASD, illustrando i soggetti obbligati e quelli esonerati, le scadenze, le modalità di presentazione e il regime sanzionatorio.

Soggetti obbligati ed esonerati

In base all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, sono tenuti alla presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA tutti i soggetti passivi IVA, quindi coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione, incluse le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno optato per il regime agevolato della Legge n. 398/1991.

Sono invece esonerati da questo adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Tra questi rientrano, ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti minimi o forfetari.

Le ASD che hanno optato per il regime della Legge n. 398/1991 sono escluse dall’obbligo di presentazione della comunicazione.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Le scadenze sono quindi:

Composizione del modello

Il modello per la comunicazione si compone di un frontespizio, con i dati del contribuente e del dichiarante, e del quadro VP in cui vanno indicati i dati delle singole liquidazioni periodiche. In particolare, per ogni liquidazione periodica va compilato un distinto modulo del quadro VP.

Regime sanzionatorio

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza o se, entro lo stesso termine, si procede alla trasmissione corretta dei dati. Sono applicabili le regole del ravvedimento operoso.

Esempio pratico

L’ASD Sportivamente, con partita IVA e non aderente al regime della Legge n. 398/1991, nel primo trimestre 2024 ha effettuato operazioni attive per 15.000 euro e acquisti per 5.000 euro. Dovrà compilare il quadro VP indicando nel rigo VP2 l’ammontare delle operazioni attive, nel rigo VP3 quello degli acquisti, nel rigo VP4 l’IVA esigibile e nel rigo VP5 l’IVA detratta. Invierà poi telematicamente la comunicazione entro il 31 maggio 2024.

Conclusioni

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA rappresenta un adempimento rilevante per i soggetti passivi IVA, tra cui le ASD non aderenti al regime agevolato della Legge n. 398/1991. Conoscere le scadenze, le modalità di presentazione e il regime sanzionatorio è fondamentale per evitare errori e sanzioni. Le ASD che invece beneficiano del regime della Legge n. 398/1991 sono esonerate da questo obbligo, godendo di una notevole semplificazione degli adempimenti fiscali.


Esonero e prospettiva della riforma IVA rinviata al 2036

L’esonero dalla Li.Pe. per chi effettua esclusivamente operazioni esenti resta di attualità anche alla luce degli ultimi sviluppi normativi: il passaggio delle prestazioni sportive verso associati e tesserati dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA, previsto dall’art. 5, comma 15-quater, del D.L. 146/2021, è stato prorogato dal D.Lgs. 186/2025 al 1° gennaio 2036. Fino a quella data, la gran parte delle ASD che operano solo verso i propri associati resta quindi fuori campo IVA sui corrispettivi specifici, una condizione che, unita all’eventuale regime L. 398/1991, mantiene ferma l’esclusione dall’obbligo della comunicazione delle liquidazioni periodiche per queste realtà.

Domande e Risposte

D: Le ASD in regime 398/1991 devono presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA?
R: No, le ASD che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991 sono esonerate dall’obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

D: Entro quando va inviata la comunicazione relativa al secondo trimestre?
R: La comunicazione relativa al secondo trimestre va inviata entro il 30 settembre. Originariamente la scadenza era fissata al 16 settembre, ma è stata prorogata al 30 settembre dal D.L. n. 73/2022.

D: Quali sono le sanzioni per l’omessa o errata comunicazione?
R: L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza o se, entro lo stesso termine, si procede alla trasmissione corretta dei dati.

D: Come va trasmessa la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA?
R: La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (09/05/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.